Lotto. Ritardato riversamento delle somme incassate: per il Tar la revoca della concessione รจ possibile solo dopo adeguata valutazione del caso

(Jamma) Il ricorso รจ fondato. Cosรฌ il Tar Lazio si รจ proninciato in merito all’istanza avanzata dal titolare di una ricevitoria di Forlรฌ che si era visto revocare la concessione del gioco del lotto per aver effettuato in ritardo il riversamento delle somme incassate.

Il ricorrente contestando il fatto che si trattava di importi sostanzialmente modesti (che non superavano la somma di euro 800,00), richiamava la circolare AAMS del novembre 2012 in base alla quale ‘il ritardo nei riversamenti inferiore ai cinque giorni non deve essere tenuto in considerazione ai fini dellโ€™applicazione della sanzione amministrativa’. Per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, costituitasi in giudizio, la legittimitร  del suo operato risiede nel contratto accessivo alla concessione sottoscritto dalle parti, nella parte in cui prevede, appunto, che al quarto ritardo nei sei mesi successivi ai tre ritardi nel biennio, consegue la revoca della concessione, che, pertanto, si configura come un atto dovuto.

 

โ€œLa revoca della concessione โ€“ hanno spiegato i giudici romani accogliendo il ricorso e annullando il provvedimento impugnato – รจ stata disposta ritenendo fosse stata integrata, nello specifico, la fattispecie di cui al punto n. 9 del comma 1 dellโ€™articolo 34, trattandosi di una violazione abituale delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite che si รจ concretizzata per essersi verificata una ulteriore violazione della medesima indole nei sei mesi successivi alle tre trasgressioni, sempre della medesima indole, commesse entro un biennioโ€.

 

L’articolo 34 della legge n. 1293 del 1957, prevede che โ€œL’Amministrazione puรฒ procedere alla disdetta del controllo d’appalto o alla revoca della gestione delle rivendite nei seguenti casi โ€ฆ

9) violazione abituale delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite. L’abitualitร  si realizza quando, dopo tre trasgressioni della stessa indole commesse entro un biennio, il rivenditore ne commetta un’altra, pure della stessa indole, nei sei mesi successivi all’ultima delle violazioni precedenti; โ€ฆโ€.

 

Per il Tar โ€œil richiamo allโ€™atto convenzionale accessivo alla concessione, contenuto nella memoria dellโ€™amministrazione, non coglie effettivamente il segno, atteso che, alla luce di quanto in precedenza esposto, รจ evidente che, nel caso di specie, lโ€™amministrazione abbia inteso esercitare il potere amministrativo di revoca della concessione di cui al citato articolo 34 e non invece il diverso potere, di stampo prettamente civilistico, di cui agli articoli 1 e 2 del predetto atto convenzionale, nella parte in cui configura lโ€™applicazione dellโ€™istituto della diffida ad adempiere di cui allโ€™articolo 1454 c.c.โ€ .

 

โ€œAnche le irregolaritร  di gestione โ€“ continuano i giudici – tra cui la violazione abituale delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite possono comportare, alternativamente, la revoca della concessione purchรฉ le predette irregolaritร  non siano di natura e gravitร  tali da comportare la revoca, secondo una valutazione che รจ rimessa esclusivamente alla valutazione discrezionale dellโ€™amministrazione; la predetta valutazione, pertanto, deve fondarsi ed avere riguardo alle circostanze peculiari del caso concreto e lโ€™amministrazione รจ altresรฌ tenuta a esternare adeguatamente i motivi sulla base dei quali le irregolaritร  riscontrate sono state ritenute meritevoli dellโ€™applicazione della sanzione della revoca della concessione.

Nel caso di specie, invece, lโ€™amministrazione non ha mostrato di avere effettuato alcuna valutazione in ordine alle circostanze del caso concreto. Soltanto con la relazione difensiva depositata in atti, lโ€™amministrazione si รจ soffermata su alcuni aspetti della vicenda per concludere, comunque, pur sempre, nel senso di ritenere di essere stata sostanzialmente tenuta a procedere nellโ€™indicata direzione alla luce del quadro normativo nella materia (e della disciplina pattizia del caso concreto); indipendentemente dal contenuto specifico della richiamata relazione, tuttavia, si tratterebbe di unโ€™inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento in corso di giudizioโ€.

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