Pd Aretino: โSul gioco serve un disegno normativo organico in linea con le richieste dei cittadiniโ
Bolzano. Terzo giro di controlli, 6 bar rischiano la chiusura
(Jamma) Il Tribunale Amministrativo Regionale di Bolzano ha dichiarato inammissibile i ricorsi presentati da due esercenti rispettivamente contro la nota del Comune di Bressanone e del Comune di Bolzano con le quali si dร notizia dell’entrata in vigore della legge regionale che limita l’installazione delle slot. Per i giudici la โlettera censurata ha per oggetto “Entrata in vigore della L.P. n. 17 dell’11 ottobre 2012 – Informazioni”, dirette, queste, genericamente a: โEgregi gestori di un pubblico esercizioโ.
Con essa vengono portate a conoscenza le prescrizioni introdotte dalla l. p. n. 17/2012, con riferimento allโobbligo di rimozione degli apparecchi da gioco entro il 15.12.2012, per quei gestori di esercizi pubblici collocati nel raggio di 300 metri dai luoghi individuati come sensibili dalle disposizioni provincialiโ. โla l. p. n. 58/1988 non puรฒ essere considerata una โlegge-provvedimentoโ, atteso che รจ una legge generale ed astratta, in quanto rivolta alla regolamentazione della materia dei pubblici esercizi su tutto il territorio della Provincia autonoma di Bolzano e non รจ finalizzata a disporre โconcretamente su casi e rapporti specificiโ, che รจ la caratteristica specifica della โlegge-provvedimentoโ, come evidenziato nella sentenza del Consiglio di Stato (Sez. IV, 9 marzo 2012, n. 1349), citata dal ricorrente a sostegno della propria prospettazione.
Lโinammissibilitร della nota impugnata, comporta, anche, a prescindere da ogni altra considerazione giuridica, la conseguenziale inammissibilitร del ricorso avverso la deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 341 del 12.03.2012 (avente ad oggetto โIndividuazione dei โluoghi sensibiliโ ai sensi della L.P. nr. 13/92 โ Norma in materia di pubblico spettacoloโ, cosรฌ come modificata dalla d.g.p. nr. 1570 del 29.10.2012 di โModifica della deliberazione 12 marzo 2012, nr. 341 โ Individuazione dei โluoghi sensibiliโ ai sensi della legge provinciale 13 maggio 1992, nr. 13โ), in quanto le deliberazioni provinciali giuntali n. 341/2012 e n. 1570/2012 risultano impugnate โper quanto occorrer possaโ, quali atti presupposti alla lettera comunale aggredita. Con la conseguenza che unโeventuale dichiarazione di illegittimitร delle medesime non potrebbe, nel caso, esplicare efficacia alcuna sulla nota comunale impugnata, stante lโinutilitร di dichiarare lโillegittimitร di un atto presupposto di un altro atto, nei cui confronti il ricorso sia inammissibile; con mancanza, quindi, nella fattispecie trattata, di alcuna utilitร per il ricorrente e conseguente inammissibilitร del gravame, sul punto, per mancanza di interesseโ.
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