Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) ha accolto il ricorso di Google Ireland Limited, contro la sanzione dell’AutoritĆ per le Garanzie nelle Comunicazioni Roma (AGCOM), per la quale aveva giĆ concesso la sospensiva.
Nel testo della sentenza nel merito si legge: “La SocietĆ Google Ireland Limited (āGoogleā) ĆØ stata sanzionata per la somma di euro 750.000 dallāAutoritĆ per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n 275/22/CONS del 19 luglio 2022, per la violazione della disposizione normativa contenuta nellāart. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96; con la medesima ordinanza ĆØ stata disposta la rimozione dei contenuti vietati.
In dettaglio, la sanzione deriva dalla violazione del divieto di pubblicitĆ del gioco dāazzardo, stabilito dalle disposizioni appena richiamate, in ragione della presenza sulla piattaforma āYouTubeā gestita da Google di numerosi video (…), atti a promuovere siti Web di gioco dāazzardo che offrono vincite in denaro.
La responsabilitĆ della societĆ ricorrente sarebbe riconducibile alla qualitĆ di fornitore della piattaforma dove vengono trasmessi in streaming i video contestati, per la diffusione della pubblicitĆ vietata ai sensi dellāart. 9 del Decreto DignitĆ .
Con il presente ricorso viene impugnata la descritta sanzione articolando plurime censure per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si ĆØ costituita lāAutoritĆ intimata, tramite lāAvvocatura dello Stato, per resistere allāaccoglimento del ricorso.
Questo Tribunale, con ordinanza n. 7220/2022, ha accolto lāistanza di sospensiva ritenendo la posizione di Google riconducibile a quella di un mero āhosting providerā, e dunque non suscettibile di sanzione secondo i principi enucleati dalla giurisprudenza italiana ed europea.
Allāudienza del 18 luglio 2023 il ricorso ĆØ stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso ĆØ fondato.
Come giĆ evidenziato da questo Tribunale in causa analoga (sentenza n. 11036/2021 a cui si rinvia per maggiori riferimenti) va riconosciuta, anche nel caso di infrazione al divieto di pubblicitĆ del gioco dāazzardo, lāesenzione da responsabilitĆ degli hosting provider, quando questi si limitino alla messa a disposizione di uno spazio virtuale su cui gli utenti possono caricare i propri contenuti (ex art. 1, co. 5, lett. d) della Direttiva E-Commerce), non abbiano compartecipato effettivamente alla realizzazione dellāillecito e abbiano adottato tutti gli accorgimenti per rimuoverne con celeritĆ le conseguenze pregiudizievoli allāinteresse tutelato.
Come infatti disposto dallāart. 16 D.lgs. 70/2003, in attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa ai servizi della societĆ dell’informazione nel mercato interno, ānella prestazione di un servizio della societĆ dell’informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non ĆØ responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attivitĆ o l’informazione ĆØ illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceitĆ dell’attivitĆ o dell’ informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autoritĆ competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accessoā.
Tali disposizioni costituiscono espressione di principi generali applicabili anche al caso di specie, in quanto individuano e delimitano la responsabilitĆ degli operatori che prestano āservizi della societĆ dellāinformazioneā (cfr. in argomento Corte di Giustizia – Grande Sezione, 23 marzo 2010, n. 236; Corte di Giustizia – Grande Sezione decisione del 22.6.2021; Cassazione civile sez. I, 16 settembre 2021, n. 25070; Cons. di Stato, sez. VI, 18 maggio 2021 n. 3851); la responsabilitĆ del prestatore deve quindi essere valutata alla luce del ruolo dallo stesso svolto e riconosciuta solo quando questo sia stata di natura attiva, non potendo, diversamente, tale soggetto essere ritenuto responsabile per i dati che ha memorizzato su richiesta di un inserzionista salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attivitĆ di tale inserzionista, abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare lāaccesso agli stessi; nel caso di specie dalla descrizione dellāillecito resta indimostrata una condotta consapevole e partecipativa di Google Ireland allāattivitĆ promozionale vietata, risultando invece la celere rimozione dalla piattaforma dei video contestati dallāAutoritĆ resistente.
CiĆ² premesso, reputa il Collegio che, dovendosi il servizio offerto dalla piattaforma āYouTubeā qualificare in termini di āhostingā, la mera valorizzazione degli indici presenti nel provvedimento impugnato (strumentalitĆ alla diffusione del messaggio ed elaborazione di questāultimo dal sistema utilizzato) non sia di per sĆ© sufficiente, alla luce del riportato quadro normativo e giurisprudenziale, a fondare, nel caso di specie, la responsabilitĆ del gestore della piattaforma per la violazione del āDecreto DignitĆ ā.
In conclusione, per le ragioni evidenziate il ricorso deve essere accolto; assorbite le ulteriori censure.
Data la particolaritĆ delle questioni giuridiche implicate, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite”.