Interessante e rilevante sentenza assolutoria resa in materia di gioco a distanza dal Tribunale di Napoli il 15 Dicembre 2023.

All’imputata, titolare di un punto di ricarica ubicato in Napoli, contrattualizzato con concessionario per la raccolta a distanza, assistita dall’avv. Marco Ripamonti, coadiuvato dall’avv. Riccardo Ripamonti (autore del testo “Il Manuale del PVR“), era stato contestato il delitto dell’art.4 legge 401/89, in considerazione della gestione dell’attività mediante l’utilizzo di “conto madre” e due sottoconti finalizzati alle ricariche, nonché per la dotazione di computer al pubblico, con stampanti per l’emissione di pro memoria di giocate, oltre all’utilizzo di un programma, messo a disposizione dal concessionario, idoneo a consentire allo stesso punto di ricarica di visualizzare le movimentazioni dei conti di gioco istituiti presso lo stesso punto.

Ad avviso della Procura della Repubblica partenopea, il reato di illecita intermediazione ai sensi dell’art.4 legge 401/89  e di gioco d’azzardo.

Il processo si è concretato in una articolata istruttoria dibattimentale, all’esito della quale la Difesa ha effettuato diverse produzioni, tra cui il contratto di istituzione del PVR, contemplante anche i profili provvigionali, ed una nota proveniente dal concessionario, con cui veniva spiegato come il software in contestazione consentisse al PVR la sola visualizzazione delle movimentazione dei conti di gioco e non anche la gestione ed interazione degli stessi, con la sola finalità di verificare i conteggi delle provvigioni di spettanza del PVR, contrattualmente previste sulla base dei volumi di gioco sviluppati dai conti aperti per il tramite del PVR stesso.

Le testimonianze degli operanti si sono  concentrate sull’utilizzo delle postazioni internet da parte dei clienti e sulla stampa dei ticket.

La difesa ha sostenuto l’insussistenza dei reati.

Il Tribunale ha accolto le argomentazioni della difesa ed ha assolto la titolare del PVR con formula “il fatto non sussiste”. In motivazione, il giudice prende atto  che il software in effetti era finalizzato alla sola visualizzazione dei conti di gioco e relative movimentazioni al fine di calcolare le provvigioni di spettanza del PVR e che in effetti non vi fosse alcuna prova circa il pagamento di vincite in denaro da parte del PVR, anche per via della esatta corrispondenza tra il denaro contante rinvenuto in cassa e l’importo degli incassi provenienti dalle ricariche vendute. Ciò, quindi, ad escludere incassi di poste di gioco.

Quanto alle strumentazioni, il Tribunale ha così affermato: “Non può escludersi, quindi, la ragionevolezza della tesi difensiva, come emergente dalle dichiarazioni del teste, il quale ha riferito, da un lato, che la clientela poteva adoperare la stampante per registrare le ricevute delle proprie giocate sui pc esterni, dall’altro che gli avventori erano soliti, oltre a ricaricare i conti gioco personali, scommettere in proprio sui pc del centro, utilizzato – legittimamente, stante le apposite autorizzazioni in tal senso – quale internet point e punto GAD.” Continua il Tribunale, riguardo ai sottoconti: “Non è emerso, dunque, che l’imputata o alcuno dei suoi dipendenti gestisse direttamente le scommesse degli avventori, tramite il conto madre e i due sottoconti di cui la P.G. ha accertato l’esistenza..nè è stato condotto alcun esame sui computer costituenti le postazioni di gioco, dal quale poter appurare l’esistenza o meno di diversi conti gioco o, comunque, di collegamenti con diversi provider di scommesse. Non è dunque provato oltre ogni ragionevole dubbio che l’imputata raccogliesse direttamente il denaro degli scommettitori (elemento, questo, già valorizzato dalla Suprema Corte per escludere la mera attività di supporto tecnico a beneficio dello scommettitore che sia titolare del contratto di conto di gioco con il concessionario cfr.Cass., Sez.3, 4 giugno 2014, n.37851)“.

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