Il Consiglio di Stato ribalta la decisione del Tar che nel 2021 aveva dato ragione a due concessionari della rete di connessione delle slot circa le penali applicate sugli apparecchi in extracontingentamento.

Con ricorso in appello notificato il 21 dicembre 2021, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha domandato la riforma della sentenza con la quale il T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, Sez. II, ha annullato il provvedimento impugnato da una concessionaria di rete delle slot, non condividendo l’interpretazione dell’art. 1 co. 81 lett. f) della legge n. 220/2010 seguita dall’Amministrazione per la determinazione delle somme dovute per gli apparecchi di intrattenimento di cui all’art. 110 c.6 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 rilevati in eccedenza rispetto ai parametri numerico-quantitativi già stabiliti con appositi decreti dirigenziali.

“L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, infatti, dopo avere contestato nel merito la decisione avversa, eccepiva, con apposito motivo d’appello, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo”, si legge nella pronuncia.

“Secondo l’ADM la controversia coinvolgerebbe un diritto soggettivo e non un interesse legittimo della società appellata, poiché la legge imporrebbe all’Autorità amministrativa un vincolo a tutela diretta e specifica dell’interesse privato corrispondente al diritto soggettivo al mantenimento in esercizio di apparecchi in numero eccedente la misura massima consentita.

L’oggetto del contendere, infatti, sarebbe costituito da corrispettivi di natura esclusivamente patrimoniale e non coinvolgerebbe l’accertamento dell’esistenza o del contenuto della concessione, né la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio, né poteri discrezionali-valutativi nella determinazione dei corrispettivi dovuti, rientrando, dunque, la controversia nella riserva di giurisdizione ordinaria prevista per le cause concernenti canoni o corrispettivi dovuti dal concessionario.

La controversia si incentra sull’interpretazione ed applicazione dell’art. 1 co. 81 lett. f) L. 220/2010, disciplinante la peculiare fattispecie in cui sia riscontrata in un certo esercizio commerciale un numero di apparecchi di intrattenimento riconducibili a più concessionari in misura superiore al limite di contingentamento previsto.

L’art. 1 co. 81 L. n. 220/2010, al fine di un più efficace contrasto del gioco illecito e dell’evasione fiscale nel settore del gioco, ha previsto la realizzazione da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto conto del potenziamento delle proprie risorse umane, e anche avvalendosi della collaborazione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e del Corpo della guardia di finanza, nell’anno 2011 di un programma straordinario di almeno trentamila controlli in materia di giochi pubblici, con particolare riferimento ai settori del gioco on line, delle scommesse nonché del gioco praticato attraverso apparecchi da intrattenimento e divertimento, con la precisazione che in relazione a quest’ultimo, in particolare, il programma dei controlli era preordinato al perseguimento, tra l’altro, dei seguenti obiettivi:

lett. a): realizzare, sulla base della banca dati di cui all’articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, l’accurata ricognizione della distribuzione sul territorio degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

– lett. b): conseguentemente, identificare quali e quanti apparecchi risultino installati in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco in eccedenza rispetto ai parametri numerico-quantitativi già stabiliti a tale riguardo con decreti dirigenziali dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

– lett. c): prevedere che ciascun concessionario fornisca all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche senza previa richiesta da parte della stessa, tutti i dati, i documenti e le informazioni utili ai fini della ricognizione;

lett. d): consentire a ciascun concessionario, nonché a ciascun soggetto dallo stesso legittimamente incaricato nell’ambito dell’organizzazione della rete di raccolta del gioco, di mantenere installati negli esercizi commerciali, nei locali ovvero nei punti di offerta del gioco gli apparecchi che risultano in eccedenza, ai sensi della lettera b), previo pagamento, fino alla data di adozione del decreto di cui alla lettera g), di una somma mensile pari a euro 300, dovuta solidalmente dai soggetti sopra indicati per ciascuno degli apparecchi di cui al comma 6 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

