Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha fissato per il 20 giugno prossimo l’udienza di merito sul ricorso presentato dal titolare di una attività commercialeper chiedere l’annullamento del regolamento movida del Comune di Palermo, che tra le varie misure limita l’orario di funzionamento delle slot.

Nel ricorso si fa riferimento alla impossibilità di garantire la permanenza in servizio del personale assunto.

Il Tar ha inizialmente deciso l’accoglimento dell’istanza cautelare monocratica, nelle more della trattazione collegiale, solo però per quanto all’applicazione dell’art. 5, comma 2, del regolamento (orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro), ferma restando l’applicazione dell’art. 5, comma 1 (orari di apertura dell’esercizio).

Il Tribunale amministrativo ha chiesto al ricorrente di fornire documentati chiarimenti in ordine a quali altre attività vengono svolge all’interno del locale (es. gioco del biliardo o altro) ed al numero di personale addetto agli apparecchi da gioco, chiarendone le mansioni.

Il Segretario Generale del Comune di Palermo doveva invece chiarire se siano intervenute eventuali intese con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in ordine al testo dell’art. 5 del Regolamento.

In merito alla sospensiva del Regolamento movida da parte del Tar, il Comune di Palermo volle precisare che il provvedimento, in attesa dell’udienza per la trattazione in Camera di consiglio fissata il prossimo 11 aprile, riguardava solo il secondo comma dell’articolo 5, ovvero quello relativo agli orari di apertura e chiusura degli apparecchi da gioco con vincite in denaro. L’assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti, si disse tranquillo “ e fiducioso sul pronunciamento della Camera di consiglio, in quanto le iniziative previste nel Regolamento movida sono state adottate per contrastare il fenomeno della ludopatia e loro legittimità d’azione è stata già sostenuta da altre sentenze”.

Con una ordinanza dell’11 aprile il Tar, al fine di vagliare correttamente l’interesse a ricorrere di parte ricorrente, ha chiesto di produrre: a. la licenza del 9 novembre 2015; b. eventuali ulteriori autorizzazioni dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli successive alla licenza del 16 novembre 2018;

“- può sin d’ora darsi avviso, ai sensi dell’art. 73, c. 3, c.p.a., della possibile inammissibilità delle doglianze di parte ricorrente in ordine alle previsioni di cui all’art. 5, c. 1, del regolamento impugnato, in quanto non specificamente contestate con il ricorso;

– le doglianze di parte ricorrente appaiono, cionondimeno, meritevoli dell’approfondimento tipico della fase di merito;

– le esigenze cautelari di quest’ultima, nel bilanciamento tra la tutela dei livelli occupazionali e l’interesse pubblico a una corretta regolamentazione del fenomeno del gioco legale, possono essere adeguatamente tutelate con la celere fissazione dell’udienza di discussione, ferme restando – nelle more – le misure già disposte con il citato decreto presidenziale n. 122/2024 in merito alla sospensione dell’applicazione del solo art. 5, c. 2, del regolamento impugnato”.

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