Il TAR Lazio, con distinte ordinanze, ha sospeso i canoni di Concessione per le sale Bingo definiti nella manovra finanziaria per l’anno 2023 e autorizzato i concessionari ricorrenti a versare euro 2.800 fino al giudizio nel merito che sarà discusso il prossimo 22.11.2023.

Tutti i concessionari assistiti da studio Giacobbe Tariciotti & associati.

Si legge nelle ordinanze:

PREMESSO CHE
1) con la nota generale in epigrafe l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato a tutte le società gestrici di sale da bingo (titolari di concessioni pubbliche) che:

dal 1° aprile 2023 l’esercizio della concessione della sala da bingo “prosegue senza soluzione di continuità, ai sensi dell’art. 1, comma 124, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

la suddetta disposizione di legge prevede “la proroga a titolo oneroso delle concessioni per la raccolta del Bingo, fino al 31 dicembre 2024”;

“a fronte del nuovo periodo di proroga, i concessionari sono tenuti ex lege al versamento di un corrispettivo una tantum, calcolato alle medesime condizioni e versati con le medesime modalità previste dalle convenzioni di concessione e dalla normativa vigente, calcolato in proporzione alla durata della proroga e maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore alla data del 1° gennaio 2023”;

il suddetto corrispettivo dovrà essere versato, per il 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio ed il 1° ottobre e, per l’anno 2024, sempre in due rate (15 gennaio e 1° giugno);


2) risulta ex actis che il nuovo corrispettivo per l’esercizio in regime di proroga tecnica delle concessioni delle sale bingo è stato quantificato:

muovendo dal canone mensile previgente di € 7500/mese, moltiplicato per i ventuno mesi di durata della proroga (cfr. art. 1, co. 636, l. n. 147/2013, come da ultimo incrementato dalla l. n. 105/2017, art. 1, co. 1047) e pari ad € 157.500; applicando a questo importo un incremento del 15% (€ 23.625);

giungendo ad un importo totale di € 181.125,00 (€ 157.500 + € 23.625) per l’intera durata della proroga sino al 31.12.2024;

dividendo tale importo complessivo per 21 mesi di esercizio in proroga (così ottenendo un corrispettivo mensile di € 8.625,00), ed imputando poi un importo di € 77.625 all’anno 2023 (nove mensilità per € 8.625,00/mese) ed € 103.500 all’anno 2024 (dodici mensilità per € 8.625,00/mese);

3) con l’odierna domanda cautelare ex art. 55 c.p.a. la parte ricorrente insta per ottenere – nelle more della definizione del merito della causa – la sospensione della nota di pagamento sopra menzionata e la contestuale riduzione (ad € 2.800,00 mensili) del canone concessorio relativo alla cd. “proroga tecnica” per l’esercizio del gioco del “bingo” nel periodo sino al 31 dicembre 2024;


RITENUTO CHE:


4) la domanda cautelare sia prima facie meritevole di accoglimento tanto sotto il profilo del periculum in mora (in considerazione delle ripercussioni che la misura in questione può avere sull’intero settore) quanto sotto il profilo del fumus boni iuris (in considerazione dei dubbi di compatibilità euro-unitaria già espressi dal Consiglio di Stato su analoghe misure adottate in base alla previgente disciplina di legge che – al pari dell’odierno art. 1, comma 124, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – ha previsto un regime di “proroga tecnica” onerosa delle concessioni scadute, cfr. in proposito ordinanze Cons. St., sez. VII, 21 novembre 2022 n. 10264 e Cons. St., sez. IV, 31 gennaio 2023, n. 1071);


5) in ragione di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per sospendere l’efficacia del gravato provvedimento e, quindi, per disporre che le società ricorrenti siano tenute a versare il canone concessorio nella ridotta misura di euro 2.800,00 mensili, a condizione che, per la restante parte e fino a copertura dell’intero ammontare rideterminato dall’Amministrazione (euro 7.500,00 mensili oltre l’ulteriore maggiorazione ex art. 1, comma 124, lett. a), L.n.197/2022, ossia euro € 8.625,00 mensili), le società ricorrenti procedano – a garanzia degli interessi patrimoniali dell’Amministrazione – all’espletamento dei seguenti adempimenti: (a) verifica della piena idoneità delle garanzie fideiussorie attualmente esistenti a coprire anche i debiti derivanti dalla nota ora impugnata in relazione ai due pagamenti dovuti nell’anno 2023 (con scadenza rispettivamente in data 15 luglio e 1° ottobre); (b) in caso di esito negativo della suddetta verifica,
integrazione entro il termine del 30 settembre 2023 della garanzia fideiussoria esistente (o – in caso di totale carenza di detta garanzia fideiussoria – rilascio della stessa) con fideiussione bancaria o assicurativa (ulteriore rispetto alla cauzione eventualmente già prestata) proporzionata alla differenza del canone concessorio non corrisposto per l’anno 2023, con l’avvertenza che la mancata prestazione di tale
garanzia entro il suddetto termine comporterà l’automatica perdita di efficacia della disposta misura cautelare;


6) la trattazione del merito della causa va rinviata all’udienza pubblica del 22 novembre 2023;


7) sussistono infine i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio della presente fase cautelare;

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