Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha respinto – tramite ordinanza – il ricorso presentato da un operatore del settore giochi contro Ministero dell’Interno e Questura di Milano, in cui si chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento con cui la Questura di Milano “rigettava l’istanza presentata dal Sig. -OMISSIS-, volta ad ottenere l’autorizzazione in favore del Sig. -OMISSIS- a rappresentare il sig. -OMISSIS-, in qualità di legale rappresentante della “-OMISSIS-” nella conduzione dell’attività di raccolta di scommesse sportive, ippiche e per l’istallazione di apparecchiature V.L.T., giuste licenze ex art.88 T.U.L.P.S. per il negozio di gioco sito in -OMISSIS-“.

“Premesso che alla luce della valutazione sommaria che caratterizza la presente fase cautelare – si legge nell’ordinanza -, il ricorso non appare assistito dal prescritto requisito del fumus boni iuris, in quanto a carico del ricorrente – per il quale era stata richiesta l’autorizzazione alla conduzione di attività di raccolta di scommesse sportive, ippiche e per l’installazione di V.L.T. – sono emersi elementi pregiudizievoli quanto al requisito della buona condotta in termini di condanna irrevocabile del 10/12/2021 per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in quantità tale da far presumere un’attività di spaccio e la pericolosità sociale; non si ravvisano pertanto i presupposti individuati dall’art. 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare; valutata la correttezza dell’operato della Questura di Milano; ritenuto pertanto: di respingere la domanda di sospensione; di compensare tra le parti le spese della presente fase processuale, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) respinge la domanda cautelare. Spese della fase cautelare compensate”.

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