Il fatto, risalente al 2020, si riferiva all’utilizzo, da parte di titolare di punto di ricarica, di conto di gioco intestato a terza persona  presumibilmente compiacente, al fine di raccogliere scommesse da parte di ulteriori soggetti.

La denuncia penale avanzata dalle Forze dell’Ordine all’esito di un accertamento presso l’esercizio, ha condotto la questione dinanzi la Procura Distrettuale Antimafia, competente funzionalmente per i reati informatici.

Era stato, infatti, contestato il delitto di cui all’art.615 ter Codice Penale che sanziona con reclusione fino a tre anni chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. 

Tuttavia, la posizione dell’indagato, assistito dall’avv. Marco Ripamonti, è stata ritenuta suscettibile di archiviazione. La Procura, nel chiedere l’archiviazione, poi recentemente disposta dal GIP, rilevava infatti la mancanza della condizione di procedibilità concretantesi nella querela sporta dal soggetto titolare del conto di gioco, trattandosi di reato perseguibile a querela della parte offesa.

Inoltre, condividendo l’impostazione difensiva, la Procura rilevava anche l’infondatezza nel merito della denuncia, in considerazione del fatto che sentito a sommarie informazioni il titolare del conto di gioco non era emerso un dissenso di tale soggetto rispetto all’utilizzo del proprio conto da parte di altra persona. 

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