Una vittoria per i tabaccai quella sancita dal Consiglio di Stato e il conseguente annullamento dell’ordinanza del Comune di Ventimiglia.

La Federazione Italiana Tabaccai aveva presentato appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria che ha rigettato il ricorso da essi proposto avverso l’ordinanza n. 220 del 12 novembre 2018, adottata dal Sindaco del Comune di Ventimiglia, avente ad oggetto “disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincite in denaro di cui all’art.110 del tulps installati ex artt.86 e 88 del tulps negli esercizi ove è consentita la loro installazione – modifica ordinanza 79 del 13/05/2015”, che aveva vietato, dalle ore 7,00 alle ore 19,00, l’utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro di cui al comma 6 dell’articolo 110 T.U.L.P.S., installati presso pubblici esercizi, con ciò di fatto limitando la loro operatività a sole due ore serali, determinando evidenti ripercussioni sugli incassi derivanti dal gioco.

A sostegno del ricorso le parti in prime cure avevano formulato le seguenti censure:

1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 – difetto di motivazione e di istruttoria – eccesso di potere per carenza e/o erronea valutazione dei presupposti – contraddittorietà e manifesta irragionevolezza – violazione dei principi di proporzionalità e di imparzialità dell’azione amministrativa, difetto di proporzionalità – illogicità –- disparità di trattamento – ingiustizia manifesta.

Il giudice di prime cure, con la gravata sentenza, ha rigetto tutte le censure articolate, osservando peraltro come la censura riferita alla violazione dell’intesa della Conferenza unificata Stato Regioni n. 103/U del 7 settembre 2017 fosse stata prospettata solo in memoria difensiva, ma ritenendola comunque infondata.

Il Consiglio di Stato Peraltro la scelta del Comune di Ventimiglia, oltre ad estromettere di fatto i tabaccai, che come la ricorrente non sono titolari anche di bar – donde l’erroneità in parte qua della motivazione della sentenza di prime cure in ordine alla prospettata censura – dallo svolgere l’attività per i quali sono stati legittimamente autorizzati con il rilascio della licenza ex art. 110 T.U.L.P.S., appare singolare avuto riguardo all’obiettivo preso di mira, posto che la scelta dell’orario notturno in cui concentrare le giocate è quello che consente il minor controllo della comunità, come palesato dalla circostanza che per contro nella maggioranza dei comuni, secondo l’id quoad plerunque accidit, si sceglie l’orario diurno per concentrare le giocate.

Parimenti riscontrabile è il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento dedotto da parte appellante e non rilevato dal primo giudice, in quanto, avuto riguardo alla medesima condizione di rilascio della licenza ex art. 110 T.U.L.P.S, . i titolari di tabaccherie, non titolari di bar o di sale giochi, tenuti a rispettare un orario diurno di apertura, si trovano in una situazione deteriore rispetto agli altri titolari di detta licenza, che possono scegliere di rimanere aperti la notte.

L’ordinanza impugnata è pertanto irragionevole, sproporzionata in ordine a detta scelta, determinando una grave disparità di trattamento tra soggetti parimenti autorizzati ad installare gli apparecchi in questione, non rilevando ex se la circostanza, evidenziata dal primo giudice, che per i tabaccai l’attività in questione sia meramente accessoria nel momento in cui di fatto viene pressoché interdetto l’utilizzo della licenza loro rilasciata, in relazione alla quale hanno effettuato degli investimenti e che consente un’ulteriore possibilità di guadagno lecito.

Ciò senza mancare di rilevare, che, come evidenziato dall’Agenzia dei Monopoli di Stato nelle note di udienza depositate in vista dell’udienza camerale, nella valutazione dell’incidenza del fenomeno del gioco d’azzardo patologico, occorre rilevare che la rivendita di generi di monopolio “costituisce un ambiente frequentato da un’utenza differenziata (non solo giocatori) con un esercente titolare che svolge un’attività di presidio e controllo funzionale al regolare espletamento del servizio”; di tale specificità, che l’Agenzia ha ritenuto rilevante allorché ha adottato il D. Dirett. 27.07.2011 (Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l’installabilità di apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 del TULPS) prevedendo la possibilità di installare ivi più apparecchi che in esercizi generici, sembra non abbiano affatto tenuto conto né il Sindaco né il Tar Liguria”.

