Ancora una pronuncia del Tar Lazio in accoglimento del ricorso di una sala Bingo contro canone di concessione per proroga.

Il Collegio ha ritenuto la domanda cautelare sia prima facie meritevole di accoglimento tanto sotto il profilo del periculum in mora (in considerazione delle ripercussioni che la misura in questione può avere sull’intero settore) quanto sotto il profilo del fumus boni iuris (in considerazione dei dubbi di compatibilità euro-unitaria già espressi dal Consiglio di Stato su analoghe misure adottate in base alla previgente disciplina di legge che – al pari dell’odierno art. 1, comma 124, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – ha previsto un regime di “proroga tecnica” onerosa delle concessioni scadute, (cfr. in proposito ordinanze Cons. St., sez. VII, 21 novembre 2022 n. 10264 e Cons. St., sez. IV, 31 gennaio 2023, n. 1071); 

in ragione di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per sospendere l’efficacia del gravato provvedimento e, quindi, per disporre che la società ricorrente sia tenuta a versare il canone concessorio nella ridotta misura di euro 2.800,00 mensili, a condizione che, per la restante parte e fino a copertura dell’intero ammontare rideterminato dall’Amministrazione (euro 7.500,00 mensili oltre l’ulteriore maggiorazione ex art. 1, comma 124, lett. a), della l. n. 197/2022, ossia euro € 8.625,00 mensili), la ricorrente proceda – a garanzia degli interessi patrimoniali dell’Amministrazione – all’espletamento dei seguenti adempimenti.

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