Nell’ambito della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia ha pubblicato il 12 maggio un provvedimento recante 34 nuovi indicatori di anomalia. Il provvedimento è rivolto agli intermediari bancari e finanziari, agli altri operatori finanziari, ai professionisti, agli operatori non finanziari, ai prestatori di servizi di gioco e ai soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari come individuati dall’articolo 3, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto antiriciclaggio, nonché agli operatori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto compro oro (in breve “destinatari”). Gli indicatori entreranno in vigore il 1° gennaio 2024.

Con riferimento specifico al settore del gioco, si legge quanto segue:

“10. Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale rispetto a quella comunemente svolta in casi analoghi ovvero è effettuata con modalità o strumenti diversi da quelli normalmente utilizzati per lo svolgimento della professione o dell’attività, soprattutto se contraddistinta da elevata complessità. (…)

10.7. Operatività per importi rilevanti la cui disponibilità è giustificata da asserite vincite al gioco ovvero da donazioni o lasciti ereditari ovvero da prestiti concessi da nominativi apparentemente prive di legami con il soggetto. (…)

15. Movimentazione di strumenti di pagamento o conti online che, per l’entità dei volumi complessivi, la pluralità degli strumenti utilizzati ovvero la ripetitività e altre caratteristiche delle operazioni (ad es. sequenza cronologica, ricorso al contante, ricorrenza della cifra tonda, assenza di spending), non risulta coerente con la finalità dello strumento del conto, con il profilo economico, patrimoniale o finanziario ovvero con l’operatività del soggetto o della rete di soggetti individuati. (…)

15.6. Accrediti di elevato importo su strumenti o conti da parte di alcune categorie di soggetti (ad es. case da gioco), specie se seguiti da prelievi di contanti di ammontare elevato o comunque simile all’importo accreditato. (…)

22. Movimentazione dei conti di gioco che, per l’intensità o le modalità di esecuzione delle operazioni ovvero per l’origine o la destinazione dei flussi economici risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica, specie in assenza di un volume di gioco compatibile con la movimentazione.

22.1. Versamenti sui conti di gioco di somme, specie se di importo rilevante, non utilizzate ovvero utilizzate in minima misura per l’attività di gioco, seguite dal prelievo o dal trasferimento delle somme ovvero dalla chiusura del conto.

22.2. Apertura e chiusura con frequenza elevata di conti di gioco da parte dello stesso soggetto, specie se non utilizzati ovvero utilizzati in minima misura per l’attività di gioco.

22.3. Richiesta di prelievo delle somme di importo rilevante giacenti sul conto di gioco nel lasso di tempo che precede la trasmissione dei documenti necessari per l’apertura del rapporto.

22.4. Mancato utilizzo di disponibilità rilevanti presenti sul conto di gioco per un periodo di tempo molto prolungato, specie se riconducibili a nominativi che presentano anomalie di tipo soggettivo quali quelle richiamate nell’indicatore n. 5.

22.5. Improvviso e vorticoso aumento dell’attività di gioco a valere su un conto per lungo tempo inattivo o scarsamente movimentato.

22.6. Richieste, specie se ripetute o per somme di importo complessivo rilevante, di movimentazione del conto di gioco da parte di uno o più soggetti che utilizzano molteplici dispositivi o indirizzi IP, specie se ubicati in località geografiche distanti tra loro o da quella nella quale dimora o opera il titolare o utilizzando indirizzi IP diversi da quelli normalmente rilevati con riguardo al medesimo titolare.

22.7. Operatività caratterizzata da una frequenza di vincite sproporzionata rispetto al volume o alla tipologia di gioco effettuato.

22.8. Versamenti o prelevamenti sui conti di gioco effettuati con un numero molto elevato di strumenti di pagamento o conti online ovvero attraverso circuiti di trasferimento dei fondi che ostacolano, o comunque non agevolano, la tracciabilità delle movimentazioni.

22.9. Utilizzo ripetuto e per importi complessivi rilevanti di strumenti di pagamento o conti online riferibili al medesimo soggetto per realizzare accrediti o addebiti su conti di gioco intestati a soggetti diversi

22.10. Pluralità di conti di gioco intestati a soggetti diversi ma riconducibili a un medesimo giocatore o a soggetti collegati (ad es. sulla base di dati anagrafici, indirizzo e-mail o numero di telefono, identificativo del rapporto bancario o finanziario di riferimento) e utilizzati per effettuare attività di gioco in una logica unitaria.

22.11. Attività di gioco posta in essere da più soggetti che, seppur non collegati tra loro sulla base di elementi soggettivi, risulta riconducibile, per tipologia ovvero per modalità di esecuzione delle operazioni, a un medesimo soggetto.

22.12. Ripetute perdite al gioco di importo complessivamente rilevante, in favore di un medesimo soggetto o di un gruppo di soggetti tra loro connessi, specie se aventi sede in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.

