Il Consiglio di Stato si è pronunciato con decreto sul ricorso proposto da operatori per una sala VLT di Prato rappresentati e difesi dagli avvocati Cino Benelli (nella foto), Matilde Tariciotti, contro il Comune di Prato e la Questura di Prato, per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana.

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare consentendo la riapertura della sala VLT.

“Considerato – si legge nell’ordinanza – che l’articolo 56 cod. proc. amm. prevede che si possano adottare misure cautelari monocratiche esclusivamente «in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio», camera di consiglio che, nella specie, è quella che si provvede a fissare in dispositivo; che, ai sensi dell’art. 98 cod. proc. amm., il giudice dell’impugnazione può, su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall’esecuzione possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile, disporre la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, nonché le altre opportune misure cautelari; che la concessione presidenziale di una misura cautelare monocratica d’urgenza inaudita altera parte presuppone – in punto di periculum in mora – l’effettiva esistenza di una situazione a effetti gravi, irreversibili e irreparabili, tale cioè da non consentire di attendere neppure il breve termine dilatorio che deve intercorrere tra il deposito del ricorso e la camera di consiglio in cui deve svolgersi l’ordinario esame collegiale sull’istanza cautelare; che, nel caso in esame, essendo stato inibito lo svolgimento dell’attività economica svolta dall’appellante, sussistono, all’esito di un complessivo bilanciamento degli interessi sottesi alla vicenda amministrativa in esame, i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare monocraticata al fine di mantenere inalterata la situazione di fatto fino alla decisione collegiale della domanda cautelare proposta.

P.Q.M.

  1. accoglie l’istanza di concessione di misure cautelari monocratiche e, per l’effetto, impregiudicata ogni valutazione da parte del Collegio in rito e nel merito, sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati in primo grado fino all’esito della camera di consiglio;
  2. fissa la camera di consiglio dell’11 aprile 2024″.
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