L’Agenzia delle Entrate, in seguito ad alcune Sentenze della Corte di Cassazione che disponevano riguardo l’esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 primo comma 6 (633/72) che nei rapporti Esercente-Gestore non doveva essere riconosciuta in quanto secondo loro “fuori dall’ambito previsto dalla circolare 21/E del 13 Maggio 2005 (ADE), ha richiesto gli importi relativi all’IVA a gestori ed esercenti di Oristano.

Una vecchia problematica di cui si era occupato e aveva risolto per la prima volta Francesco Pirrello, presidente dell’A.G.G.E Sardegna, nel 2007 in Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro.

I gestori di Oristano, difesi dall’avv.to Graziano Ruiu, consulente giuridico dell’A.G.G.E Sardegna, hanno ottenuto la seguente sentenza:

“La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Oristano dichiara estinto il giudizio per le sole sanzioni e per il resto accoglie il ricorso, annullando l’avviso di accertamento impugnato; condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di giudizio per 2.921 oltre accessori di legge”.

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