Maxi penali slot. Nel decreto Imu emendamento riduzione al 20%

Torna la riduzione – dal 25 al 20% – della sanatoria per i contenziosi pendenti di fronte alla Corte dei Conti. Il Governo ha presentato un emendamento al decreto Imu che al momento è in discussione presso l’Aula della Camera. La proposta di modifica chiede però che la somma così ridotta venga immediatamente accantonata su un contro corrente intestato al Ministero dell’Economia, come prevedeva il correttivo che lo stesso Governo aveva progettato di apportare con il decreto sull’Iva poi saltato. L’emendamento prevede anche una sorta di slittamento del termine entro il quale presentare la richiesta di slittamento. I soggetti che abbiano presentato domanda per la sanatoria potranno poi modificarla entro il 4 novembre per beneficiare delle modifiche introdotte. Una previsione necessaria, visto che il termine per previsto dal decreto sull’IMU scade domani, e perché l’emendamento possa avere valore legale, occorrerà attendere la conversione in legge.
L”emendamento in sostanza prevede che “qualora la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile” sia “accompagnata da prova idonea dell”avvenuto versamento, effettuato in un apposito conto corrente fruttifero intestato al ministero dell”Economia, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento, di una somma non inferiore al 20% del danno quantificato nella sentenza di primo grado, la sezione d”appello, in caso di accoglimento della richiesta, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata”. I soggetti che hanno presentato la domanda “possono modificarla entro la data del 4 novembre 2013″. “Entro il medesimo termine – le parti le cui richieste di definizione agevolata abbiano già trovato accoglimento, possono depositare presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto, istanza di riesame unitamente alla prova del versamento, di una somma non inferiore al 20% del danno quantificato in primo grado”.

Di seguito il testo dell’emendamento:

ART. 14.  (Definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile).

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:   2-bis. Qualora la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile formulata ai sensi e nei termini di cui ai commi 1 e 2 sia accompagnata da prova idonea dell’avvenuto versamento, effettuato in un apposito conto corrente infruttifero, intestato al Ministero dell’economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento, di una somma non inferiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, la sezione d’appello, in caso di accoglimento della richiesta, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.   2-ter. Le parti che abbiano già presentato istanza di definizione agevolata ai  sensi dei commi 1 e 2 precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono modificarla in conformità alle disposizioni di cui al comma 2-bis entro la data del 4 novembre 2013. Entro il medesimo termine, le parti le cui richieste di definizione agevolata presentate ai sensi dei commi 1 e 2 abbiano già trovato accoglimento, possono depositare presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto istanza di riesame unitamente alla prova del versamento, nei termini e nelle forme di cui al comma 2-bis, di una somma non inferiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; la sezione d’appello delibera in camera di consiglio, sentite le parti, nel termine perentorio di 5 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 1, comma 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata. 14. 200. Governo.

Articolo precedenteLotto. Ritardato riversamento delle somme incassate: per il Tar la revoca della concessione è possibile solo dopo adeguata valutazione del caso
Articolo successivoScelta Civica presenta ddl su esodati: prevista copertura anche dai giochi