Slot. Per il Tar di Bolzano la nota del comune non ha natura di provvedimento. Il ricorso รจ inammissibile

Pd Aretino: โ€œSul gioco serve un disegno normativo organico in linea con le richieste dei cittadiniโ€

 

Bolzano. Terzo giro di controlli, 6 bar rischiano la chiusura

 

(Jamma) Il Tribunale Amministrativo Regionale di Bolzano ha dichiarato inammissibile i ricorsi presentati da due esercenti rispettivamente contro la nota del Comune di Bressanone e del Comune di Bolzano con le quali si dร  notizia dell’entrata in vigore della legge regionale che limita l’installazione delle slot. Per i giudici la โ€œlettera censurata ha per oggetto “Entrata in vigore della L.P. n. 17 dell’11 ottobre 2012 – Informazioni”, dirette, queste, genericamente a: โ€œEgregi gestori di un pubblico esercizioโ€.

Con essa vengono portate a conoscenza le prescrizioni introdotte dalla l. p. n. 17/2012, con riferimento allโ€™obbligo di rimozione degli apparecchi da gioco entro il 15.12.2012, per quei gestori di esercizi pubblici collocati nel raggio di 300 metri dai luoghi individuati come sensibili dalle disposizioni provincialiโ€. โ€œla l. p. n. 58/1988 non puรฒ essere considerata una โ€œlegge-provvedimentoโ€, atteso che รจ una legge generale ed astratta, in quanto rivolta alla regolamentazione della materia dei pubblici esercizi su tutto il territorio della Provincia autonoma di Bolzano e non รจ finalizzata a disporre โ€œconcretamente su casi e rapporti specificiโ€, che รจ la caratteristica specifica della โ€œlegge-provvedimentoโ€, come evidenziato nella sentenza del Consiglio di Stato (Sez. IV, 9 marzo 2012, n. 1349), citata dal ricorrente a sostegno della propria prospettazione.

Lโ€™inammissibilitร  della nota impugnata, comporta, anche, a prescindere da ogni altra considerazione giuridica, la conseguenziale inammissibilitร  del ricorso avverso la deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 341 del 12.03.2012 (avente ad oggetto โ€œIndividuazione dei โ€˜luoghi sensibiliโ€™ ai sensi della L.P. nr. 13/92 โ€“ Norma in materia di pubblico spettacoloโ€, cosรฌ come modificata dalla d.g.p. nr. 1570 del 29.10.2012 di โ€œModifica della deliberazione 12 marzo 2012, nr. 341 โ€“ Individuazione dei โ€˜luoghi sensibiliโ€™ ai sensi della legge provinciale 13 maggio 1992, nr. 13โ€), in quanto le deliberazioni provinciali giuntali n. 341/2012 e n. 1570/2012 risultano impugnate โ€œper quanto occorrer possaโ€, quali atti presupposti alla lettera comunale aggredita. Con la conseguenza che unโ€™eventuale dichiarazione di illegittimitร  delle medesime non potrebbe, nel caso, esplicare efficacia alcuna sulla nota comunale impugnata, stante lโ€™inutilitร  di dichiarare lโ€™illegittimitร  di un atto presupposto di un altro atto, nei cui confronti il ricorso sia inammissibile; con mancanza, quindi, nella fattispecie trattata, di alcuna utilitร  per il ricorrente e conseguente inammissibilitร  del gravame, sul punto, per mancanza di interesseโ€.

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