Lombardia, domani voto su legge gioco d’azzardo. Ecco il testo definitivo

 

(Jamma) E’ previsto per domani, 15 ottobre, il voto del Consiglio Regionale della Lombardia sul progetto di legge in materia di Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico. Di seguito il testo definitivo del provvedimento così come presentato in giunta

 

 

 

 

 

 

Art. 1

 

(Finalità)

 

 

 

  1. La presente legge reca disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie. Stabilisce inoltre misure volte a contenere l’impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d’azzardo lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull’inquinamento acustico e sul governo del territorio.

 

 

Art. 2

 

(Soggetti che concorrono alla realizzazione delle finalità)

 

 

  1. Concorrono, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione, alla realizzazione delle finalità della presente legge:

 

 

  1. i comuni, singoli e associati, e le aziende sanitarie locali (ASL);

 

 

  1. i soggetti del terzo settore di cui alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso) e gli enti accreditati per servizi nell’area delle dipendenze di cui alla DGR 12621/2003;

 

 

c) le associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore;

 

 

d) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e utenti;

 

 

  1. i soggetti che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1.

 

 

 

Art. 3

 

(Destinatari)

 

 

 

  1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti a favore dell’intera popolazione e in particolare ai soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico (GAP), ai loro familiari e alle fasce di popolazione più deboli e maggiormente esposte ai rischi del gioco d’azzardo patologico.

  2. La diagnosi di soggetto affetto da gioco d’azzardo patologico (GAP), requisito per la presa in carico da parte del servizi del sistema sociosanitario, è formulata dai Servizi territoriali Dipendenze oppure dai Servizi multidisciplinari integrati accreditati.

 

 

Art. 4

 

(Competenze della Regione)

 

 

 

  1. La Regione:

 

 

  1. garantisce l’attività di programmazione per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da GAP nel contesto del piano di azione regionale per le dipendenze, anche con l’attività del tavolo tecnico regionale Osservatori e dell’Osservatorio regionale sulle dipendenze di cui all’articolo 29 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario);

 

 

  1. entro il 31 gennaio approva e comunica al Consiglio il documento di attuazione annuale del piano di azione regionale, di cui alla lettera a), per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico;

 

 

  1. assicura la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito mediante l’Osservatorio regionale sulle dipendenze;

 

 

d) istituisce uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto, i cui riferimenti devono essere affissi su ogni apparecchio e in tutti gli esercizi commerciali, locali o, comunque punti di offerta del gioco;

 

 

e) promuove la conoscenza, l’informazione, la formazione e l’aggiornamento degli esercenti, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni consumatori e degli sportelli welfare, riguardo al gioco d’azzardo patologico;

 

 

f) sostiene i soggetti del terzo settore che costituiscono gruppi di mutuo auto-aiuto, consulenza, orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie;

 

 

g) svolge attività di progettazione territoriale sociosanitaria sul fenomeno del gioco d’azzardo lecito, anche in collaborazione con ASL ed enti locali;

 

 

h) sostiene le iniziative di:

 

1. associazioni a tutela dei diritti di consumatori e utenti che realizzino o collaborino alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco d’azzardo lecito anche in collaborazione con enti locali, ASL e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i pubblici esercizi;

 

2. associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, che si dotino di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizzi e vincoli alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità per la prevenzione nei confronti della malavita organizzata;

 

 

i) collabora con gli Osservatori istituiti a livello nazionale, allo scopo di sviluppare e promuovere metodiche di intervento e prevenzione a tutela dei cittadini più esposti;

 

 

l) collabora con i competenti organi dello Stato e con le Forze di Polizia nella lotta al gioco illegale;

 

 

m) istituisce un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti delle Direzioni generali della Regione competenti in materia, delle ASL, delle associazioni regionali delle imprese, delle associazioni regionali aventi finalità di prevenzione e contrasto di cui all’articolo 1, comma 1, di ANCI Lombardia, a cui vengono invitati anche rappresentanti del Ministero dell’Interno, della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il compito di raccogliere ed elaborare dati ed informazioni, individuare eventuali criticità, elaborare proposte e suggerimenti nei confronti della Giunta regionale.

 

 

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone i contenuti grafici di un marchio regionale “slot free”, rilasciato a cura dei Comuni agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco lecito.

