L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2 del 27 gennaio 2023, fornisce indicazioni sulle misure previste dalla “tregua fiscale”, contenute nella legge di bilancio 2023. In particolare riguardano la regolarizzazione delle irregolarità formali, il ravvedimento speciale per le violazioni tributarie, l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, la chiusura delle liti tributarie e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.
Nei chiarimenti si fa riferimento anche alla definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) con l’Agenzia delle Dogane.
La definizione agevolata delle controversie tributarie riguarda le contestazioni attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio e richiede il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.
Al riguardo, la circolare specifica che possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi.
Non sono, invece, definibili le controversie afferenti il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero, in applicazione della direttiva 2010/24/Ue o degli accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali ratificati dall’Italia che prevedono assistenza reciproca alla riscossione, in quanto trattasi di tributi amministrati da un altro Stato.
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dell’integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma. Nel caso in cui gli importi dovuti superino 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni in materia di accertamento con adesione, per quanto compatibili, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.
Nel caso di versamento rateale, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023.
È esclusa la compensazione di cui all’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997. Nell’ipotesi di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15-ter del Dpr n. 602/1973 (lieve inadempimento).
Con il perfezionamento, la definizione agevolata retroagisce e prevale sull’efficacia di eventuali sentenze non passate in giudicato alla data della presentazione della domanda.
Le controversie tributarie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata in esame. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023. Per l’estinzione del giudizio il contribuente ha l’obbligo di depositare, perentoriamente entro la medesima data, la domanda di definizione e la prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
L’eventuale diniego della definizione da parte dell’Agenzia deve essere notificato entro il 31 luglio 2024. Per i processi dichiarati estinti il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato.