Sentenza CGE BIASCI: il commento dell’avvocato Ripamonti

(Jamma) – Sulla portata della pronuncia resa dalla Corte di Giustizia il 12 settembre 2013, l’avv.Marco Ripamonti, difensore dei titolari dei CED Goldbet, si è così espresso: “Ritengo la Sentenza della CGE più che soddisfacente.

 

Circa l’art.88 Tulps, naturalmente, il responso era prevedibile anche perché tutti conosciamo la pregressa giurisprudenza della stessa Corte circa la compatibilità al Trattato UE, in astratto, di un sistema concessorio. Ma del resto, in ordine a ciò, piena condivisione, in quanto l’Ordine Pubblico è un bene da tutelare e d’altro canto non mi risulta che al momento vi siano operatori Goldbet che non abbiano avanzato istanza ex art.88 Tulps alla Questura di riferimento. Naturalmente l’art.88 tulps, per come formulato nel nostro ordinamento, diventa incompatibile laddove correlato ad un sistema concessorio contrastante con le Libertà comunitarie. Situazione che è stata accertata con riferimento all’attuale assetto concessorio italiano, anche con le integrazioni del Bando Bersani, ed aggiungo, anche del bando più recente. Circa la posizione di Goldbet, La Corte in pratica ha affermato quanto del resto era già emerso dalla Sentenza Costa – Cifone e dall’Ordinanza “Zungri”. E cioè che, ferma la trasponibilità dei principi espressi dalla stessa Costa Cifone al caso Goldbet, sia compito del giudice dello Stato membro Italia valutare la sussistenza dell’aspetto discriminatorio. Sotto questo profilo la Sentenza può per certi versi ritenersi superata, o meglio eseguita alla lettera, atteso che tale argomento è stato già trattato con successo per Goldbet da centinaia di Tribunali Italiani in sede penale, compreso il Tribunale di Prato, dinanzi al quale è tornato dalla Corte CE proprio il caso Zungri, nonché dalla stessa Corte di Cassazione con le tre ormai note Sentenze del 18 marzo e 18 aprile 2013. Rilevo, invece e con interesse, che la pronuncia, posta in linea con la recente pregiudiziale comunitaria sollevata dal Consiglio di Stato, si ponga in piena soluzione di continuità con la giurisprudenza pregressa della Corte di Giustizia, offrendo ottimi spunti di riflessione circa la perdurante incompatibilità del nostro sistema concessorio. Argomenti, questi, che però preferisco trattare in sede giudiziale”.

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