22.13. Nei giochi di abilità a più giocatori, ripetuta effettuazione da parte di un soggetto di operazioni di rilancio seguite dall’abbandono della partita.

22.14. Attività di gioco concertata tra due o più giocatori che effettuano una serie di rilanci al fine di estromettere dal gioco altri giocatori o far loro impiegare ulteriori somme, per importi complessivamente rilevanti.

22.15. Attività di gioco caratterizzata da operazioni di elevato ammontare effettuate da uno o più soggetti su un evento sportivo di scarsa rilevanza.

22.16. Attività di gioco e vincite speculari e ripetute, per importi rilevanti e in un breve arco di tempo, poste in essere da soggetti collegati o effettuate da esponenti o dirigenti apicali del destinatario o da soggetti a quest’ultimo a diverso titolo collegati o comunque tali da prefigurare un’operatività concertata volta a trasferire disponibilità o generare minusvalenze o plusvalenze in capo a una delle parti coinvolte.

23. Operatività di gioco fisico che, per l’intensità o le modalità di esecuzione delle operazioni ovvero per l’origine o la destinazione dei flussi economici risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica, specie in assenza di un volume di gioco compatibile con la movimentazione.

23.1. Operazioni di importo rilevante, specie se frazionate nel tempo, effettuate in contanti, soprattutto mediante il ricorso a banconote di taglio apicale (€ 200 e € 500), ovvero mediante circuiti di trasferimento dei fondi che impediscono la tracciabilità delle movimentazioni.

23.2. Acquisto di titoli che abilitano all’attività di gioco (ad es. gettoni o fiches) per importi complessivi rilevanti seguito dal mancato utilizzo ovvero dall’utilizzo in minima misura degli stessi per l’attività di gioco e successiva, specie se ravvicinata, richiesta di cambio o di trasferimento a persona diversa dall’originario acquirente.

23.3. Richieste cospicue di acquisto o di cambio di titoli che abilitano all’attività di gioco (ad es. gettoni o fiches) con ricorso al contante in banconote di piccolo taglio o ad assegni o ad altri mezzi di pagamento di importo frazionato.

23.4. Ingresso al casinò da parte di soggetto già in possesso di titoli che abilitano all’attività di gioco (ad es. gettoni o fiches).

23.5. Richiesta di riscossione della vincita da parte di un soggetto diverso da quello identificato all’atto dell’acquisto del titolo che abilita all’attività di gioco.

23.6. Richiesta di pagamento o di accredito della vincita a favore di altri soggetti non collegati al richiedente da rapporti personali, professionali o societari ovvero in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.

23.7. Richiesta di emissione di un titolo di vincita nel quale confluiscono, oltre a quelle vinte, altre somme versate dal soggetto specie se in contanti.

23.8. Partecipazione al gioco effettuata di concerto con altri soggetti al fine di compensare le rispettive perdite ovvero di trasferire somme tra loro o a favore di controparti ricorrenti.

23.9. Riscossione di vincita al gioco dopo un lasso di tempo eccessivamente elevato rispetto al conseguimento della vincita stessa.

23.10. Giocate ripetute, presso un medesimo punto di vendita o più punti vicini, che riguardano uno stesso evento e puntano su uno stesso esito.

23.11. Richiesta di effettuare scommesse sportive, anche tramite soggetti collegati, da parte di atleti o tesserati coinvolti negli eventi sportivi su cui convergono le scommesse.

23.12. Attività di gioco caratterizzata da vincite di importo rilevante conseguite a intervalli regolari ovvero in orari prossimi all’inizio o alla fine dell’orario di apertura ovvero in fasce orarie di normale chiusura del punto di vendita.

23.13. Nel caso di gioco tramite videolottery (VLT), inserimento di banconote nell’apparecchio, specie se di importo rilevante, accompagnato da assenza di puntate o presenza di puntate minime, rinuncia al gioco e richiesta di incasso mediante il ticket rilasciato dalla VLT stessa.

23.14. Richiesta di effettuare ripetute scommesse sul medesimo evento sportivo con plurime giocate frazionate, specie se per importi di poco al di sotto delle soglie previste dalla legge per l’identificazione del soggetto, ma complessivamente di importo elevato.

23.15. Richiesta di effettuare scommesse distinte su un medesimo evento indicando, per ciascuna delle scommesse, molteplici risultati fra quelli pronosticabili, anche a fronte di costi delle giocate superiori rispetto all’ammontare delle vincite (ad es. soggetti che puntano contestualmente su rosso, nero e zero nel gioco della roulette; soggetti che puntano, nelle scommesse sportive a quota fissa, contestualmente su tutti gli esiti possibili delle stesse).

23.16. Molteplicità di scommesse su un medesimo evento con esito singolare o anomalo (ad es. scommesse su cavalli sistematicamente ritirati dalla corsa) effettuate contemporaneamente da soggetti diversi.

