La Corte di Appello di Palermo con una sentenza dei giorni scorsi ha confermato la sanzione di 8.000 euro a una società di gestione di apparecchi da intrattenimento per l’irregolarità riscontrata su due apparecchi del tipo totem installati all’interno di un bar. Per il giudice non ci sarebbero dubbi sul fatto che l’apparecchio collegato via internet veniva utilizzato per accedere a siti di gioco online.com.

A ‘incastrare’ il gestore la perizia tecnica disposta dal tribunale.

“… Conseguentemente, come osservato dall’### appellata, non può ritenersi che detti apparecchi siano esclusivamente “semplici postazioni telematiche destinate all’e-commerce”, ma piuttosto “…veri e propri apparecchi da intrattenimento, privi delle caratteristiche di liceità previste dalla normativa e privi dei titoli autorizzatori obbligatori rilasciati dall’ADM , risultando che “l’innocua attività di gioco viene utilizzata solo come schermo protettivo”. all’irrilevanza della circostanza della dedotta mancata vincita in denaro è sufficiente rammentare che: “In tema di sanzioni amministrative, configurano l’ipotesi del gioco d’azzardo e dell’alea, concretando il divieto di cui al comma 7 bis dell’art. 110 del r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), le macchine da gioco che consentano la selezione dell’opzione “poker room” e distribuiscano premi, ancorché sotto forma di punti spendibili online, atteso che costituisce vincita in denaro anche quella che comporta un risparmio sull’acquisto di un prodotto, mentre il fine di lucro che caratterizza il gioco illecito non deve necessariamente tradursi in una somma di denaro, essendo sufficiente che si tratti di un guadagno economicamente apprezzabile.” (Cass. n. 101/2016 e 23954/20). …” (cfr. Corte d’Appello di Palermo, Sentenza n. 1493/2023 del 31-08-2023)”.

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