IL Tribunale di Napoli ha preso atto dell’annullamento in autotutela dell’ordinanza ingiunzione al pagamento di una sanzione ad una sala giochi per violazione delle norme della Legge Balduzzi. La causa aveva ad oggetto l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione del 02.09.2021 nei confronti del titolare di una sala giochi e di un noleggiatore di apparecchi di pagare, in solido tra loro, € 50.000,00, a titolo di sanzione amministrativa conseguente alla violazione dell’art. 7, comma 5, del d.l. n. 158 del 13/9/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 08/11/2012, in quanto all’ingresso e all’interno dell’esercizio commerciale , esercizio ove si praticava la raccolta di scommesse, non era esposto al pubblico il materiale informativo predisposto dall’unità sanitaria locale.

Il principale motivo di opposizione fa leva sulla dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata In effetti, gli obblighi imposti dall’art. 7, comma 5, del d.l. n. 158 del 2012 erano sanzionati dal secondo periodo del successivo comma 6, che risultava formulato nel modo seguente: “delle disposizioni di cui al comma 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5, relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario”.

Ebbene, il suddetto periodo è stato dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 23.09.2021, intervenuta dopo la notificazione dell’ordinanza ingiunzione e nelle more del deposito del ricorso.

Il Tribunale ha rilevato che l’effetto retroattivo della pronunzia di illegittimità costituzionale impedisce di applicare la norma alla fattispecie oggetto di causa. Ha invece preso del predetto annullamento in autotutela e dichiarato la cessazione della materia del contendere.

Poiché la dichiarazione di incostituzionalità è intervenuta dopo la notificazione dell’ordinanza ingiunzione, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite (cfr. Corte Cost. sentenza 19/04/2018, n. 77).

A quanto precede va aggiunto che gli altri motivi di opposizione non sarebbero stati accolti, in quanto: – pur essendo vero che il comma 5 dell’art. 7 del d.l. n. 158 del 2012 non prevede che il materiale informativo debba essere affisso, ma semplicemente esposto, è altrettanto vero che il detto materiale era presente soltanto all’interno del locale (poggiato “sul bancone/divisorio dell’operatore terminalista”, cfr. relazione di servizio, doc. 3 ricorrente) e non all’ingresso dello stesso; – la chiusura dell’esercizio commerciale nel giorno precedente, al fine di effettuare una tinteggiatura delle pareti, non esclude la colpa dell’autore dell’illecito, che avrebbe dovuto nuovamente esporre gli avvisi all’ingresso del locale al momento della riapertura al pubblico.

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