Il Tribunle di Alessandria ha confermato la sanzione nei confronti del gestore/proprietario di un apparecchio installato presso un esercizio commerciale di Domodossola attraverso il quale venivano erogati piccoli premi di modesto valore. L’apparecchio รจ stato considerato non conforme alla normativa in materia di apparecchi da intrattenimento.

I fatti

Con ordinanza ingiunzione l’ADM , Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d’Aosta, Sezione Operativa Territoriale di Alessandria, veniva irrogata al trasgressore, e al gestore/proprietario dell’apparecchio, in qualitร  di obbligato in solido, dopo accesso in un esercizio pubblico di Domodossola, la sanzione amministrativa pecuniaria dell’importo di E 4.000,00, oltre E 150,00, a titolo di spese di confisca, per la ritenuta violazione dell’art. 110, comma 7, lett. a), comma 9, lett. c), R.D. n.ยฐ 773/1931, <<per aver distribuito ed installato presso l’esercizio pubblico>> medesimo <<n.ยฐ 1 apparecchio da intrattenimento, di seguito specificato, non conforme>>, per l’appunto, <<alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 dell’art. 110 del T.U.L.P.S. e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detto comma>>.

Il ricorso contro il provvedimento verteva sulla richiesta, previa sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto opposto, declaratoria di nullitร  e/od illegittimitร  dello stesso; con vittoria delle spese di lite.

Sulla contestata natura di ย“operazione a premioย”, dell’attivitร  realizzata tramite l’apparecchio oggetto di contestazione.

Oppone parte ricorrente come l’apparecchio oggetto di contestazione non sia da considerarsi da intrattenimento trattandosi, viceversa, di apparecchio tramite il quale era esercitata diversa attivitร  di operazione a premio come da attestazione di inoltro comunicazione di prestazione di cauzione .

La contestazione รจ stata ritenuta dal giudice , in fatto, infondata.

Ed invero, ai sensi dell’art. 1, comma 1, DPR n.ยฐ 430/2001, i <<concorsi>> e le <<operazioni a premio>>, di ogni specie (riconducibili pertanto alle disposizioni di cui al medesimo testo di legge) consistono <<in promesse di premi al pubblico dirette a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi, comunque, fini anche in parte commerciali>>.

Ed ai sensi del comma 5 della stessa norma, <<la partecipazione>> a detti concorsi ed operazioni <<รจ gratuita, salvo le ordinarie spese di spedizione o telefoniche necessarie ai fini della partecipazione stessa>>, risultando altresรฌ <<vietata la diretta maggiorazione del prezzo del prodotto o servizio promozionato>>.

Sono, tra le altre, viceversa escluse dall’essere considerate concorsi od operazioni a premio, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. d), DPR n.ยฐ 430/2001, <<le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, semprechรฉ la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall’entitร  delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate>>.

Ed รจ quindi espressamente vietato art. 8, comma 1, lett. a) e b) lo svolgimento di manifestazioni a premio quando: <<a) il congegno dei concorsi e delle operazioni a premio non garantisce la pubblica fede e la paritร  di trattamento e di opportunitร  per tutti i partecipanti, in quanto consente al soggetto promotore o a terzi di influenzare l’individuazione dei vincitori oppure rende illusoria la partecipazione alla manifestazione stessa; b) vi รจ elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, in quanto il prezzo richiesto รจ superiore al valore commerciale del bene il cui acquisto costituisce il presupposto per la partecipazione alla manifestazione a premio>>.

Infine, ex art. 10, comma 1, del piรน volte citato testo di legge, <<nei concorsi a premio ogni fase dell’assegnazione dei premi รจ effettuata, con relativo onere a carico dei soggetti promotori, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, o di un suo delegato; se il congegno utilizzato per l’assegnazione dei premi richiede particolari conoscenze tecniche, il notaio o il pubblico ufficiale รจ affiancato da un esperto che rende apposita perizia>>.

