La Corte di Appello di Messina ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado in merito alla sanzione comminata al presidente di un circolo privato in cui, nel 2008, gli agenti della Guardia di Finanza, nel corso di un controllo, hanno trovato 9 apparecchi da gioco privi di autorizzazione.

Il presidente del circolo è stato sanzionato per oltre 9.000 euro.

Nel ricorrere in appello il presidente evidenziava che gli apparecchi “non possono affatto essere considerati come rientranti nella categoria dei giochi per i quali sono previsti i suindicati titoli autorizzativi.  Si tratta infatti di comunissimi videogiochi, non rientranti nelle categorie di giochi disciplinati dai commi 6 e 7 dell’art. 110 T.U.L.P.S. e che possono, quindi, essere liberamente installati dal gestore di un esercizio commerciale e/o circolo privato senza che gli stessi debbano essere provvisti di numero identificativo o di nulla osta. Censurava, in particolare, l’appellante il fatto che i verbalizzanti, in sede di accesso sui luoghi, non avessero svolto alcun accertamento tecnico volto a verificare le caratteristiche specifiche degli apparecchi elencati, essendosi proceduto solo ad una mera verifica esterna degli stessi apparecchi senza accertare la presenza di eventuali vincite in denaro o la prevalenza dell’alea rispetto all’abilità del giocatore, elementi necessari per configurare le violazioni previste dalla norma indicata.!

Ciò si era tradotto, secondo l’appellante anche in un difetto di motivazione. Il giudice di primo grado avrebbe errato “laddove ha statuito che i militari verbalizzanti hanno eseguito controlli formali e sostanziali sugli apparecchi in questione, affermando quindi che Le violazioni enunciate nell’ordinanza ingiunzione opposta scaturiscono, quindi, palesemente da quanto direttamente constatato dai verbalizzanti nel 2008”.

Per il giudice d’Appello il motivo risulta infondato. Nel corso dell’accertamento eseguito dai militari in servizio presso la Guardia di Finanza, consacrato nel verbale di contestazione e contestazione redatto in pari data, all’interno del circolo venivano riscontrati n. 9 apparecchi e congegni di gioco aventi specifica denominazione, sui quali venivano effettuati
controlli formali e sostanziali e ritenuti rientranti tra le tipologie di apparecchi e/o congegni
enucleati ai commi 6 e 7 dell’arte. 110 T.U.L.P.S..

Veniva quindi accertata l’assenza di ogni autorizzazione amministrativa o licenza valida per l’esercizio dell’attività ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS, nonché l’assenza di ogni titolo autorizzatorio per l’installazione e l’uso degli apparecchi medesimi ai sensi dell’art. 110 TULPS.
Tra l’altro veniva pure accertato che in relazione alla superficie dei locali (pari a 80 mq.) non
avrebbero potuto essere installati più di due apparecchi, con un esubero quindi di n. 7 apparecchi
elettronici.
Tale situazione di fatto così come riscontrata dai verbalizzanti determina la violazione dell’art. 110, comma 9, lett. d) T.U.L.P.S. e l’applicazione delle sanzioni ivi previste, oltre che il sequestro degli apparecchi e/o congegni, ai sensi del citato art. 110, comma 9 bis, T.U.L.P.S.
In particolare, statuisce l’art. 110, comma 9, T.U.L.P.S: In materia di apparecchi e congegni da
intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni: [] d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio, mentre il comma 9 bis stabilisce che 9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell’articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

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