  2. La Regione, tramite le ASL, rende disponibili agli esercenti di sale da gioco e di locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al GAP, in attuazione dell’articolo 7, comma 5 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 189/2012 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute). La Regione rende inoltre disponibile, tramite le ASL, un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile e i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza.

 

 

  1. La Regione nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l’assenza, all’interno dell’esercizio commerciale aperto al pubblico, di apparecchi da gioco d’azzardo lecito.

 

 

5. La Regione può concedere apposite agevolazioni fiscali ai fini IRAP alle imprese che decidono volontariamente di disinstallare apparecchi da gioco di cui all’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) presso i propri locali. L’entità delle agevolazioni è determinata annualmente dalla Giunta regionale.

 

 

  1. La Regione istituisce un contributo etico obbligatorio da applicarsi annualmente a carico di ogni esercizio abilitato a commercializzare, in via accessori o in via principale, prodotti di gioco lecito pubblici, che abbia installato all’interno dei propri locali apparecchi da gioco di cui all’articolo 110 del r.d. 773/1931. La Giunta regionale stabilisce la disciplina e l’entità del contributo etico, i cui proventi sono incamerati dal bilancio regionale e destinati integralmente al finanziamento di misure di contrasto del GAP.

 

 

  1. Annualmente la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale un rapporto informativo sul fenomeno del gioco d’azzardo patologico.

 

 

  1. La Regione promuove accordi con gli enti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale, per favorire l’adozione di un codice di autoregolamentazione che limiti gli spazi pubblicitari relativi al gioco d’azzardo lecito elettronico.

 

 

  1. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un regolamento che definisce criteri, regole tecniche, relative modalità attuative e forme di controllo per l’introduzione di un sistema di regolazione dell’accesso, negli esercizi commerciali, alle aree dedicate all’installazione di apparecchi per il gioco lecito, in numero superiore a tre, nonché per l’accesso nei locali destinati a sala da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito.

 

 

 

 

Art. 5

 

(Competenze dei Comuni)

 

 

 

 

  1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni di dipendenza da gioco d’azzardo lecito, non è consentito l’insediamento di nuove attività, nel caso in cui il locale da destinare a sala da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito si trovi ad una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile o altri luoghi di aggregazione.

 

 

  1. Il Comune può individuare altri luoghi sensibili, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 bis, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto degli insediamenti di cui al comma 1, sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

 

 

  1. I Sindaci promuovono reti di collaborazione con associazioni, volontari, ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione ed il contrasto al gioco d’azzardo patologico.

 

 

  1. I Sindaci, nell’ambito dei Comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduti dai Prefetti, partecipano gli organi competenti delle situazioni presenti sul territorio al fine di garantire una pianificazione di interventi ad opera delle Forze dell’ordine, Polizie locali, DIA, per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico.

 

 

  1. I Comuni possono prevedere forme premianti per gli esercizi commerciali “No Slot” e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito.

 

 

  1. E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco, che si ponga in contrasto con l’articolo 7, commi 4, 4 bis e 5 del D.L. n. 158/2012.

 

 

  1. Spetta al Comune la competenza dei controlli, effettuati da agenti delle Polizie locali sui locali di cui al comma 1, al fine di evitare la diffusione del fenomeno del gioco d’azzardo patologico e di garantirne il monitoraggio anche utilizzando gli strumenti previsti dal titolo V della legge regionale 14 aprile 2003 , n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana).

 

 

Articolo 6

 

(Competenze delle ASL)

 

 

 

  1. Le Asl promuovono gli interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal GAP mediante iniziative di sensibilizzazione, informazione, educazione per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza sul tema del gioco d’azzardo patologico, anche attraverso la predisposizione di piani di formazione ed informazione, con particolare riferimento al gioco ‘on line’, rivolti agli studenti delle istituzioni scolastiche di primo grado e delle istituzioni scolastiche e formative di secondo grado.

  2. I Dipartimenti Dipendenze oppure i Servizi multidisciplinari integrati accreditati, in raccordo con i consultori familiari accreditati, assicurano:

 

a) l’attività di accoglienza;

 

 

b) la valutazione diagnostica;

 

 

c) la presa in carico e cura;

 

 

d) il reinserimento sociale della persona affetta da GAP;

 

 

  1. il sostegno ai familiari, anche in collaborazione con le associazioni che si occupano di gioco d’azzardo patologico.