E nella fattispecie risulta come l’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLIย”, Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d’Aosta, Sezione Operativa Territoriale di Alessandria, abbia altresรฌ richiesto informazioni sull’operazione a premi intrapresa , e fatta oggetto dell’odierno giudizio, al ย“Ministero dello Sviluppo Economicoย” con nota 14 novembre 2019, prot. n.ยฐ 53019; cui il Ministero da ultimo citato stesso ha dato riscontro (con nota 04 febbraio 2019, n.ยฐ 30831) evidenziando, conformemente al dato normativo di riferimento, che, per il caso, in generale, di ย“operazioni a premioย” (come quella, asserita, per cui รจ processo), <<รจ prevista esclusivamente la trasmissione della documentazione inerente la cauzione>> (art. 7, DPR n.ยฐ 430/2001), senza trasmissione, pertanto, <<del relativo regolamento>> e che, in particolare, l’operazione intrapresa non era mai stata, in ogni caso, controllata a campione, ai sensi del suddetto art. 12.

Per il giudice l’ADM รจ โ€œpienamente competente ad irrogare le sanzioni previste per il gioco illecito (in ragione della realizzazione delle relative fattispecie, eventualmente anche in concorso materiale con quelle afferenti lo svolgimento delle citate manifestazioni).

L’attribuzione allo Stato dell’esercizio del gioco a pagamento, difatti, risale giร  al 1948, allorquando, con l’art. 1, D.L.vo n.ยฐ 496/1948, era stabilito che <<l’organizzazione e l’esercizio di giuochi di abilitร  e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato>>, mentre con l’art. 2, era statuito che <<l’organizzazione e l’esercizio delle attivitร  di cui al precedente articolo sono affidate al Ministero delle finanze il quale puรฒ effettuarne la gestione o direttamente, o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneitร . In questo secondo caso, la misura dell’aggio spettante ai gestori e le altre modalitร  della gestione saranno stabilite in speciali convenzioni, da stipularsi secondo le norme del regolamento previsto dall’art. 5>>.

L’art. 4, D.L. n.ยฐ 138/2002, convertito con modificazioni in L. n.ยฐ 178/2002, prevede quindi ora che, <<al fine di assicurare la gestione unitaria prevista dall’articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonchรฉ di eliminare sovrapposizioni di competenze, di razionalizzare i sistemi informatici esistenti e di ottimizzare il gettito erariale, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato>> svolga <<tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici>>.

Per gli effetti, le funzioni in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie riferite ai giochi, scommesse e concorsi pronostici, compresi, ovviamente, quelli praticati tramite apparecchi da intrattenimento, risultano incontro vertibilmente per toccare all’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, cui compete anche il potere/dovere di controllo della corretta gestione dei giochi stessi e di sanzione delle eventuali illiceitร  riscontrate nel corso di detti controlli.

– Sull’eccezione di carenza di legittimazione passiva all’accertamento stesso, ed alla conseguente sanzione, dei ricorrenti gestore/proprietario dell’apparecchio.

โ€œPresupponendo profili di fondatezza e rilievo relativamente alla natura di ย“operazione a premioย”, dell’attivitร  realizzata tramite l’apparecchio oggetto di contestazione, parte ricorrente รจ a sollevare dubbio circa la propria legittimazione sostanziale, passiva, alla sanzione da ย“AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLIย” nella fattispecie irrogata con il provvedimento fatto oggetto in questa sede di opposizione.

Anche tale eccezione, sulla scorta di quanto amplius supra illustrato, รจ infondata.

Ed invero, come visto, l’art. 110, comma 9, lett. c), R.D. n.ยฐ 773/1931, sanziona <<chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi>>.

E che l’apparecchio dagli Operanti della ย“Guardia di Finanzaย” presso l’esercizio commerciale sia nella fattispecie stato distribuito ed installato da XXXX รจ circostanza tra le parti incontestata.

Con ogni derivante positivo giudizio di legittimazione sostanziale, passiva, alla sanzione dei ricorrenti medesimi (nelle rispettive qualitร ).

Sulle caratteristiche illecite, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 110, commi 6, 7 e 9, R.D. n.ยฐ 773/1931, dell’apparecchio oggetto di giudizio.

