Clamorosa assoluzione a Napoli in favore di un titolare di punto di ricarica contrattualizzato con noto concessionario GAD. Ad assisterlo l’avv. Marco Ripamonti (nella foto).
Al titolare del PVR, in occasione di un controllo risalente al 2021, erano state contestate una serie di presunte violazioni penali tutte riconducibili, secondo la Procura partenopea, al delitto di intermediazione vietata ai sensi dell’art.4 legge 401/89 e al reato di gioco d’azzardo. In particolare, la messa a disposizione dei clienti di postazioni Web con cui giocare sul portale del concessionario, la possibilità di disporre, da parte del PVR, di conto “madre” con cui effettuare le ricariche ai clienti, l’installazione di software da parte del concessionario finalizzato a consentire al PVR la visualizzazione dei volumi di raccolta generati dai conti istituiti presso il PVR stesso, al fine di contabilizzare le provvigioni sulla base della raccolta medesima.
La difesa, con articolata discussione, ha sostenuto l’insussistenza del reato di cui all’articolo 4 legge 401/89, argomentando come né la messa a disposizione di postazioni Web, né la stampa di promemoria di giocate direttamente da parte dei clienti costituiscano reato. Quanto alla determinazione delle provvigioni sulla base dei volumi di raccolta generati, l’avv. Ripamonti ha argomentato come ciò non sia indice né di intermediazione, né di altri illeciti, compresa la violazione dei divieti di pubblicità, essendo prerogativa del concessionario e dei suoi collaboratori, Skin e PVR, determinare i piani provvigionali liberamente, a condizione che alcuna intermediazione venga attuata, trattandosi di aspetti leciti, legati alla promozione e alla commercializzazione dei prodotti.
Ne è scaturita assoluzione piena perché “il fatto non sussiste” con dissequestro dei computer.
Assolto il titolare anche dal reato di gioco d’azzardo, avendo il difensore dimostrato che nessun gioco diverso da quelli certificati in piattaforma fosse stato offerto dal concessionario. In discussione del processo l’avv. Marco Ripamonti ha dedotto come spesso i concetti di promozione e commercializzazione vengano confusi non solo con il reato di intermediazione, ma persino con il violazione del divieto di pubblicità previsto dal decreto dignità.

“Il PVR – ha dichiarato a Jamma il professionista viterbese – continua a costituire elemento della filiera poco conosciuto. Ho sentito parlare riguardo alla legge delega di sanatoria dei PVR, come se si trattasse di elementi finora vietati e quindi da sanare. Non vorrei che gli addetti ai lavori confondano i PVR con i CED del 2015, andando ad attingere insensatamente alle leggi di Stabilità 2015 e 2016, che nulla hanno a che vedere con i punti di ricarica. Sarebbe francamente paradossale”.

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