Il Tar Trento ha accolto, tramite ordinanza, il ricorso presentato dalla titolare di una società contro il Comune di Dimaro Folgarida (TN) e la Provincia Autonoma di Trento in cui si chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza “n. 85/2023 del Comune di Dimaro Folgarida avente ad oggetto “Esercizio pubblico (…), rimozione degli apparecchi da gioco di cui all’art. 100, comma 6°, lett. a) del RD 18 giugno 1931, n. 773, applicazione degli artt. 5 e 14 della L.p. 13/2015“, nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi, tra i quali la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Dimaro Folgarida n. 20 dd. 3 giugno 2019, comprensiva di tutti i suoi allegati e la nota dd. 21 settembre 2016 prot. n. 491566/-9.3 della Provincia Autonoma di Trento, Servizio Industria, Artigianato, Commercio e Cooperazione”.

“L’odierna parte ricorrente – spiegano i giudici – con il gravame in esame ha avversato l’ordine di rimozione di apparecchi da gioco impartito dal Comune di Dimaro Folgarida in relazione all’ubicazione nei pressi di luoghi sensibili dell’esercizio pubblico gestito all’insegna Bar (…).

2. Con il decreto presidenziale n. 83 del 14 settembre 2023 il Presidente di questo Tribunale ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche, proposta dalla parte ricorrente ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., richiamando in motivazione «il contrario indirizzo giurisprudenziale in materia anche recentemente assunto da questo stesso Tribunale (cfr., ad es., le sentenze nn. 50, 51, 52 e 53 dd. 13 aprile 2023 e n. 88 dd. 7 giugno 2023)»;

3. Il Consiglio di Stato con le ordinanze n. 2809, n. 2400, n. 2129, n. 2467 e n. 3409 del 2023 ha sospeso l’esecutività delle anzidette sentenze di questo Tribunale n. 50, n. 51, n. 52, n. 53 e n. 88 del 2023 con le quali sono stati respinti ricorsi aventi ad oggetto provvedimenti analoghi a quello in epigrafe indicato ossia la rimozione di apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ubicati in comuni della Provincia di Trento. Il Giudice di appello, rinviando al merito l’esame dei profili afferenti al fumus boni iuris, ha evidenziato in motivazione il «pregiudizio tendenzialmente irreparabile» derivante da tali provvedimenti.

4. Considerato che, secondo quanto indicato dal ricorso in esame, risulta già fissata l’udienza pubblica del 21 dicembre 2023 per l’esame di taluni degli appelli proposti avverso le predette sentenze.

5. Tenuto conto di quanto precede, il Collegio, anche per ragioni di economia processuale, ritiene che sussistano i presupposti per sospendere l’esecutività dell’ordinanza n. 85/2023 del Comune di Dimaro Folgarida avente ad oggetto “Esercizio pubblico (…), rimozione degli apparecchi da gioco di cui all’art. 100, comma 6°, lett. a) del RD 18 giugno 1931, n. 773, applicazione degli artt. 5 e 14 della L.p. 13/2015” al solo fine di consentire, nelle more della definizione dei giudizi d’appello relativi alle predette sentenze, la prosecuzione delle attività di raccolta di gioco in essere presso la sala giochi gestita dalla parte ricorrente.

Alla luce del contrasto giurisprudenziale evidenziato in motivazione, sussistono i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare tra tutte le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, accoglie l’istanza cautelare proposta unitamente al ricorso in epigrafe indicato nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto, sospende l’ordinanza n. 85/2023 del Comune di Dimaro Folgarida avente ad oggetto “Esercizio pubblico (…), rimozione degli apparecchi da gioco di cui all’art. 100, comma 6°, lett. a) del RD 18 giugno 1931, n. 773, applicazione degli artt. 5 e 14 della L.p. 13/2015“.

Fissa per l’esame del merito la pubblica udienza del 9 maggio 2024.

Compensa le spese della presente fase cautelare tra tutte le parti costituite”.

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