Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna ha accolto i ricorsi proposti da due società – una sala giochi e una sala bingo – che gestiscono apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, rappresentate e difese dall’avvocato Cino Benelli, contro il comune di Carpi (MO), nei confronti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, annullando l’ordinanza n. 45334/2020 del 20 agosto 2020 a firma del Sindaco del Comune di Carpi, avente ad oggetto “Disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago di cui all’art. 110, c. 6 del T.U.L.P.S. installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. e negli altri esercizi commerciali o pubblici ove sia consentita ed autorizzata la loro installazione”.

Si legge nella sentenza:

«1.-E’ materia del contendere la legittimità dell’ordinanza datata 20 agosto 2020 con cui il Sindaco di Carpi ha limitato ai sensi dell’art. 50 c. 7, T.u.e.l. gli orari di apertura degli apparecchi da gioco lecito dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 22 per tutti i giorni compresi i festivi.

2.- Preliminarmente va disposta ex art. 70 c.p.a. la riunione dei due ricorsi in considerazione della connessione oggettiva avendo ad oggetto l’impugnativa del medesimo provvedimento e con deduzione di doglianze del tutto analoghe.

3.- I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento, nei limiti appresso indicati.

4.- Giova premettere – come noto – che la giurisprudenza anche dell’adito Tribunale è pacifica nell’affermare che in forza della generale previsione del comma 7 di detto art. 50, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco (Consiglio di Stato., sez. V, 30 giugno 2014, n. 3271; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II 31 agosto 2012, n. 1484/2012; T.A.R. Lazio Roma sez. II, 2 aprile 2010, n. 5619; T.A.R. Emilia Romagna Bologna sez. I, 7 luglio 2020, n. 465); la disciplina in tema di sale da gioco non è infatti diretta a garantire l’ordine pubblico, dovendo i relativi apparecchi essere considerati nel loro aspetto negativo di strumenti di grave pericolo per la salute individuale ed il benessere psichico e socio-economico della popolazione, la cui tutela è compresa tra le attribuzioni dell’ente locale, cui spettano altresì, in base alla generale previsione di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, i poteri di ordinanza a tutela della salute dei cittadini in caso di emergenze sanitarie, attribuiti al Sindaco, ai sensi del medesimo art. 50 del T.u.e.l.; esula, cioè, la materia del gioco d’azzardo dalla competenza statale esclusiva in tema di ordine pubblico e sicurezza, di cui all’art. 117, comma 2 lett. h), Cost.. (così T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 11 dicembre 2019, n.2639, T.A.R. Emilia – Romagna, Bologna, sez. I, 7 luglio 2020, n. 465). Il contenimento dell’orario di apertura di una sala giochi entro il limite di 8 ore giornaliere, effettuato anche con apposite ordinanze del Sindaco è rispettoso in concreto del principio di proporzionalità, in funzione del quale i diritti e le libertà dei cittadini possono essere limitati solo nella misura in cui ciò risulti indispensabile per proteggere gli interessi pubblici, e per il tempo necessario e commisurato al raggiungimento dello scopo prefissato dalla legge (così Consiglio di Stato, sez. III, 1 luglio 2019, n. 4509 ).

4.1. – Ciò premesso sul piano generale, lamentano nel caso di specie le ricorrenti mediante il primo motivo di gravame la mancata attualizzazione, alla data di emanazione dell’ordinanza gravata, dell’istruttoria procedimentale sulla diffusione nel territorio locale della ludopatia, essendo i dati utilizzati forniti dal Sert di Modena e dall’AUSL tutti anteriori alla dichiarazione dello stato di emergenza intervenuta il 31 gennaio 2020. Come condivisibilmente prospettato dalle ricorrenti l’esercizio del potere in questione può ritenersi consentito, infatti, soltanto in caso di accertate esigenze di tutela delle quali deve darsi compiutamente conto, non potendo invece fondarsi su un astratto riferimento al fenomeno del gioco d’azzardo lecito ed ai suoi riflessi sociali e sanitari ovvero prescindere da attendibili indagini e studi correlati allo specifico ambito territoriale attinto dalle misure in concreto adottate (ex multis T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 25 marzo 2019, n. 274; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 1 ottobre 2018, n. 930; cfr., ordinanza 7 dicembre 2018, n. 465; T.A.R. Toscana, sez. II, 28 marzo 2018, nn. 453 e 454; T.A.R. Molise, 28 aprile 2017, n. 155; T.A.R. Lazio – Roma, sez. II-bis, 12 maggio 2016, ord. n. 2481; T.A.R. Marche, 6 novembre 2015, n. 814; Corte d’appello di Firenze, 6 aprile 2020, n. 740).

4.2. – La necessità di approfondita istruttoria riferita al contesto locale è da ritenersi secondo il Collegio ancor più necessaria in ipotesi di pretesa delimitazione degli orari di apertura in costanza del periodo di emergenza sanitaria da Covid 19 iniziato il 31 gennaio 2020 e tutt’ora in corso.

Se è vero che la diffusione della ludopatia in ampie fasce della società civile costituisce ormai un fatto notorio non può infatti ragionevolmente escludersi come la grave pandemia in atto possa aver avuto effetti sulla diffusione nel territorio locale della ludopatia e sulla domanda ludica, orientatasi gioco forza verso il gioco “on line” per effetto della chiusura delle sale da gioco effettuata (con vari provvedimenti governativi emergenziali) dal 9 marzo 2020 al 18 giugno 2020 e poi con DPCM 2 marzo 2021 sino al 14 giugno 2021, la quale ha al contempo determinato forti perdite per gli operatori economici dello specifico comparto.

Anche i precedenti specifici dell’adito Tribunale Amministrativo citati dalla difesa comunale riguardano a ben vedere ordinanze sindacali limitative degli orari delle sale da gioco lecito tutte adottate in periodi temporali antecedenti all’emergenza sanitaria.

4.3. – Merita pertanto adesione la doglianza, di natura assorbente, di cui al primo motivo di eccesso di potere per difetto di istruttoria, non avendo l’Amministrazione comunale provveduto alla necessaria attualizzazione dell’istruttoria procedimentale in seguito ad un fatto del tutto eccezionale come la pandemia da Covid 19.

5.- Alla luce delle suesposte considerazioni i ricorsi vanno entrambi accolti con l’effetto dell’annullamento dell’ordinanza impugnata ai fini del necessario riesame, tenuto conto dei criteri conformativi di cui in motivazione. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite in considerazione della parziale novità delle questioni trattate».

Scarica qui l’ordinanza annullata

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