Tali essendo le caratteristiche di funzionamento dell’apparecchio oggetto del processo (incontro vertibilmente ed incontestatamente acquisite agli atti, in quanto oltremodo trasparentemente esposte dalla stessa parte ricorrente e comunque conformi, sul punto, alle risultanze di cui al verbale di accertamento, laddove รจ compiutamente descritto, con poieno valore fidefacente ex artt. 2699 e ss. c.c., dai Pubblici Ufficiali intervenuti, il funzionamento stesso della macchina), pur dovendosi escludere la circostanza di una potenziale conversione in denaro, da parte del gestore, delle vincite realizzate dall’utente (nella fattispecie mai difatti contestata), dalla compiuta descrizione della ย“finalitร ย” dell’apparecchio, volto alla vendita, quali premi (sempre come dal piรน volte citato regolamento operazione a premi , di una borsa (avverso realizzazione di punti 200), una calcolatrice (avverso realizzazione di punti 100), un’agenda (avverso realizzazione di punti 50), un astuccio (avverso realizzazione di punti 20), una penna elegant (avverso realizzazione di punti 10), n. 5 penne base (avverso realizzazione di punti 5), n. 2 penne base (avverso realizzazione di punti 2) e n. 1 pena base (avverso realizzazione di punti 1), evidente รจ pertanto come esso fosse, e sia, ascrivibile alla categoria di cui all’art. 110, comma 7, lett. a), R.D. n.ยฐ 773/1931, ovverosia di <<quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilitร  fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie>>;

<<in tal caso il valore complessivo di ogni premio non รจ superiore a venti volte il costo della partita>>.

Giร  dal confronto con la stesa disposizione di legge citata, tuttavia, puรฒ indursi come l’apparecchio stesso altrettanto fosse, e sia, illecito in quanto:

1) in primo luogo, consentiva l’attivazione, anche di una sola partita, tramite l’introduzione di moneta metallica di taglio diverso e senza limite alcuno (financo sino ad E 99,9, come desumibile dalla circostanza che <<il valore delle monete viene indicato sul display >>);

2) il gioco si dipanava indipendentemente dall’abilitร  fisica e/o mentale del giocatore (essendo viceversa affidato alla sola logica stabilita dalla macchina, e questo, all’evidenza, tanto che la rotazione dei leds non venisse interrotta, quanto in caso di attivazione del tasto stop, atteso come la <<lo spazio di frenata del cursore: ndr>> dipendesse <<dalla velocitร >> assunta dallo stesso e dato atto che, <<per ogni velocitร >>, siffatta frenata fosse <<comunque costante>>).

– Sull’eccezione da parte ricorrente sollevata di illegittimitร  del Decreto ย“Ministero dell’Economia e delle Finanzeย”, 08 novembre 2005 (in Gazz. Uff., 10 novembre, n.ยฐ 262)ย” ย“Regole tecniche di produzione e metodologie di verifica tecnica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all’articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.)ย” e conseguente sua disapplicazione, ex art. 5, L. n.ยฐ 2248/1865, All. E.,

Eccepisce parte ricorrente come il Decreto ย“Ministero dell’Economia e delle Finanzeย”, 08 novembre 2005 (in Gazz. Uff., 10 novembre, n.ยฐ 262)ย” ย“Regole tecniche di produzione e metodologie di verifica tecnica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all’articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.)ย”, ammessane la effettiva natura regolamentare, sarebbe da disapplicarsi in ragione di sua adozione in assenza di previo parere del Consiglio di Stato ed in assenza di sottoposizione al visto e registrazione della Corte dei Conti ex art. 17, comma 4, L. n.ยฐ 400/1988 (ai cui sensi <<i regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ย“regolamentoย”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale>>).

L’eccezione รจ irrilevante.

