Scommesse. Il questore nega la licenza di polizia; il Tar interpella la Corte Costituzionale

(Jamma) Il Tribunale amministrativo della Calabria ha disposto con due diverse ordinanze la trasmissione alla Corte Costituzionale degli atti relativi al diniego posto dal questore di Reggio Calabria al rilascio della licenza ex art. 88 del Tulps a due operatori di scommesse locali.

Il Tar ha ritenuta “la rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della questione di legittimita’  costituzionale  dell’art.  135,  comma  1, lett. q-quater e dell’art. 14 c.p.a., per violazione degli  artt.  3, 25, 125, 24 e 111 Cost., nonche’ degli arti. 13, nella parte  in  cui qualifica inderogabile  la  competenza  territoriale,  14,  15  e  16 c.p.a., per violazione dell’art. 76 Cost., dispone la sospensione del presente  giudizio  e  la  trasmissione   degli   atti   alla   Corte Costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della Segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri  e  che  sia  comunicata  al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della  Camera dei deputati;     Dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa Segreteria, alla Corte costituzionale”.

Alla Camera di consiglio del 27 febbraio  2013,  fissata  per  la trattazione della domanda cautelare, il Tribunale d’ufficio ha  fatto presente alle parti che  sulla  controversia  il  Tar  adito  sarebbe incompetente, appartenendo la controversia alla competenza funzionale del Tar Lazio, ai  sensi  dell’art.  135,  lett.  q-quater),  c.p.a., lettera aggiunta dall’art. 10, comma 9-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

“La presente controversia rientra – chiarisce –  nel  novero  degli affari  ricompresi  nella   competenza   funzionale   del   Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, di cui all’art.  14 c.p.a., che vi include tutte «le controversie indicate  dall’articolo 135 e dalla legge» e  fra  queste  appunto  anche  quelle  aventi  ad oggetto i provvedimenti «emessi dall’Autorita’ di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di’ giochi pubblici con vincita in denaro».

Il giudice di Reggio Calabria “dubita, in  primo  luogo, della legittimita’ costituzionale della previsione codicistica  nella parte in cui  devolve  alla  competenza  inderogabile  del  Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede  di  Roma,  i  provvedimenti emessi  dall’Autorita’   di   polizia   relativi   al   rilascio   di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro. La lett. q-quater ora in esame e’ stata introdotta  dall’art.  10 D.L. 2 marzo 2012 n. 16, e  segnatamente  dal  comma  9-ter  inserito dalla legge di conversione. L’art. 10 si occupa di «potenziamento in  materia  di  giochi»  e contempla una serie di misure, che vanno  dalla  costituzione  di  un fondo destinato  alle  operazioni  di  gioco,  alla  positivizzazione dell’agente  «scommettitore»,  al  divieto  di  utilizzo  di   denaro contante ed altro ancora, ritenute funzionali  al  raggiungimento  di determinati obiettivi, quali «contrastare efficacemente  il  pericolo di infiltrazioni criminali» nei giochi pubblici, «acquisire  elementi di prova in ordine alle eventuali  violazioni  in  materia  di  gioco pubblico, ivi comprese  quelle  relative  al  divieto  di  gioco  dei minori»,  «assicurare  la  tracciabilita’  dei   flussi   finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il  riciclaggio  di denaro di provenienza illecita» e cosi’ via.  La  previsione  di  una competenza giurisdizionale amministrativa accentrata sugli atti delle locali autorita’ di Polizia non  si  presenta,  invece,  connessa  ad alcuna  di  queste  finalita’,  ne’  appare  sopportata  da  autonome ragioni, risultando piuttosto – come si spieghera’  -antitetica  agli obiettivi di penetrante controllo del  territorio  che  la  normativa «sostanziale» intende perseguire.

Rileva, dunque, il Collegio l’assenza di ragioni speciali  idonee a giustificare un siffatto eccezionale  spostamento di competenza e,  quindi, l’irragionevolezza di tale previsione.

Ne consegue che la competeza  dei  giudici  amministrativi  deve essere non solo predeterminata, dalla legge, ma  deve  rispettare  il principio di naturalita’ come desumibile dal comb. disp. dell’art. 25 e dell’art. 125, nel senso  di  una  sicura  maggiore  idoneita’  del giudice individuato su base  regionale  a  fornire  una  risposta  di giustizia adeguata.

Il Tar Calabria ritiene di prospettare una diversa e piu’ ampia  questione di legittimita’ costituzionale che, muovendo dalla nuova configurazione, in termini ormai  generali, della competenza funzionale e inderogabile del Tar Lazio (artt. 14  e 135 c.p.a.), coinvolge l’intera disciplina della competenza contenuta nel codice del processo amministrativo, adottato in attuazione  della delega contenuta nell’art. 44 legge 18 giugno 2009 n. 69”.

Il Tribunale ha disposto così la sospensione dell’esecuzione in via interinale del provvedimento impugnato, rinviando l’ulteriore trattazione  delle domanda cautelare alla prima  camera  di  consiglio  successiva  alla restituzione degli atti del presente ricorso  da  parte  della  Corte Costituzionale.

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