La Corte di Cassazione torna sulla nota questione del PREU evaso in caso di alot scollegata dalla rete e le responsabilità in capo al concessionario con il quale l’esercente ha stipulato un contratto.

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha ritenuto il concessionario responsabile in solido e ha confermato la pronuncia della C.T.R. della Lombardia che rilevava come effettivamenteil concessionario dovesse considerarsi solidalmente responsabile con l’esercente della violazione

“Le invocate decisioni…hanno trattato soltanto la medesima questione giuridica, ossia l’interpretazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 39 quater, non potendo quindi operare il giudicato esterno con riferimento a questioni interpretative di norme giuridiche. A quanto innanzi, comunque, deve aggiungersi che nulla porta a ritenere che le dette statuizioni abbiano avuto ad oggetto il “medesimo rapporto giuridico”, costituito con i medesimi soggetti gestori e proprietari e con riferimento ai medesimi apparecchi . Il rapporto di cui innanzi, comunque in alcun modo esplorato ed illustrato dalle decisioni in questione, non oggetto di esplicita statuizione, è altresì individuato dalla controricorrente in modo non pertinente. Per predicare l’identità del rapporto giuridico al quale è riferibile un giudicato, non è difatti sufficiente raffrontare, come ha fatto la contribuente…, i due soggetti che sono stati parte del giudizio, ma occorre far riferimento a tutti i soggetti coinvolti nel più complesso rapporto sostanziale, che concorrono ad identificare la fattispecie concreta oggetto del giudizio. Parimenti, non si può affermare l’identità della situazione oggettiva a base del rapporto soltanto in forza della circostanza che nel presente giudizio, come in quelli addotti come precedenti costituenti il dedotto giudicato, fosse certa l’avvenuta identificazione degli autori dell’illecito sugli apparecchi di intrattenimento. La contestata responsabilità della concessionaria è stata difatti dedotta dall’A.D. con riferimento a distinte situazioni fattuali, in cui sia il proprietario dei macchinari da gioco che l’esercente dei locali nei quali questi erano installati rivestono ruoli autonomi e peculiari che, a seconda del loro atteggiarsi (anche con riferimento ai diversi esercizi commerciali ove ubicati), avrebbero potuto diversamente incidere anche sulla eventuale sussistenza della responsabilità del concessionario. Quest’ultima, poi, è individuata e delimitata, sotto il profilo oggettivo, dal numero e dalle caratteristiche delle macchine oggetto di verifica e constatazione. Occorre considerare, del resto, che la presente vicenda trae origine da uno specifico accertamento su un apparecchio illecitamente modificato (di proprietà della XXXXX ed installato, nella specie, presso l’esercizio commerciale “(Omissis)” – gestito dalla ditta XXX.) e che il rapporto giuridico in considerazione non ha neppure il carattere “di esecuzione prolungata”, né si riferisce a fatti ad “efficacia permanente o pluriannuale” ma si traduce in un evento unitario e definito, ancorato a specifici ed autonomi fatti, la cui identità è presupposto indefettibile per l’operatività del giudicato, irrilevante restando la loro sussunzione nella medesima disciplina normativa”.

Con il terzo motivo la difesa di parte ricorrente, ovvero il Concessionario, si duole della “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3 e del D.L. n. 269 del 2003, art. 39 quater, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 15, comma 8 quaterdecies convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102” (cfr. ricorso, p. 19), per avere la C.T.R. erroneamente escluso l’applicabilità, in favore della contribuente, del principio del favor rei rispetto alla novella apportata all’art. 39-quater cit. dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, comma 8, che individua nel gestore e non anche nel concessionario l’unico responsabile dell’indebito utilizzo delle apparecchiature da intrattenimento;

Per la Cassazione il motivo è inforndato:

che, nel caso di utilizzo indebito delle apparecchiature da intrattenimento ex art. 110, comma 6 T.U.L.P.S., il maggior prelievo erariale unico evaso (cd. maggior PR.E.U.), dovuto in ragione del superiore volume di gioco derivante dall’illecito, ha natura identica ed unitaria rispetto al prelievo erariale unico, cd. PR.E.U. (cfr., Cass., Sez. 5, 31.5.2019, n. 14969, Rv. 654116-01. Cfr. anche Cass., Sez. 5, 31.5.2019, n. 14955, Rv. 654131-01; nonché, all’esito di processi vertenti tra le stesse attuali parti, Cass., Sez. 5, 29.9.2019, n. 23840, in motivazione, e, sempre in motivazione, Cass., Sez. 5, 28.5.2019, nn. 14544, 14543, 14542, 14541, 14540 e 14539); che, dunque, nell’ipotesi di trasmissione telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, nel vigore del D.L. n. 269 del 2003, art. 39, comma 13, conv. in L. n. 326 del 2003, soggetto passivo del tributo, in forza della posizione di garanzia rivestita quale titolare di nulla osta, è in ogni caso il concessionario di rete, responsabile in via principale per l’imposta evasa (cd. maggior PR.E.U., accertato a seguito di controllo che comprovi la sottrazione delle giocate ad imposizione) e per i relativi accessori e sanzioni, indipendentemente dalla responsabilità solidale successivamente prevista in caso di individuazione dell’autore dell’illecito per effetto dell’art. 39-quater, comma 2 D.L. cit., nel testo introdotto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1 (in vigore dal 1 gennaio 2007 ed applicabile ratione temporis alla fattispecie, trattandosi di riprese eseguite sulla base di accertamenti svolti in data 23 e 24 aprile 2009. Cfr. ricorso, p. 5), anteriore, quindi, alla modifica di cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 15 conv. in L. n. 102 del 2009 (cfr., Cass., Sez. 5, 31.5.2019, n. 14955, Rv. 654131-01, cit.);

che, pertanto, il concessionario di rete è responsabile in via principale per l’imposta evasa (cd. maggior PR.E.U.) ed i relativi accessori e sanzioni in caso di omessa identificazione dell’autore dell’illecito, mentre, qualora quest’ultimo sia identificato, ne risponde pur sempre con lo stesso, sebbene a titolo solidale (Cass. Sez. 5, 25.5.2018, n. 13116, Rv. 64866701; Cass., Sez. 5, 6.6.2018, n. 14563, Rv. 649003-01). Detto in altri termini, nell’ipotesi di trasmissione in via telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 39-quater, comma 2, conv. dalla L. n. 326 del 2003, nel testo introdotto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 84, (e, si ribadisce, applicabile “ratione temporis” alla fattispecie), la responsabilità solidale gravante, tra gli altri, sul possessore dei locali nel quale sono installati gli apparecchi e sul concessionario di rete titolare del relativo nulla osta non è prevista a titolo di concorso nell’illecito e con funzione sanzionatoria, bensì con finalità di rafforzamento della garanzia dell’integrità dei flussi tributari scaturenti dall’esercizio delle macchine da gioco, con la conseguenza che non è per ciò stesso applicabile retroattivamente – né incide su detta responsabilità – la modifica operata dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, comma 8-quaterdecies, conv. dalla L. n. 102 del 2009, che ha individuato, quale unico responsabile principale, solamente l’autore dell’illecito (Cass., Sez. 5, 19.12.2019, n. 34076, Rv. 656399-01; Cass., Sez. 5, 8.10.2020, n. 21670)”.

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