Il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare del 9 maggio 2024, ha respinto l’appello di un esercente per la riforma della sentenza del Tar che aveva confermato il provvedimento del Comune lagunare di diniego al rinnovo della concessione di suolo pubblico.

Il ricorrente censurava “la disciplina transitoria per l’ottenimento del rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico, con la quale sarebbero state imposte ai gestori/proprietari degli apparecchi AWP le seguenti condizioni: a) dimostrazione di aver previamente notificato la disdetta del contratto relativo ai giochi leciti al gestore/proprietario delle AWP (come nel caso della ricorrente); b) indicazione, nella domanda/SCIA di rinnovo della concessione di suolo pubblico, della data di effettiva rimozione degli apparecchi da gioco, in ogni caso non successiva al 31.12.2024; c) dimostrazione dell’avvenuta rimozione di detti apparecchi entro la suddetta data del 31.12.2024, pena la decadenza definitiva della concessione di suolo pubblico.

Parte ricorrente, quindi, ha lamentato il fatto che la richiesta di rinnovo della concessione di suolo pubblico “sarà condizionata alla rimozione dei giochi ad intervenuta scadenza” e l’eventuale mancata rimozione dei giochi di cui all’art. 110 commi 6 o 7 lettera a), c), e c-bis) del TULPS, alla scadenza del contratto (con gli altri soggetti della filiera, NDR), “comporterà la decadenza dalla concessione di occupazione del suolo pubblico” e che il Comune ha accertato nei confronti di molteplici esercenti “la carenza dei seguenti requisiti e/o presupposti essenziali per l’efficacia del rinnovo: a) presenza all’interno dei locali di giochi leciti, in contrasto con quanto previsto dall’art. 8, comma 15, del Vigente Regolamento Comunale in materia di giochi”, fatta salva la possibilità di presentare apposita “documentazione attestante la rimozione dei giochi leciti dai locali dell’attività interessata”.

Il Consiglio di Stato, ritenuto che pur volendo prescindere dalla disamina del periculum in mora, di carattere prettamente economico e rispetto al quale difetta la prova della sua irreparabilità”, ha deciso che “l’istanza di sospensiva non sia meritevole di accoglimento, avendo il Tar correttamente statuito sia in merito all’irricevibilità del ricorso, sia in ogni caso in merito alla sua infondatezza, avuto tra l’altro riguardo alla corretta interpretazione della prescrizione dell’art. 8 comma 15 del Regolamento comunale in materia di giochi, approvato con delibera del Consiglio Comunale di Venezia n. 50 del 10.11.2016, da intendersi immediatamente lesiva, rispetto alla quale l’atto applicativo (disposizione Dirigenziale del 30.06.2023 – P.G. n. 2023/0313249) non presenta alcun elemento novativo; ciò avuto anche riguardo alla costante giurisprudenza in materia, secondo la quale il rinnovo della concessione di suolo pubblico è del tutto assimilabile ad una nuova concessione, senza che possa venire in rilievo alcun affidamento in capo alla parte istante e alla considerazione della legittimità di detta prescrizione regolamentare in quanto non contrastante con la disciplina regionale”.