Spesometro 2013 per l’anno 2012: da AS.TRO istruzioni per l’uso

(a cura del consulente fiscale AS.TRO, Marco Minoccheri)

L’art.21 del D.L. 78/2010 prevede l’obbligo per tutti i soggetti passivi IVA di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni di importo pari o superiore ad Euro 3.000,00 per le quali sussiste l’obbligo di emissione di fattura e di Euro 3.600,00 per le quali sussiste l’obbligo di corrispettivi, dando così la possibilità all’Amministrazione Finanziaria di ottenere maggiori e più dettagliate informazioni in riferimento alle singole operazioni effettuate.

AMBITO SOGGETTIVO

Sono obbligati alla presentazione della Comunicazione tutti i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA, compresi i soggetti non residenti identificati in Italia e che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato.

Sono esclusi quindi i soggetti privati e gli enti che esercitano esclusivamente attività istituzionale; sono altresì esclusi i contribuenti minimi, mentre rientrano tra i soggetti obbligati i contribuenti che aderiscono al regime delle Nuove Iniziative Produttive (Circolare dell’Agenzia delle Entrate 24/2011).

Soggetti obbligati:

– Imprese individuali

– Esercenti arti/professioni in forma autonoma o associata

– Imprese familiari ed aziende coniugali

– Imprese agricole di cui all’art. 2135 del C.c.

– Società di persone

– Società di armamento

– Società di fatto che esercitano attività commerciale

– Società consortili

– Società di capitali

– Società cooperative e di mutua assicurazione

– Enti pubblici e privati che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività commerciale

– Società estere rappresentate in Italia

– Stabili organizzazioni di soggetti non residenti

– Soggetti non residenti che si sono identificati ai fini IVA

– Rappresentanti fiscali di soggetti non residenti

– Esercenti attività di impresa e/o di lavoro autonomo che aderiscono alle Nuove iniziative produttive

– Curatori fallimentari e commissari liquidatori

Soggetti esclusi:

– Contribuenti minimi

– Enti associativi, associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono del regime di cui alla Legge 398/91

– Società di capitali non lucrative esercenti attività sportiva dilettantistica che si avvalgono del regime di cui alla legge 398/91

– Imprenditori agricoli in regime di esonero

AMBITO OGGETTIVO

Devono essere inserite nella Comunicazione tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA, emesse o ricevute, imponibili, non imponibili o esenti, comprese le operazioni non imponibili di cui all’art.8 c.1 lett. c) del DPR 633/72 (con utilizzo del plafond).

Sono pertanto escluse:

– Operazioni effettuate da cedenti o prestatori non soggetti passivi IVA

– Operazioni che non costituiscono né cessioni di beni, né prestazioni di servizi, ai sensi dell’art.2 c.3 e dell’art.3 c.4 DRP 633/72 (es. cessioni di denaro o di crediti, prestiti obbligazionari, ecc.)

– Operazioni fuori campo IVA

– Cessioni all’esportazione dirette, comprese le triangolazioni, di cui all’art.8 c.1 DPR 633/72

– Operazioni i cui incassi avvengono con l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici – carte di credito, carte di debito, carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione art.7 c.6 DPR 605/1973 – per le operazioni svolte nei confronti di privati (D.L. 70/2011).

Come specificato nel D.L. 78/2010, dovranno pertanto essere comunicate “… le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a Euro 3.000,00 al netto dell’IVA. Per le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, il predetto limite è elevato ad Euro 3.600,00 al lordo dell’IVA applicata …“.

Nel limite di Euro 3.000 per le operazioni soggette ad IVA, rileva anche il contributo integrativo versato alla Cassa Previdenza che, pur non concorrendo alla base imponibile IRPEF, concorre alla base imponibile IVA.

Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione, locazione anche finanziaria e per i contratti dai quali derivano corrispettivi periodici è necessario considerare il totale dei corrispettivi nell’anno solare.

Dall’anno d’imposta 2011 il termine per la presentazione è quello fissato dal D.L. 78/2010 e cioè il 30 aprile dell’anno successivo.

NOVITÀ:

L’art.2 comma 8 del D.L. 16 del 2 marzo 2012, stabilisce che a decorrere dal 1.1.2012, la Comunicazione deve riguardare tutte le operazioni attive e passive per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura, fermo restando il limite per le operazioni effettuate con l’emissione di corrispettivi (importo pari o superiore a Euro 3.600,00).

SPESOMETRO PER GESTORI ESERCENTI E CONCESSIONARI

In mancanza di chiarimenti definitivi da parte dell’Agenzia delle Entrate e di risposte alla istanza presentata da ASTRO all’Agenzia delle Entrate per l’esonero dall’adempimento dello spesometro per le operazioni del gioco per esercenti e gestori, in quanto i dati delle operazioni sono già comunicate al Ministero dai concessionari e per cui lo spesometro per tali operazioni è una duplicazione di quanto già comunicato.

Possiamo a nostra interpretazione specificare in materia di spesometro quanto segue:

La raccolta delle giocate è effettuata dai concessionari i quali si avvalgono dell’opera dei terzi incaricati alla raccolta (esercenti e gestori) e quindi i servizi svolti da esercenti e gestori sono rivolti al concessionario e conseguentemente l’importo percepito da esercenti e gestori proviene direttamente o indirettamente dal concessionario.

Sulla base di tale principio il concessionario nel suo spesometro deve indicare le somme riconosciute ad ognuno degli esercenti e dei gestori che hanno intrattenuto un rapporto di collaborazione.

Conseguentemente gli esercenti devono indicare nello spesometro le somme ricevute per i servizi prestati al concessionario anche se ricevute per tramite del gestore che comunque le ha corrisposte in nome e per conto del concessionario

I gestori dovranno comunicare il totale della loro parte di incassi (ricavi) per i servizi prestati al concessionario e trattenuti dalla raccolta del gioco effettuata sugli apparecchi collegati ad ogni singolo concessionario (il Preu, il canone Aams e la quota trattenuta dall’esercente non sono da comunicare, non essendo ricavi).

Questo nel caso si sia provveduto a scassettamento congiunto o a raccolta effettuata dal gestore con emissione da parte dell’esercente della semplice ricevuta del pagamento della sua quota .

Nel caso invece l’esercente per giustificare il pagamento della sua spettanza da parte del gestore abbia emesso fattura è consigliabile che esercente e gestore inseriscano tali fatture nello spesometro come specificato nella circolare di risposta ai quesiti pervenuti da associazioni di categoria dell’11/10/2011 (casi particolari: corrispettivi snai) poiché formalmente richiesto anche se nella sostanza tale comunicazione genera una incongruenza con quanto comunicato dal concessionario per cui andrà fatto un chiarimento in sede di eventuale accertamento:

“Corrispettivi SNAI: sono rilevanti, dunque vanno comunicati:

– i corrispettivi risultanti dagli estratti conto quindicinali Snai al gestore degli apparecchi da intrattenimento (art.110 co.7 TULPS);

– le fatture emesse dal pubblico esercizio nei confronti del gestore degli apparecchi;

– i corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati;”

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