Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di un concessionario per la raccolta delle scommesse sportive on line su eventi ippici e sportivi operante attraverso una propria rete di punti vendita di gioco dislocati sul territorio pugliese contro il provvedimento con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli l’aveva dichiarata “decaduta il titolo autorizzatorio limitatamente al punto di gioco sportivo XXXX, per avere “consentito, in violazione degli specifici impegni assunti con la sottoscrizione della convenzione accessiva, che, all’interno di uno dei suoi punti di gioco, avvenisse la raccolta abusiva delle scommesse, in contrasto con quanto stabilito dalla legge n. 401/89”, rilevando che il punto non raccoglieva scommesse per conto della società a far tempo dal 14 luglio 2015 e, quindi per un periodo ben superiore ai 90 giorni previsti dall’art 4, punto 7, della convenzione.

Per il Consiglio di Stato “Il concessionario è tenuto a garantire la continuità del servizio presso il singolo punto di vendita di gioco sportivo. L’interruzione del servizio per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, anche non continuativi nell’anno solare per i negozi di gioco sportivo, ovvero superiore a 90 giorni, anche non continuativi nell’anno solare per i punti di gioco sportivo, determina la decadenza del diritto“.

In particolare, dal complesso degli atti di causa appare provata la violazione, da parte dell’appellante, del dovere di vigilare sulla raccolta del gioco con modalità diverse da quelle autorizzate, nonché sul divieto di intermediazione nella raccolta del gioco a distanza, non addebitabili unicamente ai gestori dei locali, che risultavano comunque connessi ai sistemi telematici e potevano ricevere scommesse soltanto in quanto connessi con quei terminali. Sussiste l’obbligo, a carico della concessionaria, alla luce di quanto previsto nella convenzione accessoria alla concessione, di assicurare l’osservanza dei divieti anche da parte di tutti gli operatori della propria filiera, determinandosi in capo a questa la piena responsabilità del comportamento di tali soggetti, non configurabile come una responsabilità oggettiva o per fatto altrui, bensì, alla luce delle norme richiamate, come responsabilità connotata dal profilo della personalità discendente dai diretti obblighi di vigilanza e di controllo

È, inoltre, condivisibile quanto affermato dal primo Giudice circa la dedotta illegittimità degli atti di regolarizzazione del punto vendita in quanto la norma che ha introdotto la regolarizzazione fiscale per emersione e gli atti attuativi della stessa non impediscono la regolarizzazione di centri di raccolta che siano già attivi come punti di raccolta di un concessionario, ponendo a tal fine la sola condizione che la raccolta delle scommesse avvenisse dal 30 ottobre 2014 per un bookmaker privo di titolo abilitativo. In tal senso, la finalità perseguita dal Legislatore di far rientrare nell’ambito del gioco legale il maggior numero possibile di soggetti appare, infatti, realizzata anche nel caso in cui si permetta, come nel caso di specie, di portare alla luce fenomeni illegali, consistenti nella raccolta abusiva delle scommesse in locali in cui era attiva anche una concessione dello Stato, fino ad allora non emersi anche in ragione dell’omessa vigilanza dei concessionari, infatti tenuti, in ragione delle specifiche obbligazioni convenzionali, a controllare la propria rete.

Parimenti in modo condivisibile il Tar ha evidenziato che il provvedimento impugnato era sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, circostanza che esimeva dallo scrutinare l’ulteriore doglianza formulata in atti – proposto avverso la notazione, aggiunta ad abundantiam dall’amministrazione, circa la contestata violazione degli obblighi di continuità nella raccolta di scommesse.

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