“La disciplina di cui alla legge regionale n. 9/2018 – che trova applicazione al caso di specie – presenta profili di opinabilità in punto di lettura sistematica dei commi 3 e 13 dell’art. 16 con riferimento all’estendibilità dei limiti distanziometrici alle sale scommesse prive di apparecchi per il gioco;ritenuto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, le esigenze cautelari dell’appellante possano essere adeguatamente soddisfatte addivenendo ad una sollecita definizione nel merito che dirima il tema decisorio della vertenza”.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 23 febbraio, ha chiesto che si fissi l’udienza di merito in riferimento al ricorso presentato da un operatore di gioco, rappresentato dall’avvocato Luca Giacobbe, contro la norma regionale della Calabria che estende il distanziometro alle sale scommesse prive di slot.

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