Il Consiglio di Stato ha accolto – tramite decreto – il ricorso presentato da un concessionario contro ADM, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Corte dei Conti, Corte dei Conti Sezione Centrale di Controllo Sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato, (…), non costituiti in giudizio, in cui si chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 13005/2023 che solo tre giorni fa aveva stabilito il pagamento degli arretrati per 30 milioni, come richiesto da ADM, relativi al prelievo dello 0,5% sulla raccolta delle scommesse istituito dal decreto Rilancio del 2020.

Di seguito il testo del decreto del Consiglio di Stato: “Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

considerato che l’esecuzione della determinazione direttoriale in data 5 gennaio 2023, impugnata in primo grado, è idonea ad arrecare alla società appellante un pregiudizio di eccezionale gravità, anche in considerazione dell’importo oggetto della richiesta (pari a circa 9,5 milioni di euro);

considerato che il pregiudizio paventato presenta i caratteri dell’estrema gravità ed urgenza, tali da non consentire la dilazione fino alla data della prima camera di consiglio utile. Ciò, in quanto alla data del 7 agosto 2023 verrà a scadenza il termine fissato dall’Agenzia per il versamento dei cc.dd. ‘importi aggiuntivi’ mentre la prima camera di consiglio utile non potrà avere luogo se non in data 29 agosto 2023;

considerato che, più in generale, deve essere demandata alla competente sede collegiale la questione se il limite finanziario per la dote del “Fondo salva sport” di cui all’articolo 217 del D.L. 34 del 2020 (pari a 40 e 50 milioni, rispettivamente per il 2020 e per il 2021) costituisca al contempo un limite assoluto al prelievo ovvero – secondo la tesi dell’amministrazione appellata – se tale limite sia riferito soltanto alla parte di prelievo destinata ad alimentare il richiamato fondo;

considerato che, nel bilanciamento fra i diversi interessi che nel caso in esame vengono in rilievo, la soluzione interinale più adeguata appare quella che consenta di pervenire alla decisione collegiale ‘re adhuc integra’ (i.e.: senza che si proceda, nelle more, all’incameramento delle maggiori somme richieste dall’Agenzia);

PQM

accoglie l’istanza di misure cautelari presidenziali e, per l’effetto, sospende interinalmente la sentenza appellata e, con essa, i provvedimenti impugnati in primo grado.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 29 agosto 2023″.

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