Decreto IVA. Nuova possibilità di chiudere il contenzioso maxi-penali, 20% del danno quantificato

(Jamma) Una doppia possibilità di chiudere il contenzioso relativo alle maxi-penali. Nell’art. 5 della bozza di decreto sull’Iva, che verrà discusso questa sera in consiglio dei Ministri, è prevista infatti la possibilità di chiudere i conti pagando il 20% del danno quantificato dai giudici contabili con un versamento da effettuare entro il 10 ottobre, rispetto alla possibilità di accedere alla definizione agevolata prevista dal decreto Imu-Cig, ovvero aderire entro il 15 ottobre e versare il 25% della sanzione entro il 15 novembre.

L’articolo 5 del decreto IVA reca, infatti, ulteriori disposizioni in tema di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile.

Di seguito il testo completo dell’articolo 5 del decreto Iva. ” 1. Qualora la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile formulata ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, sia accompagnata da prova idonea dell’avvenuto versamento, effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell’economia e delle finanze che provvede al successivo versamento all’amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento, di una somma non inferiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, la sezione d’appello, in caso di accoglimento della richiesta, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.

2- Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le parti che abbiano già presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.102, possono modificarla in conformità alle disposizioni di cui al comma 1. Entro il medesimo termine, le parti le cui richieste di definizione agevolata presentate ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.102, abbiano già trovato accoglimento, possono depositare presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto istanza di riesame unitamente alla prova del versamento, nei termini e nelle forme di cui al comma 1, di una somma non inferiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; la sezione di appello delibera in camera di consiglio, sentite le parti, nel termine perentorio di 5 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata”.

“Ferme restando le prerogative della Corte dei conti in termini di valutazione di accoglimento o meno della richiesta di definizione agevolata del giudizio di responsabilità – si legge nella Relazione illustrativa – si garantisce al soggetto istante che, in caso di accoglimento, la somma dovuta sarà comunque pari a quella versata in un appositto conto infruttifero intestato al Ministero dell’economia e delle finanze. Tale somma non potrà mai essere inferiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado”.

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