“Le prescrizioni relative alla vendita di biglietti per servizi di intrattenimento introdotte dalla legge 232/16, come ulteriormente modificata dalla legge 145/18, riguardano sia la prestazione del servizio di intrattenimento in sé (ad esempio l’obbligo di nominatività dei biglietti per eventi di una certa portata) sia altri servizi connessi, compresa la vendita e la rivendita online di tali biglietti, nell’intento di prevenire l’evasione fiscale, ma anche di tutelare i consumatori. In tale contesto, la Commissione osserva che la maggior parte delle norme tecniche in questione mira a garantire che i servizi di vendita e di rivendita online rispettino l’obbligo di imporre il sigillo fiscale nell’ambito di un sistema di biglietteria nominativa per la determinazione dell’imposta dovuta. Per quanto riguarda le altre prescrizioni concernenti i servizi della società dell’informazione non connessi al settore fiscale, la Commissione osserva che alla prestazione transfrontaliera di servizi di biglietteria online in Italia da parte di prestatori stabiliti in altri Stati membri si applica il principio del paese d’origine di cui all’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE. L’applicazione a detti prestatori transfrontalieri delle prescrizioni vigenti in Italia sarebbe pertanto contraria alla suddetta direttiva, a meno che non si richieda una deroga ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della medesima direttiva per i provvedimenti adottati nei confronti di un determinato servizio della società dell’informazione transfrontaliero. A tale riguardo, la Corte di giustizia ha recentemente chiarito che detta deroga non può applicarsi a provvedimenti di carattere generale e astratto riguardanti una categoria di determinati servizi della società dell’informazione descritta in termini generali, e applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di tale categoria di servizi”. E’ quanto ha spiegato il Commissario europeo per il mercato interno e i servizi, Thierry Breton, rispondendo all’interrogazione presentata lo scorso novembre da Brando Benifei (S&D) che chiedeva condizioni eque per la competizione dei parchi di divertimento italiani sul mercato europeo.

Di seguito il testo dell’interrogazione:

“In Italia i parchi tematici e acquatici emettono 20 milioni di biglietti l’anno attraverso biglietterie automatizzate, conformemente al DM 13/7/2000. La disciplina applicativa prevede che il software e l’intero processo di vendita attraverso i portali online siano sottoposti a una procedura d’idoneità della Agenzia delle Entrate, con limite di vendita di massimo di 10 biglietti per cliente. I grandi portali internazionali dovrebbero affrontare la complessa verifica di idoneità richiesta solo dall’Italia, diversamente da tutti gli altri paesi europei, nonché le restrizioni che limitano fortemente la vendita verso un pubblico composto da famiglie e gruppi. Ai parchi di divertimento italiani quindi, a differenza dei competitori europei, è impossibile interfacciarsi con le piattaforme internazionali effettuando vendite in tempo reale e con prezzo dinamico e competere a parità di condizioni con i colleghi europei; questo causa danni economici rilevanti.

Può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

  1. Ritiene opportuno rilevare l’eccesso di normazione da parte dello Stato italiano sul tema delle biglietterie automatizzate, la cui disciplina di dettaglio ostacola la competizione dei parchi divertimento italiani sul mercato europeo?
  2. Ritiene opportuno eliminare le barriere normative che impediscono di collegare, senza una ulteriore approvazione, un sistema di marketing e vendita internazionale online alle piattaforme già approvate dalla norma italiana?”.
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