 

 

3. I Dipartimenti di Prevenzione Medica tramite le proprie unità operative complesse, predispongono un piano operativo per il controllo igienico sanitario nelle strutture in cui sono installate apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito, in particolare valutano se la documentazione prevista dal D.M. 37/2008 e DPR 462/2001, già individuati nell’articolo 86 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 sia conforme alla normativa antinfortunistica.

 

 

 

Art. 7

 

(Modifica della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 ‘Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario’- Osservatorio regionale sulle dipendenze);

 

 

Al fine del comma 2, dell’articolo 29, della l.r. 3/2008 sono aggiunte le parole: “, garantendo la presenza di esperti sulle dipendenze da gioco d’azzardo patologico.”.

 

 

 

Articolo 8

 

(Modifiche alla legge regionale 6/2010)

 

 

  1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

 

 

  1. all’articolo 4, comma 4 ter, dopo le parole “ivi comprese quelle che somministrano alimenti e bevande” aggiungere le seguenti parole: “e che sono autorizzate all’installazione di apparecchi per il gioco lecito o che sono destinate a sala da gioco,”;

 

 

  1. all’articolo 4 bis, comma 1, dopo le parole “ivi comprese quelle che somministrano alimenti e bevande” aggiungere le seguenti parole: “e che sono autorizzate all’installazione di apparecchi per il gioco lecito o che sono destinate a sala da gioco,”;

 

 

  1. all’articolo 4 bis, comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera: “c bis) le prescrizioni cui devono uniformarsi gli esercizi autorizzati all’installazione di apparecchi per il gioco lecito e i locali destinati a sala da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito”;

 

 

  1. all’articolo 150, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera: “b bis) criteri per l’insediamento di locali destinati a sala da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito, tenuto conto della presenza di istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile o altri luoghi di aggregazione”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 9

 

(Disposizioni relative alla formazione del personale delle sale da gioco e dei gestori dei locali)

 

 

 

  1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, d’intesa con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e sentite le organizzazioni di categoria, disciplina le modalità attraverso le quali vengono attivati corsi di formazione obbligatoria per i gestori delle sale da gioco e dei pubblici esercizi ove sono installate le apparecchiature per il gioco lecito, precisandone i tempi, le modalità, i soggetti attuatori ed i costi a carico dei partecipanti. Tali corsi sono finalizzati alla conoscenza ed alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d’azzardo patologico, nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco d’azzardo lecito.

 

 

 

Art. 10

 

(Sanzioni amministrative)

 

 

 

  1. L’apertura di locali da destinare a sala da gioco o l’installazione nei locali di apparecchi per il gioco lecito in violazione delle distanze previste dal provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 5, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000.

  2. L’inosservanza delle disposizione di cui all’articolo 5, comma 7, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

  3. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il Comune competente per territorio. I Comuni destinano i proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo prioritariamente ad iniziative per la prevenzione ed il recupero dei soggetti patologici, anche in forma associata, o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.

  4. La mancata partecipazione ai corsi di formazione secondo le modalità stabilite ai sensi dell’articolo 9 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 15.000 euro.

 

 

Art. 11

 

(Norme transitorie)

 

 

 

  1. In fase di prima applicazione della presente legge, il rapporto informativo di cui all’articolo 4, comma 7, è trasmesso al Consiglio regionale entro il 31 marzo 2015.

  2. La Giunta regionale approva il provvedimento previsto dall’articolo 5, comma 2, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 12

 

(Norma finanziaria)

 

 

  1. Agli oneri finanziari derivanti per la Regione dalle iniziative di carattere generale di cui all’art. 4 della presente legge quantificati in € 150.000,00 si fa fronte per il 2013 :

 

  1. per € 150.000 mediante riduzione di pari importo della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 “Fondi e accostamenti -programma 01”Fondo di riserva” e corrispondente incremento della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”-programma 02 ”Commercio- reti distributive -tutela dei consumatori” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.

 

 

  1. Ai restanti oneri connessi ad interventi di natura sociosanitaria derivanti dall’applicazione dell’art. 4 della presente legge, quantificati per il 2013 in € 1.000.000,00, coerentemente al disposto di cui all’allegato n.3 della DGR n. 116 del 14 maggio 2013e al comma 17 dell’allegato n.17 della DGR n. 258 del 13 giugno 2013, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate al titolo I spese correnti, missione 13 “Tutela della salute”- Programma 01” Servizio sanitario regionale – Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.

 

 

Alle spese per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

A cura dell’ufficio IV Commissione

 

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