(Jamma) Il Tribunale amministrativo della Calabria ha disposto con due diverse ordinanze la trasmissione alla Corte Costituzionale degli atti relativi al diniego posto dal questore di Reggio Calabria al rilascio della licenza ex art. 88 del Tulps a due operatori di scommesse locali.
Il Tar ha ritenuta “la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 135, comma 1, lett. q-quater e dell’art. 14 c.p.a., per violazione degli artt. 3, 25, 125, 24 e 111 Cost., nonche’ degli arti. 13, nella parte in cui qualifica inderogabile la competenza territoriale, 14, 15 e 16 c.p.a., per violazione dell’art. 76 Cost., dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati; Dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa Segreteria, alla Corte costituzionale”.
Alla Camera di consiglio del 27 febbraio 2013, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Tribunale d’ufficio ha fatto presente alle parti che sulla controversia il Tar adito sarebbe incompetente, appartenendo la controversia alla competenza funzionale del Tar Lazio, ai sensi dell’art. 135, lett. q-quater), c.p.a., lettera aggiunta dall’art. 10, comma 9-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
“La presente controversia rientra – chiarisce – nel novero degli affari ricompresi nella competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, di cui all’art. 14 c.p.a., che vi include tutte «le controversie indicate dall’articolo 135 e dalla legge» e fra queste appunto anche quelle aventi ad oggetto i provvedimenti «emessi dall’Autorita’ di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di’ giochi pubblici con vincita in denaro».
Il giudice di Reggio Calabria “dubita, in primo luogo, della legittimita’ costituzionale della previsione codicistica nella parte in cui devolve alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, i provvedimenti emessi dall’Autorita’ di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro. La lett. q-quater ora in esame e’ stata introdotta dall’art. 10 D.L. 2 marzo 2012 n. 16, e segnatamente dal comma 9-ter inserito dalla legge di conversione. L’art. 10 si occupa di «potenziamento in materia di giochi» e contempla una serie di misure, che vanno dalla costituzione di un fondo destinato alle operazioni di gioco, alla positivizzazione dell’agente «scommettitore», al divieto di utilizzo di denaro contante ed altro ancora, ritenute funzionali al raggiungimento di determinati obiettivi, quali «contrastare efficacemente il pericolo di infiltrazioni criminali» nei giochi pubblici, «acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori», «assicurare la tracciabilita’ dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita» e cosi’ via. La previsione di una competenza giurisdizionale amministrativa accentrata sugli atti delle locali autorita’ di Polizia non si presenta, invece, connessa ad alcuna di queste finalita’, ne’ appare sopportata da autonome ragioni, risultando piuttosto – come si spieghera’ -antitetica agli obiettivi di penetrante controllo del territorio che la normativa «sostanziale» intende perseguire.
Rileva, dunque, il Collegio l’assenza di ragioni speciali idonee a giustificare un siffatto eccezionale spostamento di competenza e, quindi, l’irragionevolezza di tale previsione.
Ne consegue che la competeza dei giudici amministrativi deve essere non solo predeterminata, dalla legge, ma deve rispettare il principio di naturalita’ come desumibile dal comb. disp. dell’art. 25 e dell’art. 125, nel senso di una sicura maggiore idoneita’ del giudice individuato su base regionale a fornire una risposta di giustizia adeguata.
Il Tar Calabria ritiene di prospettare una diversa e piu’ ampia questione di legittimita’ costituzionale che, muovendo dalla nuova configurazione, in termini ormai generali, della competenza funzionale e inderogabile del Tar Lazio (artt. 14 e 135 c.p.a.), coinvolge l’intera disciplina della competenza contenuta nel codice del processo amministrativo, adottato in attuazione della delega contenuta nell’art. 44 legge 18 giugno 2009 n. 69”.
Il Tribunale ha disposto così la sospensione dell’esecuzione in via interinale del provvedimento impugnato, rinviando l’ulteriore trattazione delle domanda cautelare alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti del presente ricorso da parte della Corte Costituzionale.