Benvenuti nel Medioevo! In Piemonte si parla di distanze minime e limitazioni orarie per calciobalilla e videogiochi.

Al via l’iter d’esame della proposta di legge promossa da Libera Piemonte e altri soggetti del Terzo Settore così come a quella di alcuni Comuni piemontesi (Grugliasco, Baveno, Cureggio, Mongrando, Nichelino, Torino), finalizzate alla prevenzione e al contrasto della diffusione del gioco d’azzardo patologico e non solo.

È stata infatti calendarizzato l’avvio dell’iter in Commissione Attività Produttive, così come richiesto nei giorni scorsi da diverse associazioni del Terzo Settore. I promotori di due proposte di legge in materia di contrasto al gioco d’azzardo, appoggiati da esponenti dell’opposizione in Consiglio, ritengono che a seguito dello smantellamento della legge 9/2016 da parte del centrodestra e della Giunta Cirio, il fenomeno del gioco d’azzardo patologico in Piemonte è tornato sia crescere.

“La vecchia legge – spiega il Consigliere Regionale ex M5S Giorgio Bertola, oggi Europa Verde– grazie a misure più stringenti e alla limitazione della presenza delle slot machine nelle vicinanze di luoghi sensibili, era un fiore all’occhiello che garantiva maggiori tutele per la salute dei piemontesi e un importante risparmio di denaro pubblico. La destra ha invece reso necessaria una mobilitazione popolare per ripristinare alcune delle misure più restrittive”.

Una delle proposte di legge su cui si prevedono le prime determinazioni nella riunione del 29 maggio prossimo in Commissione Attività Produttive prevede il divieto di collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del r.d. 773/1931 in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, dai luoghi sensibili.

Quando si parla di apparecchi da intrattenimento comma 6 e comma 7 ci si riferisce non solo alle slot e alle videolotterie, ma anche a calciobalilla, videogiochi senza vincita in denaro, flipper e ontri altro apparecchio a intrattenimento di tipo meccanico.

Evidentemente i promotori, viene da dire, non hanno ancora ben chiara la classificazione degli apparecchi su cui hanno elaborato una proposta di regolamentazione.

La proposta in questione prevede anche che le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del r.d. 773/1931 non vadano oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall’esterno.
Negli esercizi commerciali diversi dalle sale gioco e sale scommesse ove l’attività prevalente è diversa dall’esercizio di giochi e scommesse gli apparecchi per il gioco sono collocati in ambienti architettonicamente separati dalle aree destinate all’attività principale dell’esercizio. La superficie complessiva di tali ambienti non può essere superiore a quella dedicata all’attività principale. I comuni disciplinano le modalità di separazione tra i diversi ambienti.
Non è consentita l’installazione e la presenza di apparecchi per il gioco (con e senza vincita in denaro) negli esercizi:
a) di dimensione inferiore ai 25 metri quadri di superficie calpestabile aventi attività principale o secondaria diversa dalla gestione e commercializzazione di giochi, comunque denominati, che prevedono vincite in denaro;
b) negli esercizi con superficie calpestabile non inferiore ai 25 metri quadri e non superiore ai 50 metri quadri.
Negli esercizi di dimensione superiore a 50 metri quadri di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 è consentita l’installazione e la presenza di un numero di apparecchi non superiore a due.

Limitazioni orarie

Oltre alle distanze dai luoghi sensibili sono previste limitazioni orarie. I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale “entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali, anche ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente norma, all’esercizio del gioco tramite gli
apparecchia vincita e non a vincita, nella misura massima di dieci oredi funzionamento nell’arco delle ventiquattro ore, suddivise in almeno due differenti fasce orarie, con attivazione del funzionamento, a tutela dei soggetti vulnerabili per età, successiva alle ore 12
all’interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico.

Ora, viene da chiedersi che tipo di pericolosità si possa attribuire a giochi come:

  • biliardo e apparecchi similari;
  • elettrogrammofono e apparecchi similari;
  • calcio balilla, biliardini e apparecchi similari;
  • flipper, gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari;
  • congegno a vibrazione tipo “Kiddie rides” e apparecchi similari;
  • gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari;
  • videogiochi senza vincita in denaro
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