Boccadutri (Sel): “All’Agenzia delle dogane e monopoli incarichi dirigenziali affidati con provvedimenti illegittimi; Saccomanni intervenga”

Dl Occupazione e Iva. Il relatore Galli (Pd) propone di bocciare emendamento Rondini su aumento tasse ai gestori dei giochi”

 

(Jamma) “Nell’ambito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e nella generalità delle Agenzie fiscali, risulta ampiamente diffuso il fenomeno degli incarichi dirigenziali conferiti a funzionari non in possesso della qualifica dirigenziale, in misura finanche superiore alla metà delle posizioni dirigenziali disponibili in dotazione organica. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Saccomanni, deve intervenire per far sì che le procedure concorsuali siano espletate in modo legittimo e trasparente, consentendo a tutti i candidati di potervi partecipare in condizioni di parità e senza in alcun modo favorire coloro che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali sulla base di provvedimenti illegittimi”. E’ quanto ha dichiarato l’on. Sergio Boccadutri (Sel) in una interrogazione parlamentare presentata al Ministro dell’Economia.

“Per oltre dieci anni – ha spiegato Boccadutri – una simile illegittima prassi ha trovato la propria giustificazione nell’articolo 26 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle dogane, che riproduce testualmente l’analogo articolo 24 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (nonché l’articolo 26 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia del territorio); infatti, l’articolo 26, comma 2, cit., stabiliva che «per inderogabili esigenze di funzionamento dell’Agenzia, le eventuali vacanze sopravvenute possono essere provvisoriamente coperte, previo interpello e salva l’urgenza, con le stesse modalità di cui al comma 1, fino all’attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza disciplinate dall’articolo 14 del presente Regolamento, in conformità 165 e all’articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. successive modificazioni e, comunque, fino al 31 dicembre 2011»; l’articolo 26, comma 1, prevede la copertura delle posizioni vacanti mediante stipula di «contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l’attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, con l’obbligo di avviare nei sei mesi successivi la procedura selettiva»;  nonostante la declamata «temporaneità» degli incarichi in questione, gli stessi risultano espletati da circa dieci anni da funzionari della terza area senza che le Agenzie fiscali abbiano provveduto a bandire le procedure concorsuali per l’accesso alla qualifica dirigenziale se non per la copertura di un numero del tutto limitato (solo l’Agenzia delle dogane, le altre non hanno bandito concorsi per dirigenti).

Lo svolgimento temporaneo di incarichi dirigenziali è stato ricondotto tra i contenuti professionali di base propri della terza area funzionale, così come definiti dall’Allegato «A» del C.C.N.L. del comparto Agenzie fiscali, sottoscritto il 28 maggio 2004, per cui l’assegnazione dei predetti incarichi, non configurando esercizio di mansioni superiori dirigenziali, se contenuto nei ristretti limiti della temporanea reggenza, non comporterebbe il diritto al trattamento economico dirigenziale; pertanto, l’articolo 26 del regolamento di amministrazione, nel prevedere che l’incarico provvisorio deve essere conferito mediante la «stipula» di «contratti individuali di lavoro a termine … con l’attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti», non contempla affatto l’ipotesi di un incarico di temporanea reggenza ma il conferimento di un vero e proprio incarico dirigenziale, collocandosi, in questo modo, in rotta di collisione con i principi di cui agli articoli 19 e 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
La questione è già stata sottoposta al vaglio del giudice amministrativo, con riferimento all’articolo 24 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, il cui disposto è testualmente identico a quello di cui all’articolo 26 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle dogane. Il giudice amministrativo ha statuito che «configurandosi il conferimento agosto 2011, n. di un incarico dirigenziale in favore di un funzionario non dirigente alla stregua dell’assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, il relativo atto di conferimento deve considerarsi radicalmente nullo ai sensi dell’articolo 52, co. 5 del D.Lgs. n.
165/2001»; infine, ha osservato il giudice amministrativo, «a prescindere dalla bontà» della ricostruzione delle ragioni che, nel tempo, avrebbero impedito all’Agenzia delle Entrate di provvedere alla copertura di un numero così rilevante di posizioni dirigenziali mediante l’indizione di concorsi pubblici «e dalla possibile individuazione di cause di una situazione di fatto anche riferibili a condotte e determinazioni di pertinenza dell’amministrazione», «rimane il dato indiscutibile del contrasto della scelta organizzativa del conferimento di incarichi dirigenziali, senza concorso, a funzionari privi della qualifica dirigenziale, con la puntuale disciplina di cui agli artt. 19 e 52 del D.Lgs. n.165/2001. Una deroga così ampia sul piano quantitativo e temporale al principio del reclutamento del personale dirigenziale mediante il sistema concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali è valsa ad introdurre e consolidare nel tempo una situazione complessiva di grave violazione di principi fondamentali di regolamentazione del rapporto di pubblico impiego e delle garanzie relative all’accesso alle qualifiche, alla selezione del personale e allo svolgimento del rapporto»;
Risulterebbe – ha continuato l’on. del Sel – che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli abbia    richiesto al Ministero dell’economia e delle finanze l’emanazione di un decreto ministeriale per consentire di bandire un concorso «con modalità speciali» con l’intento di sanare una parte delle cosiddette reggenze; tale procedura concorsuale sul modello del precedente concorso bandito dall’Agenzia delle entrate (e annullato dal T.A.R. Lazio con 7636) pare preveda una selezione per sentenza 30 settembre 2011, n. titoli ed esami (la legge prevede che i concorsi siano solo per esami) con una riserva a favore degli interni nella misura del 50 per cento dei posti messi a concorso (in luogo del 30 per cento previsto dalla legge); una sola prova scritta semplificata (in luogo delle due prove scritte), un successivo colloquio. Tra i titoli valutabili saranno presi in considerazione, in particolare, gli incarichi dirigenziali; tale emananda procedura concorsuale si caratterizza ad avviso    dell’interrogante oltre che per l’illegittimità, anche per uno spreco di risorse visto che è attualmente in svolgimento una procedura concorsuale per il reclutamento di 69 dirigenti di seconda fascia bandita dall’Agenzia delle dogane secondo le modalità ordinarie e che, pertanto, prima di bandire un ulteriore concorso sarebbe più corretto attendere la conclusione di quello in essere.

 

Boccadutri ha quindi chiesto al Ministro dell’Economia “quali siano le effettive intenzioni delle Agenzie fiscali con riferimento alla questione delle cosiddette reggenze e se, in ogni caso, si preveda che le prossime procedure concorsuali siano espletate in modo legittimo e trasparente, consentendo a tutti i candidati di potervi partecipare in condizioni di parità e senza in alcun modo favorire coloro che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali sulla base di provvedimenti illegittimi come innanzi specificato”.

 

Articolo precedenteSAPAR: l’Enada sostiene il settore
Articolo successivoDl Occupazione e Iva. Il relatore Galli (Pd) propone di bocciare emendamento Rondini su aumento tasse ai gestori dei giochi”