15. Da disattendere è per contro l’ultimo motivo di appello, con cui si contesta il capo della sentenza che ha rigettato la censura di eccesso di potere per mancata osservanza di quanto stabilito nell’Intesa Stato-Regioni del n.103/CU del 7 settembre 2017, pur volendo prescindere dal rilievo, comunque evidenziato nella sentenza appellata, in ordine all’inammissibilità di tale motivo, in quanto formulato per la prima volta con memoria difensiva.

Al riguardo si precisa che l’art. 1, comma 936, L. n. 208/2015 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” – c.d. Legge di stabilità 2016) aveva stabilito che venissero definite in sede di Conferenza Unificata (ex art. 8, D.Lgs n. 281/1997) le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, prevedendo che le intese raggiunte in detta sede fossero poi recepite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

L’Intesa, successivamente raggiunta in sede di Conferenza Unificata Stato/Regioni/Enti Locali in data 07/09/17 aveva previsto, nell’ottica di dar luogo a contrasto al gioco d’azzardo patologico, l’adozione di una serie di misure finalizzate a comprimere l’offerta sul territorio nazionale di gioco pubblico.

Fra queste, parte delle quali medio tempore attuate a livello nazionale, risultava espressamente convenuta (Cfr. punto 2, Intesa cit.) quella consistente nel riconoscimento agli Enti locali della “facoltà di stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana”, previa definizione delle fasce di interdizione oraria di concerto “con la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”.

Peraltro, pur nella consapevolezza di un distinto orientamento (ex multis parere n. 1418 del 18/08/2020 della Sez. I di questo Consiglio di Stato e giurisprudenza ivi richiamata) secondo cui i Comuni potrebbero discostarsi dall’Intesa de qua solo con adeguata motivazione, il collegio intende dar seguito al diverso orientamento giurisprudenziale seguito dalla Sezione, fatto proprio anche dal giudice di prime cure, (cfr., tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2020, n. 4119; sez. V, 13 luglio 2020, n. 4496; sez. V, 26 agosto 2020, n. 5223), secondo cui “È, dunque, espressamente previsto che l’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata sia recepita in un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Prevedendo l’adozione di un decreto ministeriale che abbia ad oggetto profili di regolamentazione del gioco pubblico, l’amministrazione statale si è attribuita un potere di indirizzo e coordinamento per aver ritenuto che in tale specifico settore (quello del gioco lecito) si incrociano materie attribuite dalla Costituzione alla competenza di diversi livelli di governo, anche regionale, ma si avverte l’esigenza di una regolamentazione unitaria; […] In questi casi – quando cioè lo Stato attribuisce per legge a sé stesso un potere di indirizzo e coordinamento in relazione ad un settore che investe in maniera trasversale materie di competenza anche delle Regioni – è dovuta nella legge statale la previsione del previo raggiungimento dell’Intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 28, quale strumento tipico di coinvolgimento delle Regioni in attuazione del principio di leale collaborazione (da ultimo, in tal senso Corte cost., 2 dicembre 2019, n. 246; Id., 20 marzo 2019, n. 56). Il potere di indirizzo e coordinamento non è stato, tuttavia, ancora esercitato perché il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze non è stato adottato, mentre è stata conclusa l’intesa nell’ambito della Conferenza Unificata Stato Regioni Enti locali il 7 settembre 2017. Per essere prevista quale atto prodromico all’esercizio del potere statale di coordinamento ed indirizzo con finalità di coinvolgimento delle Regioni, all’Intesa non può riconoscersi ex se, e senza che i suoi contenuti siano recepiti nel decreto ministeriale, alcuna efficacia cogente” (Cons. Stato, sez. V, 20 0ttobre 2020 n. 6331 cit.; in senso analogo di recente Cons. Stato, Cons. Stato, sez. V, sent. n. 11426/2022 e Cons. Stato, sez. I, parere del 17.02.2023 n. 244).

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appellolo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata ed in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla l’ordinanza n. 220 del 12 novembre 2018 adottata dal Sindaco del Comune di Ventimiglia, avente ad oggetto “disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincite in denaro di cui all’art.110 del tulps installati ex artt.86 e 88 del tulps negli esercizi ove è consentita la loro installazione – modifica ordinanza 79 del 13/05/2015” .

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