Il Tar Lazio ha accolto, tramite ordinanza, il ricorso presentato da un operatore del bingo contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in cui si chiedeva l’annullamento “della nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Giochi, Ufficio Bingo, prot. n. 448203/RU del 27 luglio 2023, recante il diniego all’istanza presentata dalla ricorrente in data 23 giugno 2023 per l’ottenimento del formale esonero dal pagamento del canone di concessione per il periodo necessario alla conclusione dei lavori di rifacimento della sala (…), resisi necessari a seguito dei gravi eventi metereologici del mese di maggio 2023 che ne hanno causato la devastazione”.

“Ritenuto che – spiegano i giudici – le censure formulate dalla parte ricorrente richiedano un approfondimento non compatibile con la sommarietà della presente fase cautelare;

considerato, altresì, che il ricorso è prima facie sostenuto dal requisito del periculum in mora, atteso il grave pregiudizio economico dedotto dalla ricorrente alla luce della allegata impossibilità oggettiva di esercitare l’attività oggetto della concessione e del rischio di escussione della polizza in caso di mancato pagamento dei canoni relativi ai mesi di chiusura della sala;

ritenuto, inoltre, che nel bilanciamento dei contrapposti interessi appaia allo stato prevalente quello volto al mantenimento della res adhuc integra fino alla decisione definitiva della causa nel merito;

ritenuto, pertanto, che al lamentato pregiudizio possa ovviarsi sospendendo, nelle more della definizione della presente controversia, l’obbligo di versamento del canone di concessione per il periodo di inagibilità della sala gestita dalla ricorrente, tenuto conto del fatto che, in ottemperanza a quanto disposto con il decreto monocratico n. 6504 del 22 settembre 2023 a garanzia degli interessi patrimoniali dell’amministrazione, la ricorrente ha proceduto in data 6 ottobre 2023 a depositare la proroga della fideiussione al 31 dicembre 2023, e in data 10 ottobre 2023, la sua ulteriore estensione al 31 dicembre 2024;

ritenuto di fissare per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 19 giugno 2024;

ritenuto, infine, di compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare formulata dalla parte ricorrente e, per l’effetto, sospende l’obbligo di versamento del canone di concessione nei termini illustrati in motivazione.

fissa per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 19 giugno 2024.

Spese compensate”.

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