La Commissione Finanze della Camera ha svolto svolge l’audizione del rappresentante della Guardia di finanza, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza. Nel corso dell’audizione il Colonnello della Guardia di Finanza Luigi Vinciguerra ha ricordato come, con oltre 70 mld di raccolta, il settore dell’online rappresenti il 4% del PIL nazionale. Negli ultimi anni l’online ha registrato un forte incremento, in parte grazie all’innovazione tecnologica.

Un ulteriore impulso è dipeso dalle misure che sono state dettate dall’emergenza Covid, per la prima volta, infatti, nel 2020 la raccolta virtuale ha superato quella fisica.

Il modello organizzativo in Italia è strutturato sul modello concessorio e si prefigge di tutelare una serie di interessi generali: tutelare la concorrenza, gli interessi erariali, e infine la tutela della salute pubblica.  

“Va evidenziato lo stato delle fenomenologie illecite – ha suggerito il Colonnello Vinciguerra – Il mondo dei giochi, come altri settore dei giochi a alto margine di profitto, è un segmento che può essere attrattivo alla criminalità organizzata. Uno dei reati più diffusi è quello del riciclaggio, nella forma dell’immissione nel circuito illegale degli introiti dal gioco illecito. Più operazioni vengono messe in atto per schermare la provenienza illecita dei fondi. Quello dei giochi è uno di quelli che si presta al riciclaggio per le molteplici possibilità delle strumentazione per stratificare i flussi finanziari.  Ad esempio, le vincite pilotate (due soggetti si accordano), ubicare le attività in Paesi dove i controlli non sono così stringenti, intestazione dei punti di gioco a ‘teste di legno ’, da ultimo il drenaggio di somme di denaro frutto delle vincite (es. nel cambio di fiches).

Tutto questo presuppone anche competenze di natura tecnologica, quindi la necessità di arruolare esperti di informatica, programmatori.

Troviamo altre forme di illegalità come la manomissione degli apparecchi di gioco, le doppie schede, lo scollegamento dal totalizzatore nazionale. La presenza di bookmaker privi di autorizzazione, il fenomeno dei Centri Trasmissione Dati, ecc. , diffusione di centri di raccolta misti, utilizzo dei ‘totem’, che possono essere anche elemento che favorisce il gioco a distanza attraverso siti irregolari.

Come si è organizzata la Guardia di Finanza? Con un approccio multidisciplinare e trasversale, in modo da utilizzare tutte le potestà per intercettare condotte che possono essere considerate illecite. La GdF adotta 4 linee di azione: il controllo economico del territorio (fisico e virtuale) attraverso il Co.Pre.Gi, implementa in via autonoma campagne ispettive attraverso le proprie banche dati ( con l’applicativo GARA), mappando i punti di gioco, gli apparecchi, rilevando gli esercizi che non sono mai stati controllati e individuare dove i consegni hanno raccolta inferiore rispetto a quella media di riferimento ( facendo pensare che potrebbero essere stati scollegati). Tra il gennaio 2022 e dicembre 2023, sono stati impiegati oltre 7.700, 4500 controlli effettuati, 245 interventi ai sensi della normativa antiriciclaggio, individuati 248 responsabili, 561 tra totem e apparecchi irregolari sequestrati, sanzioni per 7,6 milioni di euro.

Nell’ultimo quinquennio sono state 12.000 le segnalazione sospette da parte degli operatori di gioco, dimostrando in questo senso grande collaborazione al contrasto delle irregolarità. In termini di somme da elusa tassazione la Gdf ha emesso contestazioni per 208 milioni di euro.

Le due previsioni che maggiormente possono interessare la Gdf sono l’articolo 13 e l’articolo 22 dello schema di decreto di riordino gioco. Circa i Punti i ricarica e i punti di gioco sono sicuramente numeri significativi. L’articolo 13 nel primo comma si propone di istituire un apposito albo a cui si dovranno iscrivere i punti vendita ricarica, e la somma una tantum per lo svolgimento della funzione, iscrizione all’albo come elemento essenziale per svolgere la funzione di ricarica dei conti di gioco. Trasmissione all’ADM dello schema di contratto tra esercente e concessionario, quindi gli specifici adempimento antiriciclaggio.

Il primo, quello della identificazione, è essenziale per evitare fenomeni illeciti. Quindi gli operatori consentono la ricarica solo con strumenti tracciabili, è una regola generale già vigenti.  L’innovazione sta nel fatto che si prevede l’utilizzo del contante purché nel limite complessivo settimanale di 100 euro.  Occorreva prevedere una limitazione e questo il legislatore lo ha fatto. La cosa importante è che si sia rimarcato che il rispetto di tale soglia spetta al concessionario attuare una modalità in modo da verificare che questa soglia non venga elusa. Spetta al concessionario adottare apposite misure nell’effettuare le ricariche. In sintesi, queste disposizioni sono in linea con la disciplina antiriciclaggio già vigente, tra chi opera nel mondo fisico e in quello virtuale. Il concessionario dovrà organizzarsi con sistemi informatici che prevederà alert di rischio. La norma promuove un virtuoso trade off, un bilancio tra la necessità di garantire la trasparenza delle movimentazione e la correttezza del mercato. Del resto tra i principi ordinamentale del gioco in Italia la tracciabilità della raccolta di gioco.

L’articolo 22 tratta del contrasto del gioco a distanza primo di autorizzazione. Si esclude dall’offerta di gioco i soggetti sprovvisti di concessione. Quindi di impedire agl strumenti di pagamento la raccolta di somme a favore di operatori non autorizzati. Si tratta di norme già previste dalla legge. La vera novità è l’introduzione della possibilità di misure informatiche, avvalendosi di Sogei, di individuare siti web che fanno capo a soggetti non autorizzati. In parte questo Sogei già lo fa. Sono previsti poi veri e propri elenchi redatti da GdF e ADM dei soggetti autorizzati e quello di coloro che non sono autorizzati”.

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