
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 17 dicembre 2021, n. 215 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Il provvedimento è stato pubblicato ieri ed entra in vigore da oggi 21 dicembre.
Per quanto riguarda il settore dei giochi si legge: “Al comma 7 (dell’articolo 16, ndr), le parole: «Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Trentino-Alto Adige», le parole: «di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «di Trento e di Bolzano» e le parole: «a ciascuna provincia autonoma con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all’anno 2022 e’ pari a 50 milioni di euro da erogare nell’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «alle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all’anno 2022 e’ pari a 90 milioni di euro per la provincia autonoma di Trento e a 100 milioni di euro per la provincia autonoma di Bolzano da attribuire nell’anno 2021»”.
Si ricorda che il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (parliamo del testo del Dl fiscale privo delle modifiche pubblicate ieri in Gazzetta Ufficiale ed entrate in vigore da oggi, ndr) era uscito nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021.
Rispetto al testo del 21 ottobre non hanno subito modifiche i commi riguardanti la lotteria degli scontrini che quindi, restando validi e invariati, non sono stati riportati nella legge 17 dicembre 2021, n. 215 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale.
Nel testo del 21 ottobre, con riferimento all’articolo 5 – Disposizioni urgenti in materia fiscale, per quanto riguarda la lotteria degli scontrini si leggeva: “1. Le risorse del fondo istituito ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, pari complessivamente a 56.000.000 di euro a decorrere dal 2021, sono destinate: a) per un ammontare complessivo annuo non superiore a 44.326.170 euro per l’anno 2021, a 44.790.000 euro per l’anno 2022 ed a 44.970.000 euro a decorrere dall’anno 2023, all’attribuzione dei premi di cui all’articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; b) per un ammontare pari a 11.673.830 euro per l’anno 2021, 11.210.000 euro per l’anno 2022 e a 11.030.000 euro a decorrere dall’anno 2023 per le spese amministrative e di comunicazione da attribuire alle amministrazioni che sostengono i relativi costi.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, provvedendo a rimodulare le predette risorse.
3. L’articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e’ cosi’ sostituito: «Per l’esercizio 2020, le spese di cui al comma 1-bis sono gestite, d’intesa con il dipartimento delle finanze, dal Dipartimento Dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze.»
4. A decorrere dal 1° gennaio 2021, all’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «le spese amministrative» sono sostituite dalle seguenti: «l’attribuzione dei premi e le spese amministrative e di comunicazione»”.