(Jamma) Salgono a quattro il numero delle vittorie in Cassazione per GoldBet. Le motivazioni della Sentenza āConciauroā rese note di recente dalla Suprema Corte richiamano quanto espresso dall’Ordinanza “Zungri” del 16 febbraio 2012, dove la Corte di Giustizia Europea riconosce la discriminazione subƬta da GoldBet ed estende espressamente al bookmaker austriaco i principi affermati nella Sentenza “Costa/Cifone”.
āInfatti risulta ā come recita la sentenza della Cassazione ā che la societĆ GoldBet di fatto ĆØ stata esclusa dalla nuova gara indetta a seguito del Bando Bersani per la violazione dellāart. 23, comma 3 dello schema di convenzione tra lāamministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e lāaggiudicazione della concessione per giochi dāazzardo e relativi eventi diversi dalle corse dei cavalli. Detta ultima disposizione della citata Convenzione non ĆØ conforme per difetto di chiarezza, precisione e univocitĆ ai principi comunitari in particolare agli art. 43 e 49 CE, con conseguente illegittimitĆ del diniego di autorizzazione ex art. 88 TULPSā.
La Suprema Corte giudica, pertanto, infondato il ricorso del PM perchĆØ in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato del Tribunale di Agrigento che si era pronunciato in favore di GoldBet con ordinanza del 25/02/2013.
Gli avvocati Marco Ripamonti e Valentina Castellucci difensori di Biagio Conciauro si sono dichiarati soddisfatti, in considerazione dell’importante conferma resa in Cassazione, in ordine a tesi ormai consolidate in ogni Tribunale d’Italia circa il caso GoldBet.