Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso di un operatore di gioco e quindi negato il risarcimento danni per la mancata apertura di una sala giochi nel comune di Bologna in conseguenza dell’entrata il vigore del regolamento che introduceva la distanza minima di 1 km dai luoghi sensibili per le attività di gioco.

Nella sentenza si ripercorrono i fatti secondo cui il Comune di Bologna abbia dapprima consentito la conclusione del procedimento edilizio urbanistico per il cambio di destinazione d’uso, ingenerando in questo modo il legittimo affidamento nell’appellante e solo in un secondo momento, nel mese di novembre 2013 era stato introdotto il limite distanziale di 1000 metri con l’illegittima previsione del Regolamento di Polizia urbana.

Nella prospettazione attorea sarebbe pertanto certo che, in forza della sentenza passata in giudicato tra le parti, relativa all’annullamento del diniego della licenza ex art. 88 del TULPS e della presupposta norma regolamentare , il Comune di Bologna avrebbe dovuto consentire all’operatore, per il tramite dell’affittuario del ramo di azienda, che doveva intestarsi la licenza 88 TULPS, di avviare l’attività di raccolta del gioco nella sala VLT nel mese di febbraio 2014 e che tale attività si sarebbe legittimamente protratta, almeno fino alla fine dell’anno 2018, per oltre 4 anni, in coincidenza con i tempi della mappatura del territorio da parte del Comune di Bologna disposta nel febbraio 2018 e della prima scadenza di sei mesi prevista dalla delibera di Giunta Regionale n. 831/17.

Il pregiudizio economico subito dalla società appellante sarebbe quindi direttamente e causalmente riferibile e conseguente alla assunzione della delibera del Consiglio comunale di Bologna che aveva adottato, nel mese di novembre 2013, il Regolamento di Polizia urbana, inserendo in modo illegittimo il limite distanziale di 1000 metri ed impedendo l’avvio dell’attività economica.

Per il Consiglio di Stato “anche se il Comune avesse dettato una disciplina diversa da quella presa in considerazione nel Regolamento di polizia urbana, riducendo la distanza a 500 mt dai luoghi sensibili, ovvero anche a 300 mt., la licenza ex art. 88 TULPS non avrebbe del pari potuto essere rilasciata. La società appellante sostiene del pari erroneamente che avrebbe potuto proseguire l’attività sino al 2018, fruendo dei rinvii concessi per le delocalizzazioni dalla normativa sopravvenuta. Tuttavia anche tale affermazione, oltre ad essere fondata sull’assunto non provato della possibilità di avvio sin dal 2014, è del tutto sfornita di prova perché le circostanze che avrebbero garantito alla società appellante di fruire degli ipotizzati rinvii per delocalizzazione sono puntuali e specifiche: avere contrattualmente scelto una nuova sede, posizionamento della nuova sede in un luogo congruo sotto il profilo distanziometrico, dimostrazione di aver affidato l’incarico di realizzazione nuova sede, indicazione di tempistiche coerenti e certe ecc..”.

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