– lett. e): irrogare ai concessionari, che non forniscano i dati, i documenti e le informazioni di cui alla lettera c), una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni mancata comunicazione, non inferiore nel minimo a euro 500 e non superiore nel massimo a euro 1.500, per la quale non è ammesso quanto previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

lett. f): ripartire fra tutti i concessionari per la raccolta del gioco attraverso apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in proporzione percentuale al numero di apparecchi che agli stessi risultano formalmente riferibili in relazione al numero dei nulla osta rilasciati, il pagamento delle somme di cui alla lettera d) per gli apparecchi che, all’esito della ricognizione, risultano in eccedenza ma non riferibili a un singolo concessionario; prevedere, fermo restando quanto disposto dagli articoli 39 e seguenti del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dall’articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, il pagamento delle somme di cui alla lettera d), anche per gli apparecchi non muniti del nulla osta, da parte dei soggetti responsabili dell’installazione degli apparecchi medesimi;

lett. g): pervenire all’adozione di un nuovo decreto direttoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato recante la determinazione dei parametri numerico–quantitativi per l’installazione e l’attivazione, in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco, degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nel rispetto di taluni criteri.

– lett. h): verificare che ciascun concessionario interessato disponga conseguentemente la rimozione degli apparecchi che risultano in eccedenza rispetto ai nuovi parametri di cui alla lettera g);

– lett. i): irrogare ai concessionari, ai proprietari di apparecchi e ai titolari degli esercizi, dei locali o, comunque, dei punti di offerta del gioco, singolarmente in relazione alle accertate responsabilità, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo mensile pari a euro 300 per ciascuno degli apparecchi installati in eccedenza rispetto ai limiti previsti dal decreto direttoriale di cui alla lettera – lett. g) fino alla data di effettiva rimozione degli apparecchi in eccedenza, che deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di efficacia del predetto decreto;

– lett. l): procedere, trascorso il termine di cui alla lettera i), alla rimozione forzata degli apparecchi con oneri a carico dei soggetti responsabili, nei confronti dei quali è irrogata altresì una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.000 per ciascun apparecchio.

Lo scopo, quindi, dei controlli è costituito dalla predisposizione di un’anagrafe degli apparecchi da gioco attivi e dei locali ove sono ubicati, nel dichiarato intento di assicurare un maggiore controllo nell’ottica di contrastare il gioco illecito e possibili fenomeni di frode fiscale.

All’esito dei programmati contratti è prevista, alla lett. g) dell’art. 1 co. 81 L. 220/2010, l’emanazione di un decreto direttoriale con il quale si ridetermineranno i parametri indicativi del numero di apparecchi da gioco suscettibili di installazione ed attivazione entro determinati ambienti aperti al pubblico.

Sino ad allora, ai concessionari ed ai soggetti dagli stessi legittimamente incaricati nell’ambito dell’organizzazione della rete di raccolta del gioco che intendessero mantenere gli apparecchi già installati in esubero rispetto al limite già previsto ed ancora vigente è riconosciuta dalla lett. d) siffatta facoltà, pagando una somma di denaro, prestabilita direttamente dalla legge in € 300,00 al mese per ogni apparecchio.

Come detto, nella causa in esame si controverte sull’applicazione della lett. f) che regolamenta il pagamento di siffatta indennità nell’ipotesi in cui gli apparecchi in esubero appartengano a differenti concessionari e non ad uno soltanto, come nella lett. d).

Il che, quindi, pone in rilievo, ai fini della decisione della dedotta questione di giurisdizione, la disciplina di cui alla lett. d), costituendone la lett. f) una proiezione peculiare non determinante un’obbligazione pecuniaria di diversa natura, discutendosi, infatti, pur sempre della somma di € 300,00 mensile prevista per il mantenimento degli apparecchi in esubero rispetto al prestabilito limite di contingentamento.

Non essendo, dunque, coinvolti poteri autoritativi discrezionali inerenti alla determinazione del canone, ma discutendosi del quantum dovuto dalla società appellata in ragione dell’esercizio del diritto soggettivo al mantenimento degli apparecchi di intrattenimento eccedenti il limite del consentito, il dedotto difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sussiste e, pertanto, il motivo proposto dall’Amministrazione appellante è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento dell’ulteriore motivo non esaminato e riforma della sentenza appellata, spettando il sindacato sulla controversia al giudice ordinario, in funzione di giudice civile, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta”.

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