Il Tribunale penale di Roma, con Sentenza pronunciata il 12 Novembre 2021, ha assolto con l’ampia formula “il fatto non sussiste” ai sensi dell’art.530 codice penale, dal reato di cui all’art.4 legge 401/89, il titolare di un centro di raccolta scommesse romano che, nel corso del 2016/2017, operava in collaborazione con bookmaker maltese in possesso di licenza rilasciata a Malta, ma privo di titolo concessorio italiano.
L’avv.Marco Ripamonti, difensore dell’imputato, ha sostenuto la linea difensiva basata sulla discriminazione subita dall’operatore maltese e dal preposto imputato, il quale prima di dare corso alla attività di intermediazione, accertata in corso di dibattimento, aveva richiesto la licenza di pubblica sicurezza alla Questura di Roma, vedendosela negare per carenza della concessione in capo al bookmaker predetto.
La difesa ha prodotto memoria difensiva e documentazione, dimostrando che il bookmaker, a seguito della regolarizzazione per emersione indetta con Legge di Stabilità per il 2015, aveva chiesto ad ADM di riaprire i termini della sanatoria stessa, consentendo anche la regolarizzazione ai bookmaker dotati di meno di cinquanta centri scommesse.
Tale limite era stato però riprodotto dalla procedura di regolarizzazione prevista dalla Legge di Stabilità 2016 e da ciò, ad avviso della difesa, un ulteriore discriminazione ai danni degli operatori comunitari privi di tale requisito.
La difesa ha anche sostenuto la sussistenza di ulteriori aspetti di incompatibilità comunitaria riguardanti le procedure di regolarizzazione, affermando ed argomentando come la mancata attuazione di un nuovo bando sia tale da rendere, anche oggi, il sistema concessorio – autorizzatorio illegittimo e discriminatorio.
Tra le produzioni della difesa, anche la recente Sentenza pronunciata dal Tribunale di Livorno il 15 Settembre 2021. All’esito della discussione il Tribunale ha assolto.