Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) rinvia la causa alla pubblica udienza del 4 aprile 2024.

E’ quanto è stato deciso oggi, 10 gennaio, a proposito del ricorso di alcuni concessionari per l’annullamento della sentenza del T.a.r. Lazio che ha dichiarato in parte improcedibile e in parte respinto il ricorso proposto per l’annullamento del decreto 15 gennaio 2015 n.388 e prot. n. 4076/RU, con il quale il Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha dato attuazione all’art. 1 comma 649, della legge 23 dicembre 2014 n. 190; ha preso atto della disposta “riduzione” di 500 milioni di euro su base annua, a decorrere dall’anno 2015, “delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773” ed ha quindi definito il numero degli apparecchi di cui stessi riferibili a ciascun concessionario, ripartito il versamento in maniera proporzionale a detto numero di apparecchi e stabilito le modalità del versamento stesso.

La Corte di Giustizia, con sentenza 22 settembre 2022, n. 475, nel rispondere ai quesiti posti, ha, su un piano generale, affermato che la soluzione della questione, da parte del Giudice nazionale passa attraverso i seguenti passaggi logici: i) accertare se sussista una effettiva restrizione della libertà di stabilimento ; ii) qualora tale restrizione risulti accertata, verificare se sussista un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare la suddetta restrizione, puntualizzando che non sarebbe comunque consentito il perseguimento del solo obiettivo di «incrementare al massimo gli introiti del pubblico erario» ; iii) qualora risulti accertata anche la sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale, come sopra precisato e delimitato, interpretare la relativa giustificazione «alla luce dei principi generali del diritto dell’Unione e, segnatamente, del principio generale della tutela del legittimo affidamento» .

Nello specifico, la Corte di Giustizia ha poi ritenuto che, ai fini della decisione della causa, alcune questioni di fatto dovessero essere decise dal Giudice nazionale remittente; in particolare, ha affermato che «non consta con chiarezza» se il prelievo «possa avere avuto come conseguenza di ostacolare una gestione redditizia degli apparecchi da gioco da parte dei concessionari esistenti privilegiando in tale modo altri settori del gioco, segnatamente il settore del gioco on line» .

9. Dopo la sentenza della Corte, la Sezione ha trattenuto le cause suddette in decisione all’udienza pubblica del 1° dicembre 2022 e all’esito, come da ordinanze 1 febbraio 2023 n.1141 e 30 gennaio 2023 , ha ritenuto necessaria un’ulteriore istruttoria nelle forme di una consulenza tecnica d’ufficio, affidando ad un collegio di periti nei diversi settori rilevanti i seguenti quesiti, cui rispondere con riferimento a ciascuna delle società interessate: i) quale sia stato, per l’anno 2014, il fatturato totale della società ricorrente, con specificazione separata dei ricavi, dei costi e degli utili; ii) quale sia stata la somma che l’amministrazione ha richiesto di pagare alla Società appellante, specificando – ai fini diversi dall’accertamento dell’ipotetica violazione dei principi europei che si correla necessariamente ad una questione di diritto e non ad una questione di fatto – la somma effettivamente versata alla Società; iii) come il “prelievo” disposto abbia inciso in termini percentuali sia sul fatturato complessivo sia sugli utili nell’anno 2014.

Finalità della consulenza è di ottenere un quadro complessivo dell’influenza del prelievo in questione sul settore da esso inciso, rappresentato dal complesso delle società ricorrenti, analizzate una per una, per potere accertare, così come richiesto dalla Corte di Giustizia, l’effettiva incidenza sistemica, al netto degli effetti eventualmente dipendenti dalla situazione economica contingente del singolo operatore.

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