Torino: Promo Games leciti anche per il Giudice Civile. La singolare vicenda del signor G.

(Jamma) – Il signor G., titolare di un esercizio pubblico, un giorno decide di installare presso il locale una postazione internet, della tipologia totem, finalizzata al Commercio Elettronico, secondo i criteri stabiliti dalla Direttiva Europea 31/2000. Ciò per offrire ai clienti un servizio in più con l’effetto di conferire al locale maggiore appeal.


Un dettaglio. Il commercio elettronico svolto dall’austriaca SIM Mobilien si avvale di giochi promozionali, che in effetti la Direttiva Europea ammette, purché non si tratti di giochi d’azzardo e abbiano finalità realmente promozionali.
Ma così non la pensa la Questura di Torino che, promozionali o no, decide di contestare al signor G. violazioni di natura penale ed amministrativa, sequestrandogli i totem.
E il malcapitato, incensurato, finisce sul banco degli imputati a rispondere di gioco d’azzardo, per i fatto che i giochi promozionali in questione sarebbero in parte di natura aleatoria.
Ma il Giudice penale del Tribunale di Torino non la pensa come la Questura e, tuttavia a distanza di quattro anni dal fatto, assolve con formula piena l’imputato conferendo ad una serie di elementi già rappresentati inutilmente a suo tempo dal signor G. agli agenti che eseguirono il sequestro, tutt’altra interpretazione. Elementi quali una relazione tecnica con cui la società Sim Mobilien argomenta e dimostra come funziona i portale di commercio elettronico, compresi i promogames, nonché la licenza commerciale rilasciata in Austria.
Ma per il patema di quattro anni di attesa, nulla da fare. Anzi, la vicenda non finisce qui, perché nel frattempo i Monopoli di Stato emettono un’ordinanza – ingiunzione che lo stesso signor G., tramite il proprio legale Avv.Marco Ripamonti del Foro di Viterbo, da cui era stato già difeso in sede penale, oppone dinanzi al Giudice Civile.
Il Giudice civile la pensa diversamente dai Monopoli e, rilevando come la natura dei giochi sia effettivamente promozionale, non solo annulla l’ordinanza ingiunzione, ma condanna AAMS alla spese di causa liquidate in 2.000 euro.
Toccherà ora al Signor G. tentare di recuperare le spese di causa nei confronti dei Monopoli. Sarà facile escutere la parte debitrice, o si dovrà ricorrere ai pignoramenti?

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