L’avv. Riccardo Ripamonti (Studio Legale Ripamonti), autore dell’opera “IL MANUALE DEL PVR” (disponibile su Amazon al seguente link: https://amzn.eu/d/2ernreH), ha rilasciato a Jamma un breve commento sul testo del decreto legislativo di riforma che presto verrà posto al vaglio del Consiglio dei Ministri, con particolare riferimento al comparto del gioco a distanza e alla specifica figura dei Punti Vendita e Ricarica (PVR).

Queste le parole dell’Avv. Riccardo Ripamonti.

“Relativamente alla figura dei PVR, credo che il testo del “decreto legislativo” predisposto in attuazione dell’art. 15 Legge 9 agosto 2023 n. 111 manifesti diverse criticità. Tra tutte, mi sento di segnalare le seguenti.

1)   L’art. 13 comma 1 del decreto recita quanto segue: “L’Agenzia (ADM) istituisce e tiene l’albo per la registrazione, esclusivamente con modalità telematiche, dei titolari di rivendite ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche titolari di autorizzazioni ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS, abilitati, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari, senza vincolo di mandato in esclusiva, all’esercizio delle predette attività, a fronte della corresponsione del compenso del punto di vendita e ricarica”. Tale disposizione è da leggere in combinato disposto con la Relazione Illustrativa del decreto, la quale, avuto riguardo a tale disposizione, chiarisce essere previsto che “per detti punti venga istituito e tenuto da ADM un apposito albo (al fine di una chiara e trasparente individuazione di quali e quanti sono tali punti), in cui i titolari dei punti vendita ricariche dovranno iscriversi (comma 1) per contrattualizzarsi con i diversi concessionari, senza vincolo di mandato in esclusiva”. Ne deriva quanto segue. Da una parte, è senz’altro chiaro che ADM, con futuri provvedimenti attuativi, istituirà un albo cui i titolari di punti vendite dovranno “iscriversi” – pagando un certo ammontare di denaro (euro 200,00 per il primo anno; euro 150,00 per ogni anno successivo) – ai fini dello svolgimento dell’attività di PVR. La criticità sorge, però, con riferimento alle tipologie di esercizi commerciali che, a partire dalla (futura) attuazione di tale riforma,  potranno iscriversi a tale albo e, conseguentemente, svolgere attività di PVR. Stando al tenore letterale della disposizione, invero, sembrerebbe che, a potersi registrare a detto “albo”, siano solo i “titolari di rivendite ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici”, nonché i “soggetti che esercitano attività di punti vendita e ricariche titolari di autorizzazioni ai sensi degli artt. 86 ovvero 88 del TULPS”: se così fosse, però, numerosi esercizi commerciali rischierebbero di essere tagliati fuori dalla possibilità di svolgere attività di PVR. Un siffatto “restringimento soggettivo” – ammesso e non concesso che venga confermato – rischierebbe di apparire non solo ingiustificato (posto che non è data comprendere la ragione per cui le categorie “selezionate” siano più “affidabili” di altre), ma anche e soprattutto a rischio incostituzionalità (per violazione dell’art. 76 Cost.), in quanto ultroneo rispetto ai limiti operativi che il Parlamento aveva imposto al Governo mediante la Legge di Delega n. 111/2023, la quale, a ben vedere, non risulta aver richiesto una “selezione” in tal senso. 

2)   Problematica analoga pare emergere anche con riferimento alle “attività” dei PVR, da cui dovrà escludersi – stando al testo della riforma –  “un qualunque prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco e del pagamento delle vincite”. Preclusioni di analogo tenore sono poi confermati anche dalla definizione di “Punto Vendita e Ricarica” fornita dall’art. 1 lett. r) del medesimo decreto, ai sensi del quale per “punto vendita e ricarica” deve intendersi “il luogo della rete fisica di gioco il cui titolare, autorizzato alla raccolta di giochi pubblici, è scelto e contrattualizzato direttamente dal concessionario per la sola erogazione di servizi esclusivamente accessori al gioco pubblico a distanza, consistenti nella assistenza al giocatore nella apertura, ricarica e chiusura del conto di gioco, esclusivamente con strumenti di pagamento elettronico, esclusa in ogni caso sia l’offerta di gioco a distanza sia la movimentazione delle somme, anche frutto di giocate, depositate nel conto di gioco del giocatore”. Orbene, con riferimento al divieto di “offerta di gioco”, nonché di “pagamento vincite”, nulla di nuovo: il PVR, come noto, non può svolgere l’attività tipica di un’agenzia di scommesse, pena il reato di “intermediazione” nella raccolta di scommesse, punito ai sensi dell’art. 4 l. 401/89. Ciò posto, la principale – discutibile – novità operativa riguarda, a ben vedere, il divieto di “prelievo” o comunque “movimentazione” delle somme depositate sul conto di gioco del giocatore. Si tratta, in buona sostanza, della tanto discussa possibilità, per il giocatore, di “prelevare” la provvista contenuta nel proprio conto di gioco direttamente presso il PVR (pratica che, spesso, viene erroneamente assimilata al – ben diverso – “pagamento di vincite” da parte del PVR). Tuttavia, analizzando il testo della Legge di Delega, non si rinviene una disposizione specifica sulla cui base al Governo sia stato demandato di regolamentare tale profilo operativo. La Legge di Delega, quanto ai PVR, si limita infatti a disporre solamente l’esclusione della  “offerta del gioco a distanza” e del “pagamento delle relative vincite”: l’esclusione del “prelievo” dal conto di gioco del giocatore (ovviamente successiva ad un’istanza di prelievo avanzata da parte di quest’ultimo nei confronti del Concessionario) pare dunque oltrepassare i confini dettati dal Legislatore, così rischiando di violare l’art. 76 della Costituzione. Stesso discorso vale, peraltro, con riferimento all’utilizzo di soli “strumenti elettronici di pagamento”, rispetto ai quali la Legge di Delega non pare essersi pronunciata, quantomeno relativamente all’attività svolta dai PVR.

Queste, a prima disamina, parrebbero le possibili criticità principali che il testo di riforma manifesta in punto di PVR. Per il resto, non sembrano esserci particolari novità: resta, ad esempio, la “responsabilità” del Concessionario rispetto alla corretta e legale offerta e raccolta del gioco (art. 16 decreto), ragion per cui – presumibilmente – rimarrà a carico del Concessionario l’onere di “formazione” della propria rete di PVR, avuto riguardo alla disciplina ad essi relativa: onere che, per l’appunto, è già previsto dall’attuale normativa.

Attendiamo ora l’approvazione del testo definitivo e la successiva concretizzazione di tali disposizioni; sta di fatto, comunque, che anche l’eventuale approvazione definitiva di siffatto testo da parte del Consiglio dei Ministri non dovrebbe comportare l’applicazione immediata delle relative disposizioni, essendo – l’applicazione delle medesime – subordinata alla previa e futura adozione, da parte di ADM, dei necessari provvedimenti attuativi della riforma”.

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