Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia, diffusa in anteprima da Jamma.it, circa l’iniziativa dell’AGCOM che nelle scorse settimane ha fatto pervenire ad un provider/concessionario di gioco un verbale di contestazione in relazione alla attività legata alle skin. Si tratta di una attività che per l’Autorità violerebbe il divieto di pubblicità. L’iniziativa, al momento attenzionata da molti operatori di gioco che, ricordiamo, svolgono la loro attività in linea con le norme e con le leggi di riferimento, nonché sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità di Regolamentazione, ovvero l’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM), si è concretizzata quindi, al momento, con una notifica di constatazione.

Come si dice in questi casi, bisognerà vedere come si evolve la situazione. Nel frattempo ripercorriamo l’attività degli ultimi mesi dell’AGCOM in materia di giochi.

L’Autorità, nel 2023, ha proseguito nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie, adottando provvedimenti anche nei confronti di importanti players digitali per il rispetto del divieto di qualsiasi forma di pubblicità sul gioco d’azzardo o relativa a giochi e scommesse con vincite in denaro comunque effettuata, sancito dall’art. 9 del decreto-legge n. 87/218 (c.d. decreto Dignità).

L’ articolo 9 del decreto Dignità prescrive che “Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo […] è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media […]”.

La norma si pone come obiettivo generale il contrasto al fenomeno della ludopatia introducendo, a tal fine, un divieto assoluto di diffusione su qualunque mezzo di trasmissione e piattaforma trasmissiva di “qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta” afferente a giochi con vincite in danaro. Il successivo comma 2 del richiamato articolo individua i soggetti responsabili della violazione e, segnatamente: (1) “committente”, (2.1) “proprietario del mezzo o del sito di diffusione”, (2.2) “proprietario del mezzo o del sito di destinazione” e (3) “organizzatore della manifestazione, evento o attività”. Con la delibera n. 132/19/CONS sono state adottate delle specifiche linee guida con le quali l’Autorità ha inteso fornire, entro la cornice primaria di riferimento, indirizzi interpretativi di carattere generale per agevolare la più efficace applicazione della norma.

In particolare, anche sulla scorta di segnalazioni ricevute dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Guardia di Finanza, sono stati avviati procedimenti nei confronti di sale giochi,ricevitorie e società concessionarie di pubblicità.

In particolare, sono stati adottati sei provvedimenti nei confronti di esercizi commerciali titolari di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (videolottery o slot machine, c.d. sale VLT/Slot), in qualità di committenti, e di concessionarie e agenzie di pubblicità che hanno realizzato le attività pubblicitarie e promozionali in violazione del divieto. La metà dei procedimenti si è conclusa con provvedimenti di archiviazione per intervenuta oblazione 13, l’altra metà con provvedimenti di ordinanza ingiunzione.

Con riferimento alle piattaforme digitali, con le delibere nn. 275/22/CONS e 288/22/CONS, sono stati sanzionati, per 1 milione e 450 mila euro complessivi, le società Google Ireland Limited (per i contenuti diffusi su YouTube, 750 mila euro) e Top Ads Ltd (700 mila euro), per la violazione dell’ art. 9, comma 1, del decreto Dignità. Si tratta del primo provvedimento adottato dall’Autorità nei confronti di un fornitore di servizi per la condivisione di video, per la diffusione di pubblicità vietata relativa a giochi con vincite in denaro.

La normativa individua, infatti, quale responsabile della condotta illecita e destinatario delle relative sanzioni una pluralità di soggetti (“committente, proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e organizzatore della manifestazione, evento o attività”). Le evidenze istruttorie hanno accertato la violazione della norma sia da parte del soggetto/creator (ossia la società Top Ads Ltd, mediante il proprio sito e i propri canali Spike su YouTube), sia da parte della piattaforma di condivisione di video (YouTube, società controllata da Google).

Con specifico riferimento alla sanzione irrogata a Google, la società è stata ritenuta responsabile di non aver adottato alcuna iniziativa per la rimozione dei contenuti illeciti massivamente diffusi sulla propria piattaforma YouTube da un soggetto terzo (Spike), con il quale aveva in essere un contratto specifico di partnership tale da attribuirgli lo status di partner verificato.

Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, l’Autorità ha ordinato la rimozione (c.d. notice and take down) di 625 contenuti illeciti ancora presenti sulla piattaforma YouTube, nonché sul sito web spikeslot.com; inoltre, per la prima volta, l’Autorità ha inibito la diffusione e il caricamento di video aventi analoghi contenuti illeciti (c.d. notice and stay down), in linea con le più recenti pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Va segnalato che il Tar Lazio, ha emesso una ordinanza cautelare il 23 novembre 2022 con la quale è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare presentata nell’ambito del ricorso volto all’annullamento della delibera sanzionatoria n. 275/22/CONS. Il giudice ha accolto l’istanza cautelare alla luce dell’orientamento secondo cui deve essere esclusa la responsabilità del gestore della piattaforma per i contenuti illeciti inseriti da terzi allorquando possa considerarsi un hosting provider passivo.

Sempre in attuazione del medesimo divieto, è stata sanzionata una piattaforma di social media. Con delibera n. 422/22/CONS è stata, infatti, adottata un’ordinanza ingiunzione nei confronti della società Meta Platforms Ireland Limited (Meta) irrogando una sanzione pecuniaria pari a 750 mila euro. Meta è stata ritenuta responsabile, in particolare, di non aver previsto nelle proprie condizioni generali di contratto, destinate al mercato italiano e relative alla promozione di beni e servizi a pagamento, alcuna restrizione in relazione alla pubblicità di giochi con vincite in denaro. Nello specifico, è emerso che la società consente a tutti i propri clienti business che intendono rivolgersi al pubblico italiano di promuovere tali contenuti, anche attraverso la targetizzazione delle inserzioni pubblicitarie.

Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche in questo caso, l’Autorità ha imposto a Meta di impedire agli autori delle sponsorizzazioni oggetto del provvedimento la diffusione e il caricamento di analoghi contenuti violativi(notice and stay down).

In considerazione dell’elevato numero di segnalazioni aventi ad oggetto la presunta violazione del divieto di pubblicità del gioco con vincite in denaro, pervenute a seguito dell’adozione dei sopra citati provvedimenti di ordinanza ingiunzione è stato istituito un apposito gruppo di lavoro per lo svolgimento delle conseguenti attività di verifica.

All’esito degli approfondimenti preistruttori svolti nel periodo ottobre 2022-marzo 2023,sono stati rilevati contenuti non conformi alla normativa in oggetto sulle principali piattaforme online di condivisione di video e social. Nei casi in cui gli accertamenti hanno dato esito positivo sono stati avviati procedimenti sanzionatori.

Inoltre, l’attività preistruttoria svolta ha consentito di individuare oltre 50 soggetti (c.d. creator) responsabili della creazione e realizzazione dei suddetti contenuti violativi, diffusi online attraverso canali dedicati sulle piattaforme social o su siti Web proprietari.

Per identificare e per acquisire tutti gli elementi necessari all’avvio dei procedimenti in considerazione della difficoltà legata al reperimento dei soggetti, spesso operanti dall’estero, l’Autorità si è avvalsa del supporto delle strutture specializzate della Polizia Postale e del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza. Nel complesso le sanzioni contestate ammontano a un totale di 2.477.800 euro, un volume fortemente in crescita rispetto ai precedenti anni (116.000 euro nel 2020 e 133 nel 2021).

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