Il Gestore, nell’ambito del rapporto con l’Esercente, è tenuto all’osservanza di precipui obblighi normativi di rilevante importanza per effetto delle nefaste conseguenze a cui lo stesso andrebbe incontro in caso di un loro inadempimento. Il primo è quello di procedere alla TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI effettuati nei confronti dell’Esercente pena la risoluzione ipso iure del contratto. In data 20.03.2023 la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 7966, ha affermato che «in caso di pagamenti in contanti effettuati dal gestore nei confronti dell’esercente del gioco lecito, il contratto tra questi intercorso si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della l. n. 136 del 2010, senza che possa ipotizzarsi una valutazione del comportamento contrattuale delle parti secondo diligenza e buona fede». La Cassazione nella cit. sentenza ha avuto modo di precisare che: non sono operanti in materia i limiti all’uso del denaro contante posti dalla disciplina nazionale di Euro 1000 fino al 2015 e di Euro 3000 dal 2016 in poi; se il denaro prelevato dalle slot è di immediata proprietà dello Stato, è evidente che gli interessi pubblici tutelati dalla normativa e cioè la pubblica fede, l’ordine pubblico, la sicurezza, la salute dei giocatori, la protezione dei minori, etc. prevalgono su qualunque interesse privato e quindi deve escludersi in radice la derogabilità della disciplina normativa; la violazione di tale obbligo comporta la risoluzione non solo del contratto a valle ma anche di quello a monte, sottoscritto con il concessionario per effetto dello stretto collegamento operativo del concessionario, vertice della piramide, con gli altri soggetti della filiera i quali pongono in essere prestazioni accessorie rispetto a quella principale di raccolta delle giocate. L’art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e l’art 24 comma 27 bis del D.L. 98/2011 impongono agli operatori del comparto di utilizzare strumenti tracciabili di trasferimento di denaro di conti correnti
dedicati che consentano di apporre, in linea di principio su ciascun pagamento, il cosiddetto CIG, Codice Identificativo Gara.

Il secondo afferisce all’osservanza delle REGOLE SULL’ANTIRICICLAGGIO previste dal TITOLO IV del Dlgs 231/2007 così come sostituito dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 applicabili a tutti i prestatori di servizi di gioco ivi compresi tutti coloro che compongono la filiera del gioco dal Concessionario, ai «distributori», ossia le imprese private che, su base convenzionale, svolgono per conto dei concessionari la gestione di qualsiasi attività di gioco; gli «esercenti», ossia i titolari degli esercizi commerciali in cui viene svolta l’attività di gioco. Nel gioco fisico la predetta norma individua direttamente in capo ai distributori e agli esercenti, a qualunque titolo contrattualizzati, gli obblighi di identificazione della clientela e di conservazione dei dati. In particolare, ferma restando l’assoggettabilità del concessionario alla disciplina di carattere generale, i distributori e gli esercenti attraverso i quali viene offerto il servizio di gioco su rete fisica sono tenuti a identificare e verificare l’identità del cliente nonché ad acquisire e conservare per un periodo di due anni anche le informazioni relative alla data di effettuazione delle operazioni di gioco, al valore delle stesse e ai mezzi di pagamento utilizzati. Detto obbligo di identificazione sussiste ogni volta che il cliente richiede o effettua presso il medesimo operatore giocate di importo pari o superiore a 2.000 euro ovvero, a prescindere dall’importo, quando sussiste sospetto di riciclaggio. Il Gestore è tenuto, al pari di tutti gli altri soggetti destinatari degli obblighi, a inoltrare senza ritardo una segnalazione di operazioni sospette all’ Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (c.d. UIF) quando, in base agli elementi acquisiti, «sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa» (art. 35 del DLG 231/2007). Il Ministro dell’interno, con decreto emanato, su proposta dell’UIF, del 17 febbraio 2011, come integrato dal successivo decreto del 27 aprile 2012, ha individuato alcune tipologie di fattispecie anomale: i tentativi di ingresso nelle case da gioco senza documenti o con biglietti falsi; la chiusura e apertura anomala di conti di gioco (tipici delle giocate via internet); gli acquisti e le restituzioni di ingenti quantità di gettoni; la movimentazione di rilevanti importi sui conti di gioco, specie se rimasti inattivi per molto tempo; le giocate di rilevante ammontare o eccessivamente e ingiustificatamente frazionate; l’utilizzo frequente di strumenti di moneta elettronica, specie non nominativa, per importi complessivamente rilevanti. L’eventuale inosservanza delle regole sull’antiriciclaggio comporta per l Gestore l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a 10.000 euro. (art. 64 del Dlgs 231/2007).

Terzo e ultimo adempimento a carico del Gestore è quello del VERSAMENTO IVA all’esercente. Nella prassi si verifica spesso che il Gestore riconosca ai singoli esercenti somme di volta in volta differenti e ciò al fine evidente di fidelizzare la clientela e mantenere nel tempo i rapporti commerciali; l’effettiva remunerazione erogata agli esercenti viene documentata e comprovata dalle ricevute di pagamento o dichiarazioni di maggior incasso, rilasciate e sottoscritte dagli stessi singoli esercenti, in cui risulta inequivocabilmente indicato il maggior compenso da loro ricevuto sul singolo incasso del periodo; inoltre, esercenti e gestori effettuando un’attività per conto del concessionario, hanno una remunerazione a loro riconosciuta dal concessionario stesso come partecipazione alla raccolta. Le somme in più versate all’Esercente si presumono corrispettivi di operazioni aventi ad oggetto l’attività posta in essere da quest’ultimo in favore del Gestore, consistenti nella messa a disposizione dei locali in cui vengono installate le macchine da gioco, nella vigilanza sul corretto funzionamento delle macchine, nell’ informativa agli utenti, nell’organizzazione di attività ausiliarie all’attività di raccolta delle scommesse e come tali assoggettabili all’aliquota IVA ordinaria. Come sancito dalla Cassazione con sentenza del 16.06.2021 n. 16951 l’esenzione IVA di cui all’art. 10, primo comma, n. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 si applica alle operazioni di raccolta delle giocate effettuate con apparecchi e congegni d’intrattenimento da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, T.U.L.P.S. e, pertanto, non può estendersi alle operazioni aventi ad oggetto l’attività posta in essere dagli esercenti in favore dei gestori, consistente nella messa a disposizione dei locali in cui vengono installate le macchine da gioco, non intervenendo essa nella fase di raccolta delle giocate, affidata dal concessionario al gestore, nei confronti del quale l’esercente pone in essere una mera attività ausiliaria (cfr. Cass., 16 giugno 2021, n. 16951).

Avvocato Massimiliano Ariano (nella foto)

Articolo precedenteBacta accoglie con favore il discorso sul “futuro migliore” del ministro del gioco britannico
Articolo successivo“PMI e Cyber Security Readiness”, AsTro: “Il 6 dicembre il primo webinar formativo”