Il Tar Parma ha respinto il ricorso di una sala slot contro il provvedimento del Comune di Reggio Emilia che, nel 2020, ha disposto la sospensione della licenza in applicazione del distanziometro.

Il Tar ha ritenuto l’ordinanza dirigenziale legittima, in quanto risponednte alle disposizioni relative all’applicazione delle distanze minime dai luoghi sensibili.

Per il Tribunale Amministrativo “la deliberazione regionale n. 831/2017 ha confermato l’estensione del divieto alle sale giochi e scommesse in esercizio e ha dato mandato ai Comuni di effettuare la “mappatura” dei “luoghi sensibili”, nonché di procedere al loro aggiornamento, tanto a norma dell’art. 48, comma 5, della Legge Regionale n. 18/2016 (“Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili”), nonché dell’art. 6, comma 2-bis, della legge regionale n. 5 del 2013 (contenente il divieto di esercizio a distanza inferiore a 500 mt.); gli atti deliberativi comunali di natura ricognitiva, nella individuazione dei luoghi sensibili (modalità e mappatura), hanno conformato le attività ricadenti sul territorio alla tutela del superiore interesse pubblico perseguito dalla legge regionale (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, n. 245 del 21 aprile 2023).

Nel caso di specie, quindi, comunque non contestati gli atti attuativi di mappatura né quelli regionali presupposti, la censura relativa alla mancata individuazione dei luoghi sensibili sui quali parametrare la misura gravata appare priva di fondamento, non solo in forza della rilevata agevole individuazione dei luoghi sensibili, ma anche in mancanza di una concreta contestazione sulla consistenza distanziometrica dell’attività in questione dai luoghi sensibili stessi individuati dal Comune resistente”.

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