23.17. Riscossione in un breve lasso temporale di un numero elevato di titoli vincenti da parte di un soggetto o di più soggetti collegati, specie se in numero e in valore prevalenti rispetto alle vincite effettuate da altri soggetti presso il medesimo punto di vendita (distributore o esercente).

23.18. Improvviso e significativo incremento dell’attività di gioco presso un medesimo punto di vendita (distributore o esercente) o presso punti situati in località limitrofe.

23.19. Operatività di gioco per importi complessivamente rilevanti posta in essere dal titolare del punto di vendita (distributore o esercente) o da soggetti allo stesso collegati da rapporti personali, professionali o societari.

23.20. Concentrazione presso il punto di vendita (distributore o esercente) delle giocate o delle vincite su un numero ristretto di soggetti, in particolare se coincidenti col titolare del punto di vendita o con nominativi a questo collegati da rapporti personali, professionali o societari.

23.21. Elevato ammontare di titoli vincenti riscossi presso un punto di vendita (distributore o esercente), soprattutto se in contanti e per importi complessivamente rilevanti, in assenza di un corrispondente volume dell’attività di gioco effettuata presso quel punto di vendita.

23.22. Attività di gioco caratterizzata da frequenti annullamenti di giocate registrati presso il medesimo punto di vendita (distributore o esercente)

24. Richieste di trasporto di contante, titoli o altri valori per importi complessivamente rilevanti (noti o desumibili alla luce di circostanze quali il numero o la tipologia di plichi trasportati o le dichiarazioni rese dal cliente) relative a soggetti attivi in settori particolarmente esposti a rischi di riciclaggio (ad es. compro oro, cambio valuta, gioco o scommesse, casinò, money transfer, gestori di dispositivi che consentono l’acquisto/vendita di valute virtuali), con modalità inusuali ovvero incoerenti con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto cui è riferita l’operatività. (…)

27. Operatività in crypto-assets, specie se di importo rilevante, in contropartita di address per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, non è possibile risalire con ragionevole certezza all’effettivo titolare o che risultano collegati, anche indirettamente, a contesti a rischio ovvero a paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero con normativa antiriciclaggio carente o inadeguata in particolare con riguardo alle valute virtuali.

27.4. Operatività in crypto-assets proveniente da o diretta verso soggetti/address o regolata mediante strumenti o a valere su rapporti che, attraverso l’analisi della blockchain ovvero sulla base di altre informazioni comunque a disposizione, risultano collegati, direttamente o indirettamente, al deep web o comunque a contesti a rischio (ad es. mixing, tumbling, operatori di gioco non autorizzati)”.

“Gli indicatori di anomalia e gli schemi e modelli di comportamenti anomali costituiscono gli strumenti di ausilio previsti dal d.lgs. 231/2007 per la rilevazione delle operazioni sospette. Ancorché rivestano un ruolo importante per l’orientamento dei soggetti obbligati nella valutazione delle operazioni, gli indicatori e gli schemi non sono da intendersi né esaustivi, né tassativi. Non è possibile, infatti, definire in astratto tutte le fattispecie suscettibili di prefigurare gli estremi di un’operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; al tempo stesso, la mera ricorrenza di una o più anomalie elencate negli indicatori non è motivo di per sé sufficiente per qualificare l’esistenza di un ragionevole motivo di sospetto, che deve necessariamente fondarsi su una valutazione compiuta e ponderata di tutti gli elementi informativi a disposizione dei soggetti obbligati”, scrive l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia.

“Gli indicatori di anomalia (art. 6, comma 4, lett. e), consistono in una elencazione a carattere esemplificativo di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela da ritenere “anomali” e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Gli indicatori – prosegue la UIF – hanno la funzione di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e contribuiscono altresì al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati. È compito della UIF emanare e periodicamente aggiornare gli indicatori di anomalia rivolti alle diverse categorie di soggetti obbligati. I modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali integrano gli indicatori di anomalia come strumento di ausilio per l’individuazione delle operazioni sospette da parte dei segnalanti; essi sono elaborati e diffusi dalla UIF, in base all’art. 6, comma 7, lett. b), del decreto.

Un’ulteriore funzione di modelli e schemi, che pure si colloca nel solco degli obiettivi di un più efficace assolvimento degli obblighi di collaborazione attiva, è quella di fornire un feedback generalizzato alla platea dei soggetti obbligati relativamente a specifiche fattispecie di operatività, a complemento del flusso di ritorno delle archiviazioni (art.41). I modelli e gli schemi esemplificano prassi e comportamenti anomali ricorrenti e diffusi riscontrati dalla UIF con riguardo a determinati settori di operatività o a specifici fenomeni riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Redatti sulla base dell’esperienza maturata in sede di analisi finanziaria e avvalendosi del contributo delle competenti autorità investigative e di vigilanza, gli schemi mettono in correlazione particolari sequenze logico-temporali di fatti e comportamenti che l’esperienza porta a ricondurre a determinati fenomeni criminali”, conclude la UIF.

Di seguito il provvedimento integrale con tutti i dettagli:

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