Invero, l’art. 2, comma 1, del predetto Decreto ย“Ministero dell’Economia e delle Finanze, 08 novembre 2005, oltre il resto, prescrive, per gli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 7, R.D. n.ยฐ 773/1931, non solo che:

1) si basino lett. d) <<su modalitร  di gioco tramite le quali il giocatore esprime la sua abilitร >>;

2) siano lett. e) <<attuabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche di valore prefissato non superiore ad un euro per ciascuna partita>>.

Ma anche che:

3) siano lett. c) <<privi di dispositivi a rulli, rulli virtuali ovvero di dispositivi a led od ottici, inerenti alle fasi di gioco>>;

4) distribuiscano [lett. f)] <<direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita tramite dispositivi di erogazione, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica contenuti all’interno dell’apparecchio di gioco e visibili dal giocatore, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie>>;

5) non consentano lett. g) <<l’accumulo di punti tramutabili in crediti a favore del giocatore per prolungamenti o ripetizioni di partite ovvero usufruibili in partite successive>>.

Per quanto l’apparecchio oggetto dell’odierno giudizio, effettivamente, non risultasse rispettare le specifiche tecniche sopra evidenziate sub n.ยฐ 3), 4) e 5), sufficiente alla configurazione dell’illecito contestato risultano in ogni caso i riscontri illustrati al precedente paragrafo, con conseguente assorbimento, sul punto, di ogni altra questione, compresa quella circa l’eventuale illegittimitร  del Decreto ย“Ministero dell’Economia e delle Finanzeย”, 08 novembre 2005, atteso come una sua eventuale disapplicazione, nella fattispecie, non verrebbe a mutare il quadro di riferimento, giร  a livello normativo di rango primario compiutamente individuato in relazione alle modalitร  di attivazione della partita tramite illimitato inserimento di moneta metallica, anche di valore superiore ad E 1,00 ed alle caratteristiche del gioco, scevro da elemento alcuno di abilitร  fisica e/o mentale del giocatore

– Sull’eccezione da parte ricorrente sollevata di contrasto della normativa nella fattispecie applicata con la Direttiva UE, n.ยฐ 123/2003.

Eccepisce infine parte ricorrente il contrasto della normativa applicata con la Direttiva UE, n.ยฐ 123/2003, ritenendo non sussistenti nella fattispecie i presupposti di sua disapplicazione per ragioni di sicurezza pubblica, protezione della salute o dell’ambiente.

L’eccezione รจ infondata.

Ed invero, รจ la stessa Direttiva in disamina ad escludere dal proprio campo di applicazione, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), <<le attivitร  di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d’azzardo nei casinรฒ e le scommesse>>.

Cosรฌ come altrettanto, conformemente, dispone all’art. 7, comma 1, lett. d), il D.L.vo n.ยฐ 59/2010, attuativo di detta Direttiva, ai cui sensi <<le disposizioni del presente decreto non si applicano: (…) <<al gioco d’azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attivitร  delle case da gioco, nonchรฉ alle reti di acquisizione del gettito>>.

Pertanto, risultando l’apparecchio oggetto di accertamento essere bensรฌ da intrattenimento e tuttavia privo dei requisiti di liceitร  pretesi dall’art. 110, comma 7, lett. a), R.D. n.ยฐ 773/1931 (in quanto, si ripete, atto a consentire gioco fondato esclusivamente sull’alea determinata dalla ย“logica stabilita dalla macchinaย”, su cui l’abilitร  fisica e/o mentale del giocatore รจ del tutto ininfluente), palese รจ l’esclusione dal campo di applicazione della Direttiva UE n.ยฐ 123/2003 di ogni ipotesi di sua distribuzione, installazione od uso sul territorio Nazionale, in quanto atto a consentire, per l’appunto, lo svolgimento di un ‘gioco di fortuna’.

Non vi รจ d’altra parte chi non veda come tale apparecchio disveli modalitร  di gioco non soltanto basate sui criteri di mera aleatorietร  non degni di particolare apprezzamento tecnico/disciplinare, ma anche capaci di favorire forte rischio di ludopatia nei confronti dei fruitori, vieppiรน con riferimento a soggetti di etร  minore, in ordine ai quali non risulta essere stata approntata, nella fattispecie, prevenzione alcuna.

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