La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado il giudizio nel merito dell’accertamento dell’Agenzia stessa a riprese per I.V.A., I.R.E.S. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2011 nel confronti di un gestore di apparecchi da intrattenimento a vincita. Il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. Che accolse il ricorso;
L’Agenzia propose appello innanzi alla C.T.R., la quale con sentenza del 2021 accolse parzialmente il gravame osservando come (a) in relazione ai rilievi in tema di I.R.E.S. i costi deducibili fossero effettivamente di importo minore rispetto a quelli indicati dalla C.T.P. (con conseguente correttezza della ripresa operata nei confronti della contribuente e riforma della decisione di primo grado) e (b) in relazione in tema di I.V.A., non risultasse, al contrario, allegato né dimostrato dall’Ufficio “quali contratti esulerebbero dall’ambito connesso alle giocate” e, per ciò stesso, non soggetti all’esenzione ex art. 10, comma 1, n. 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, confermando “per il resto la prima sentenza…in quanto immune da censure”.
La Cassazione, con ordinanza del 1 febbraio 2021, sta stabilito che in tema di IVA, l’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 si applica anche alle operazioni di raccolta delle giocate effettuate con apparecchi e congegni d’intrattenimento da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, T.U.L.P.S. ma, in quanto derogatrice del principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo, essa deve essere interpretata in senso restrittivo e, pertanto, non può estendersi alle operazioni aventi ad oggetto l’attività posta in essere dagli esercenti in favore dei gestori, consistente nella messa a disposizione dei locali in cui vengono installate le macchine da gioco, non intervenendo essa nella fase di
raccolta delle giocate, affidata dal concessionario al gestore,nei confronti del quale l’esercente pone in essere una mera attività ausiliaria