Il Tribunale di Crotone ha accolto il ricorso i opposizione di un esercente a cui, in sede di controllo da parte della Polizia, erano stati sequestrati due PC dai quali, si contestava, si poteva accedere a siti di gioco d’azzardo.

Con ricorso in opposizione avverso ordinanza-ingiunzione l’esrcente aveva chiesto
l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa dall’ADM con la quale era stata comminata a carico del opponente la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 20.000,00 per la violazione dell’art.7, comma 3 quater, del D.L. n. 158 del 2012 (c.d. Decreto Balduzzi, che stabilisce che: “Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso
qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”).


Il titolare della sala giochi deduceva l’illegittimità della sanzione per i seguenti motivi:
– mancata adozione del provvedimento in un tempo ragionevole;
– mancata comunicazione dell’avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p., da parte degli agenti di Polizia circa la possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia ;

-mancanza di un elemento essenziale dell’accertamento, ossia omessa descrizione e identificazione
specifica degli apparecchi che sarebbero in contrasto con le disposizioni asseritamente violate;
-violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 3 quater, del Decreto Balduzzi; precisava in
particolare parte opponente che le attività svolte nel proprio locale sono due: i) Punto Vendita Ricarica che si sostanzia nella mera attività di ricarica di un conto gioco online già in possesso di una persona fisica (avente le proprie credenziali di ID e password) sul sito legale di XXXXX.it
(riconosciuto come sito legale); ii) internet point, che si sostanzia in un’attività di mera messa a
disposizione di computer per consentire la libera navigazione agli avventori. Pertanto, l’attività
esercitata dall’opponente non rientrerebbe nell’alveo di applicazione di cui all’art. 7, comma 3quater, del Decreto Balduzzi.


Si è costituita l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiedendo il rigetto del ricorso.
Deduceva in particolare che nel caso di specie – come risulta dal verbale redatto dai funzionari operanti,costituente atto pubblico e facente piena prova di quanto ivi accertato, fino a querela di falso – la messa a disposizione dei clienti di 2 personal computer, idonei a consentire l’accesso a siti di giochi sia autorizzati che non autorizzati, integra pienamente le disposizioni dell’art. 7, comma 3-quater del DL 158/2012 (decreto Balduzzi).
Secondo parte resistente, la circostanza che i due personal computer siano stati messi a disposizione dei clienti, anche per finalità di gioco, risulta provato dalla circostanza evidenziata dagli agenti della
Questura di Crotone, secondo cui “a mezzo dei computer in argomento e attraverso la connessione
telematica, si consentiva ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai
concessionari on line”.
Quanto alle attività svolte nel locale l’Agenzia evidenziava che l’installazione di due personal computer in locali dove “si entra per ricaricare il conto e si svolge l’attività di Sala Giochi”
non lascerebbe alcun dubbio circa l’intenzione del titolare di consentire il gioco on line.

Per il giudice il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L’art. 7, comma 3-quater del citato D.L. n. 158/2012 stabilisce che: “Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentono ai clienti di giocare sullepiattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”.
Come chiarito dalla circolare dell’Agenzia dei Monopoli del 2014 riguarda i soli TOTEM, ossia gli apparecchi stabilmente ed esclusivamente utilizzati per l’effettuazione di giochi on line, ma anche i personal computer che attraverso la connessione telematica vengano messi a disposizione in concreto per l’effettuazione del gioco online sulle piattaforme del Concessionario. Con particolare riguardo alla messa a disposizione di personal computer, è la stessa circolare a chiarire che la violazione “si concretizza solo nei casi in cui tali strumenti vengano messi a disposizione dei clienti con la finalità di consentire la connessione a siti di gioco, mentre non sussiste alcuna violazione per la messa a disposizione per finalità diverse da quella individuata dalla norma (ad esempio, per consentire la libera navigazione sul web).”
Ne consegue che la norma può trovare applicazione solo nei confronti delle apparecchiature che siano concretamente utilizzate per il gioco attraverso la rete Internet, in relazione alla “loro collocazione, all’assenza di accorgimenti tecnici che impediscano di accedere a siti mediante i quali praticare il gioco online, o ancora alle altre circostanze di fatto, il tutto con una valutazione da condursi in concreto ed in relazione alle particolarità dei singoli casi” .
Occorre, quindi, verificare se gli elementi, raccolti dai verbalizzanti e posti a base dell’ordinanza ingiunzione in esame, siano sufficienti a ritenere provata la condotta contestata di “messa a disposizione delle apparecchiature con la finalità di consentire la connessione a siti di gioco”.


Nella fattispecie, l’ordinanza di ingiunzione deriva da un sopralluogo ispettivo, eseguito dagli Ufficiali della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Crotone, che
hanno rinvenuto presso l’attività di internet point-sala giochi del resistente due computer desktop. Gli operatori constatavano che il titolare della predetta attività “metteva a disposizione apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentivano agli avventori di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online”.


Non risulta però documentato che i verbalizzanti abbiano esaminato la cronologia dei due p.c. (da cui sarebbe potuto emergere l’uso delle apparecchiature su piattaforme di gioco online), né risulta
segnalata la predisposizione per un accesso diretto ai siti di gioco (es re-indirizzamento in homepage su un sito di gioco on line). Parimenti, non è stato precisato se le postazioni informatiche in discorso fossero subordinate all’inserimento di chiavi di accesso (codice utente e/o password) o se si limitassero a garantire la libera navigazione in internet.
Non è stato neppure indicato se al momento del sopralluogo i computer fossero spenti o accesi e sefossero presenti dei giocatori, né sono state riportate altre circostanze utili a dimostrare l’impiego degli apparecchi per il gioco on line.
In sintesi, dalle suddette risultanze non può ritenersi provato che i due pc fossero stati in concreto messi a disposizione della clientela per permettere alla stessa il gioco online; non può dunque escludersi che i computer in questione venissero usati per finalità diverse e molteplici, permettendo all’utente di navigare e scegliere in piena libertà i criteri della sua ricerca on line.


Non coglie nel segno l’argomentazione per cui la circostanza dell’utilizzo delle apparecchiature per il gioco on-line sarebbe dimostrata dal fatto che l’attività svolta dall’opponente “è di sala giochi”. Da un lato, nel verbale di accertamento così come nel presente giudizio non è stata indicata la presenza nel locale di altri apparecchi da gioco e/o di strumenti d’intrattenimento; inoltre, in assenza di univoci elementi indizianti la finalità di gioco, non può escludersi che alcune apparecchiature presenti in una “sala giochi” siano destinate all’attività di internet point (trattandosi, peraltro, di attività indicata nella visura dell’impresa dell’opponente).

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